Sentenza
Tar Lazio n. 4735/03 del 14 luglio 2003
Annullamento della tabella per la valutazione dei titoli per il
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado di cui
all'allegato A/1 del decreto ministeriale n. 11 del 12/2/2002
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione III/bis
composto dai Magistrati (omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4735/03 R.G. proposto da (omissis);
CONTRO
– Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia
per legge;
PER L'ANNULLAMENTO
della tabella per la valutazione dei titoli per il personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato
A/1 del decreto 12/2/2002 n. 11 del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università, e della Ricerca, inserita per la terza fascia
delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo
dal D.M. 16/4/2003 n. 40, limitatamente a quanto disposto al punto
4 e alle note 2 e 5, nonché del conseguente decreto 17/4/2003 con
il quale il Direttore Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione ha disposto l'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti (altresì impugnato in via autonoma
nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrivere nelle
graduatorie permanenti gli abilitandi che non abbiano superato
tutte le prove di esame alla scadenza del termine per la
presentazione delle istanze di ammissione, con riserva di
successiva regolarizzazione);
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);
Visti gli atti di intervento adesivo di (omissis);
Visto l'atto di intervento oppositivo di (omissis);
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della
causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14/7/2003, con designazione del
consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i
procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto 16/4/2003 del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università, e della Ricerca è stata approvata la nuova
tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed
educativo per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie
permanenti, di cui alla legge 3/5/1999 n. 124, da valere per la
terza fascia degli aspiranti alla nomina in ruolo. La tabella,
inserita come allegato A/1 al D.M. 12/2/2002 n. 11 a modifica
della tabella di cui all'allegato A, oltre al punteggio per il
superamento di concorsi ed esami abilitanti (punto 1), riconosce
trenta punti per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) a seguito di
corsi di durata biennale (punto 3) e diciotto punti per le altre
abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque
posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione (punto 4). La
nota 2 stabilisce che in alternativa al bonus di trenta punti
integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione
gli abilitati presso le Ssis possono optare, se complessivamente
più favorevole, per un punteggio derivante dall'attribuzione di
diciotto punti sommati alla valutazione del servizio prestato
durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di
specializzazione integrati dal relativo punteggio di abilitazione.
Gli attuali ricorrenti, abilitati all'insegnamento presso le Ssis,
sono inseriti - o hanno presentato domanda di inserimento - nelle
graduatorie permanenti e hanno titolo ad esservi collocati con il
punteggio previsto dalla vecchia tabella di valutazione (trenta
punti, oltre al punteggio di abilitazione: art. 8 del D.M.
4/6/2001 n. 268, nonché tabella di valutazione di cui all'allegato
A al D.M. n. 11/2002). Contestano il punteggio riconosciuto dalla
nuova tabella di cui all'allegato A/1 del D.M. n. 11/2002 ai
possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le
Ssis e ai neoabilitati delle Ssis in alternativa al bonus di
trenta punti, poiché l'applicazione della nuova normativa
comprometterebbe, discriminandola, la loro posizione. Propongono,
pertanto, una serie di censure: dalla violazione di norme e di
princìpi al difetto ed erroneità della motivazione.
Con ulteriori motivi contestano la legittimità della disposizione
di cui alla nota 5 della tabella A/1, la quale stabilisce che i
tre punti previsti al punto C/2 per il superamento di altri
concorsi o esami ai fini abilitanti sono attribuiti una sola volta
per le abilitazioni conseguite per ambito disciplinare o classi
affini, nonché, in via autonoma, il D.G. 17/4/2003 nella parte in
cui non prevede la possibilità di iscrivere nelle graduatorie
permanenti gli abilitandi che non abbiano superato tutte le prove
di esame alla scadenza del termine per la presentazione delle
istanze di ammissione, con riserva di successiva regolarizzazione.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e presenta memoria
con la quale, ripercorsi i precedenti legislativi sulle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo,
rappresenta la necessità - ai fini del riequilibrio della
posizione dei docenti precari abilitati nelle sessioni
straordinarie rispetto ai docenti abilitati presso le Ssis - del
provvedimento ministeriale in questa sede contestato, del quale
afferma la piena legittimità chiedendo, nelle conclusioni, il
rigetto dell'impugnativa.
Per resistere al ricorso si sono, inoltre, costituiti i sig.rri
(omissis).
I sig.ri (omissis) sono intervenuti in giudizio in via adesiva.
In via oppositiva sono intervenute le sig.re (omissis),
controinteressate all'azione giacché destinatarie del bonus di
diciotto punti in questa sede contestato.
Con ordinanza 26/5/2003 n. 2602 il Tribunale ha disposto
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
L'incombente è stato eseguito a mezzo pubblicazione sul foglio
inserzioni della Gazzetta Ufficiale 10/6/2003 n. 132. La prova
dell'avvenuta pubblicazione è stata depositata agli atti di causa
il 12/6/2003.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
Le interventrici ad opponendum (omissis) hanno eccepito
l'inammissibilità degli interventi adesivi e l'irregolare
esecuzione dell'incombente istruttorio, sostenendo che:
a) in raccordo a quanto disposto dall'art. 150, 3° e 4° comma, del
Codice di Procedura Civile, la notificazione per pubblici proclami
avrebbe dovuto essere completata dal deposito di una copia del
ricorso presso il comune di Roma - ove ha sede l'Ufficio
giudiziario davanti al quale si svolge il processo - e dal
deposito di una copia dell'atto notificato, a cura dell'ufficiale
giudiziario, con la relazione e i documenti giustificativi
dell'attività svolta, presso la segreteria del Tar;
b) l'estratto del ricorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
avrebbe dovuto contenere l'indicazione della data di fissazione
dell'udienza di discussione del merito della controversia, fissata
al 14 luglio 2003 dalla stessa ordinanza con la quale è stata
disposta l'integrazione del contraddittorio, e la specificazione
che i controinteressati sono individuabili nei docenti inclusi
nelle graduatorie permanenti e beneficiari del bonus previsto
dalle disposizioni impugnate.
Le interventrici controinteressate sostengono, inoltre, che
l'udienza di merito avrebbe dovuto essere differita in ossequio
delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 6/12/1971
n. 1034, poiché i potenziali contraddittori hanno avuto conoscenza
dell'esistenza del gravame solo dalla pubblicazione sulla Gazzetta
del 10 giugno scorso. Ritengono, infine, che la sopravvenuta
pubblicazione delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004,
integrate e aggiornate alla stregua delle disposizioni di cui al
D.M. n. 40/2003, rende necessaria, ai fini della verifica della
permanenza dell'interesse ad agire, la loro impugnativa nel
presente contesto processuale.
All'udienza del 14/7/2003 la causa passa in decisione.
DIRITTO
Occorre premettere alcune considerazioni in ordine
all'ammissibilità degli interventi proposti.
Per quanto concerne l'intervento oppositivo si rileva che
l'avvenuta integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per
pubblici proclami, disposta da questa Sezione con l'ordinanza n.
2602/2003, ha efficacia sanante di tutti gli eventuali vizi di
notifica, di talché le interventrici, insegnanti inserite nella
terza fascia delle graduatorie permanenti e titolari in esse di
posizioni di vantaggio determinate dagli impugnati decreti
ministeriali (perché in possesso di abilitazioni all'insegnamento
diverse dai diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione e,
pertanto, potenziali fruitrici del bonus di diciotto punti
previsto dalle disposizioni regolamentari contestate), hanno
assunto, altresì, la posizione di legittime contraddittrici
evocate in causa.
Gli interventi adesivi, invece, debbono essere dichiarati
inammissibili per insufficienza delle notifiche, che in caso di
intervento debbono essere svolte nei confronti di tutti i
ricorrenti e dell'Amministrazione resistente (art. 22, comma 2,
della legge 6/12/1971 n. 1034). Invece gli atti di intervento ad
adiuvandum risultano notificati soltanto all'Amministrazione e
alla prima firmataria del ricorso.
E' assorbita la censura di inammissibilità degli interventi
adesivi formulata su differente presupposto dalle interventrici ad
opponendum (omissis).
***
Riguardo alle altre eccezioni di inammissibilità del ricorso
formulate dalle interventrici ad opponendum occorre anzitutto
rilevare la piena ed autonoma impugnabilità dei provvedimenti
contestati, i quali, per quanto generali e precettivi, hanno
effetto lesivo immediato sugli iscritti nella terza fascia delle
graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale
docente ed educativo - e sugli aspiranti all'iscrizione che hanno
presentato apposita domanda - che non possono avvalersi del bonus
aggiuntivo di diciotto punti previsto dalle disposizioni
censurate. Ai fini dell'interesse processuale non è necessaria
l'impugnativa degli atti di aggiornamento e integrazione delle
graduatorie, conseguenti ai decreti ministeriali e dei quali
costituiscono applicazione, destinati - in astratto e nella
pretesa dedotta - ad essere coinvolti dall'effetto di
travolgimento in successione tipico dell'annullamento ope iudicis.
Nessun dubbio, inoltre, può sussistere sulla continuità, e quindi
sulla perdurante lesività, delle disposizioni impugnate, le quali
non esauriscono i loro effetti con l'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004,
ma hanno carattere di norme a regime in quanto poste a modifica
del regolamento ministeriale - D.M. 12/2/2002 n. 11 - relativo
alla valutazione dei titoli posseduti dagli iscritti nelle
graduatorie permanenti.
Peraltro, l'ordinanza con la quale la Sezione ha disposto
l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ha inteso
contemperare tutte le possibili esigenze di difesa, coinvolgendo
nell'azione tutti i potenziali fruitori del punteggio aggiuntivo
previsto dai decreti ministeriali: sia coloro che erano già
inseriti nelle graduatorie permanenti al momento dell'adozione dei
provvedimenti, sia coloro che sarebbero stati iscritti per il
nuovo anno scolastico.
Per quanto concerne i rilievi delle controparti incentrati sulle
modalità e gli effetti della notificazione per pubblici proclami,
va detto che la norma di riferimento in proposito per la procedura
innanzi al giudice amministrativo, l'art. 14 del R.D. 17/8/1907 n.
642, impone quale requisito minimo per la validità della notifica
- abolito il foglio annunzi legali della provincia - la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un sunto del ricorso e
delle sue conclusioni. La giurisprudenza dominante, con
orientamento che il Collegio condivide, statuisce che ogni altra
indicazione circa le modalità della notifica, compresa
l'indicazione nominativa dei destinatari, deve essere
espressamente stabilita dall'organo giurisdizionale nell'ambito
delle prescrizioni di cui agli artt. 150 e 151 del Codice di
Procedura Civile, che in tal senso debbono ritenersi integrative (Cons.
Stato, V, 18/4/1984 n. 303; C.G.A. 30/11/1982 n. 387; Tar Lazio,
III, 19/1/1990 n. 64; id. 10/9/1997 n. 2125, impropriamente citata
dalle controinteressate a sostegno della loro eccezione).
L'ordinanza di questa Sezione n. 2602/2003 ha prescritto ai
ricorrenti di notificare il ricorso per pubblici proclami senza
ulteriori specificazioni. Pertanto e nei termini di cui all'art.
14 del R.D. n. 642/1907 l'incombente deve intendersi correttamente
eseguito con il deposito agli atti del giudizio della prova della
pubblicazione sul foglio annunzi legali della Gazzetta Ufficiale
di un sunto del ricorso, con i provvedimenti impugnati e i motivi.
Non sono necessarie ulteriori formalità; nemmeno la specificazione
sui requisiti dei possibili controinteressati, i quali non sono
soltanto i soggetti già inseriti nelle graduatorie permanenti,
come sostengono le contraddittrici, ma anche coloro che vi saranno
iscritti e sono potenziali beneficiari delle disposizioni
contestate, il cui numero non era determinabile al momento
dell'adozione dei decreti ministeriali in questa sede impugnati.
Non sono riscontrabili, infine e diversamente da quanto sostengono
le interventrici controinteressate, deroghe o infrazioni alle
disposizioni processuali di cui agli artt. 22 e 23 della legge
6/12/1971 n. 1034, puntualmente osservate anche dalla segreteria
di questa Sezione, la quale ha provveduto a notificare nei termini
alle parti costituite gli avvisi di fissazione dell'odierna
udienza di discussione del merito della controversia, fissata con
l'ordinanza n. 2602/2003 sopra citata. Non è comprensibile cosa
voglia intendere la difesa delle parti contraddittrici quando,
nella memoria di controricorso, afferma che siccome "i
controinteressati hanno avuto conoscenza dell'esistenza del
gravame solo in data 10/6/2003", allorché, a cura dei ricorrenti,
è stata effettuata la pubblicazione dell'estratto del ricorso
sulla Gazzetta Ufficiale, "la trattazione dovrà essere differita
in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della
legge n. 1034/1971, a garanzia del diritto di difesa di tutti i
controinteressati". Tali affermazioni sono inesplicabili,
considerato che agli atti di causa non c'è alcuna formale
richiesta di rinvio dell'udienza di discussione presentata dalle
controparti, la cui lucida ed esauriente esposizione delle ragioni
di resistenza, nelle memorie prodotte, mostra la piena conoscenza
dell'argomento di causa e degli atti in contraddittorio.
In conclusione debbono essere respinte, poiché infondate, le
eccezioni di inammissibilità e le ulteriori argomentazioni
pregiudiziali.
***
Le controdeduzioni dell'Amministrazione e delle controinteressate
giustificano l'impugnato decreto ministeriale con la necessità,
rilevata anche alla stregua del parere reso dal Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza dell'8/4/2003,
di determinare un riequilibrio nelle rispettive posizioni tra i
docenti abilitati presso le Ssis e i docenti in possesso di
abilitazioni conseguite nel precedente ordinamento, o comunque con
differente canale. Tanto in conseguenza dell'unificazione in unico
scaglione, ad opera del D.L. 3/7/2001 n. 255 e della legge di
conversione 20/8/2001 n. 333, della terza e della quarta fascia
delle graduatorie provinciali permanenti per l'immissione in
ruolo, definite nel D.M. 27/3/2000 n. 123 e riconosciute
illegittime, nella suddivisione, da pronunce del giudice
amministrativo.
La legge n. 333/2001, pertanto, aveva disposto (art. 2) che a
decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 l'integrazione delle
graduatorie avvenisse con periodicità annuale, entro il 31 maggio
di ciascun anno, inserendo nell'ultimo scaglione gli idonei dei
concorsi a cattedre per titoli ed esami e i possessori dei diplomi
rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario. Nel medesimo scaglione erano già iscritti, in fase di
prima integrazione e in virtù dell'art. 1 della legge n. 333/2001
e in modifica dell'art. 2 del D.M. n. 123/2000 (dopo le sentenze
del Tar Lazio), coloro che avevano maturato i requisiti per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli - superamento
delle prove di un concorso per titoli ed esami anche a soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto di ruolo e trecentosessanta giorni di servizio
prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente
- alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nelle graduatorie, nonché coloro che alla
stessa data avevano superato le prove di un concorso per titoli ed
esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo ed erano
inseriti al 25/5/1999 - data di entrata in vigore della legge
3/5/1999 n. 124, istitutiva delle graduatorie permanenti - in una
graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di
personale non di ruolo.
A questa situazione occorreva, porre rimedio, secondo le parti
resistenti, con un "riequilibrio" che potesse rafforzare la
posizione dei docenti abilitati per canali diversi dalle Ssis
rispetto ai diplomati delle Scuole di specializzazione,
avvantaggiati dal punteggio aggiuntivo ad essi riconosciuto e
dall'essere posti in concorrenza con i primi - i "precari storici"
- nel medesimo scaglione, a seguito delle modifiche legislative di
cui alla legge n. 333/2001.
Questa esigenza, che è stata affermata, si è detto, anche dal
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione solo con riguardo ai
docenti posizionati nell'ultimo scaglione delle graduatorie (la
terza fascia), non ha tuttavia alcun supporto normativo.
Diversamente occorre rilevare che la legittimità del bonus
aggiuntivo di trenta punti attribuito dall'art. 8 del D.M.
4/6/2001 n. 268 ai diplomati presso le Ssis ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e riconosciuto dalle
tabelle di valutazione di cui ai DD.MM. 12/2/2002 n. 11 e
16/4/2003 n. 40 è definita ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter,
aggiunto al D.L. 28/8/2000 n. 240 dalla legge di conversione n.
306/2000, il quale rimanda alla regolamentazione ministeriale, tra
gli altri elementi, la determinazione del punteggio da attribuire
al risultato dell'esame finale dei corsi abilitanti organizzati
dalle predette Scuole, "sia ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per
esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3
del decreto 24 novembre 1998 del Ministro della Pubblica
Istruzione". Di conseguenza il decreto di attuazione - D.M. n.
268/2001 citato - ha previsto per i diplomati presso le Ssis,
all'art. 8, un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante
per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti
all'istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario, con evidente richiamo dell'art. 3 del D.M. 24/11/1998,
riportante le norme transitorie per il passaggio al Sistema
universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e
istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati
delle Ssis non è attuale oggetto di contestazione. Va peraltro
ricordato che questa Sezione si è pronunciata in proposito nel
merito (Tar Lazio, III, 28/5/2002 n. 4730) rilevando, con
argomentazioni alle quali si rimanda e che non è il caso di
replicare in questa sede, che il bonus è giustificato dal
particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non
sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e nella
sua esclusività incompatibile - come rilevato da altre pronunce
della Sezione e del Consiglio di Stato - con l'autonoma
valorizzazione di attività di istituto, anche nei limitati casi in
cui l'Amministrazione, con regolamentazione ai margini della
normativa comunitaria in merito alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario, ha articolato gli orari dei corsi
in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi
precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata
soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma
rilasciato dalle Ssis come attività integrativa o sostitutiva del
tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione (Tar Lazio, III,
13/8/2002 n. 7121; Cons. Stato, VI, 31/1/2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle Ssis
riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di
retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di
insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai
corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma
di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione
dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il
tempo di formazione richiesto dai corsi - e di 6 punti, che
rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un
qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il
superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai
soli fini abilitativi (Tar Lazio, III, n. 7121/2002; Cons. Stato,
VI, n. 495/2003, citato).
Mancano, invece, le basi normative e logiche per riconoscere la
legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi
diversi dai diplomi rilasciati dalle Ssis, riguardo l'acquisizione
dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative indicate
dal Tar.
In contrario non rilevano, giacché privi di risvolti normativi
(come ammesso dalla stessa Amministrazione controdeducente), i
richiami agli ordini del giorno parlamentari accolti dal Governo.
I provvedimenti impugnati, nella parte in contestazione, sono
dunque in contrasto anzitutto con la normativa primaria e
secondaria relativa alle integrazioni delle graduatorie permanenti
successive alla prima. Particolarmente essi sono lesivi delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001 e
dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 123/2000, le quali, ai fini
suddetti, richiamano i punteggi della tabella di valutazione di
cui all'allegato A dello stesso D.M. n. 123/2000, che per quanto
concerne le abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi
delle Ssis non contempla punteggi aggiuntivi rispetto a quelli
predeterminati in relazione ai voti riportati nell'esame di
abilitazione o di concorso.
E' logico, peraltro, che le possibilità di "ulteriori modifiche"
alla tabella di cui al suddetto allegato A, affermate dall'ultima
parte del 2° comma del citato art. 2 (con le quali è stato
possibile inserire la previsione del punteggio aggiuntivo per i
diplomi rilasciati dalle Ssis), incontrano - come tutti gli atti
governativi - il limite della legislazione primaria, la quale non
consente di dar rilievo ad elementi per i quali è assente la
previsione legislativa di massima.
In quest'ordine di considerazioni va letto il parere reso dal Cnpi
nell'adunanza plenaria del 14/1/2002, che incongruamente lo stesso
organo richiama, in preliminare al parere dell'8/4/2003
(favorevole agli assunti dell'impugnato decreto ministeriale),
soltanto per la prima e per la seconda fascia delle graduatorie
permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle
disposizioni normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il
parere del 14/1/2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi -
per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
- deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente
titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi
e/o normativi non previsti dalla previgente normativa;
infatti,operando diversamente si creerebbero conseguenze negative
sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle
graduatorie".
Ulteriormente i provvedimenti in esame sono lesivi della
richiamata normativa in merito alla valutazione delle abilitazioni
delle Ssis, la quale, come rilevato, espressamente prevede un
punteggio aggiuntivo per tali diplomi (art. 1, comma 6/ter, della
legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M.
24/11/1998). Normativa che conferisce agli abilitati presso le
Ssis una posizione peculiare nelle graduatorie permanenti, la
quale viene compromessa dalle impugnate disposizioni senza che
possano invenirsi giustificazioni alla deroga.
E', inoltre, riscontrabile il vizio di erronea motivazione
dedotto, laddove sia dalle attività istruttorie che dal parere del
Cnpi dell'8/4/2003, recepito dall'impugnato D.M. n. 40/2003, si
evince che l'Amministrazione ha inteso operare un riequilibrio del
sistema di graduatoria a favore dei docenti abilitati per canali
diversi dalle Ssis, i quali a seguito della modifica del D.M. n.
123/2000 ad opera della legge n. 333/2001 sono stati posti in
concorrenza nel medesimo scaglione - terza fascia - con i
diplomati delle Ssis, favoriti dal punteggio aggiuntivo già ad
essi riconosciuto.
Premesso che non compete all'Autorità governativa "riequilibrare"
situazioni volute dal legislatore, vale solo la pena di osservare
come lo "squilibrio" apportato dalla legge n. 333/2001 non deriva
da altro se non dalla necessità di rivedere il sistema di
graduatoria per renderlo coerente alle numerose pronunce del Tar
dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta illegittima
l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta
dal D.M. 27/3/2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18/5/2000 n. 146
nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli iscritti,
dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie,
subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione,
sicché non si procede alla nomina di un aspirante, a prescindere
dal punteggio di merito in dotazione, se prima non risultano
sistemati i soggetti inclusi nella fasce precedenti, privilegiando
indebitamente il fattore temporale (aver conseguito i titoli per
l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito
(essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).
La legge n. 124/1999 stabilisce un solo principio di tale genere,
peraltro in sede di prima attuazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge n.
124/1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'art. 17 del D.L. 3/5/1988 n. 140, convertito in legge
4/7/1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20/5/1982 n. 270.
La ragione della deroga risiede nella circostanza che riferendosi
a graduatorie consolidate da antica data i docenti in esse
inseriti, e pertanto utilizzabili, sono già in servizio da tempo.
Al di fuori di siffatta eccezione, nella legge n. 124/1999 non vi
è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che
hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non
sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno (tra le tante:
Tar Lazio, III, 18/4/2001 n. 3309).
In esecuzione delle riferite pronunce declaratorie
dell'illegittima classificazione in fasce delle graduatorie
permanenti, disposta dai DD.MM. nn. 123/2000 e 146/2000,
l'Amministrazione doveva "limitarsi a rimettere ordine nelle
singole graduatorie secondo il punteggio spettante a ciascun
docente, col rispetto delle precedenze nell'iscrizione di soggetti
a pari punti e delle priorità, sempre a parità di punti, di coloro
che sono già iscritti nelle graduatorie rispetto a quanti vi
vengono inseriti o anche solo trasferiti da graduatorie di altre
province" (Tar Lazio, III, n. 3309/2001 citato e altre).
L'intervento del legislatore è stato, perciò, indirizzato ad
inserire in unico scaglione i docenti abilitati all'insegnamento
presso le Ssis e quelli abilitati per diversi canali, graduando le
posizioni di tutti soltanto sulla base del punteggio acquisito per
i titoli e senza tener conto delle priorità temporali di
assunzione del titolo abilitante (art. 2 della legge n. 333/2001).
Nel contesto il vantaggio dei diplomati Ssis per il punteggio
aggiuntivo - poco più che apparente, considerato che essi non
possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio
d'insegnamento espletato durante il biennio di corso (cfr. Tar
Lazio, III, n. 4730/2002 citato) - riveste, come osservato in
precedenza, supporto normativo e perciò non può essere annullato
dalla previsione di analogo punteggio aggiuntivo, sia pure
inferiore, ai docenti abilitati per canali diversi i quali
potrebbero ad esso sommare il punteggio per l'attività
d'insegnamento (operazione non consentita ai diplomati delle Ssis
per il biennio di corso).
Né può essere giustificato il riequilibrio a favore dei "precari
storici" in relazione alla priorità di acquisto del titolo
abilitante, in ragione delle menzionate pronunce del giudice
amministrativo che non lo consentono.
Ulteriore discriminazione, inoltre, le disposizioni contestate
operano nell'ambito dei diplomati presso le Ssis, ammettendoli ad
avvalersi, ove più favorevole, del punteggio aggiuntivo di
diciotto punti sommato ai punti riconoscibili in via autonoma per
il servizio svolto nel biennio di corso, in alternativa al bonus
di trenta punti riconosciuto ai diplomi delle Ssis dalla vigente
normativa.
Tale disposizione - nota 2 alla tabella di valutazione introdotta
dal D.M. n. 40/2003 - genera disparità tra gli allievi delle Ssis
riguardo a coloro tra questi che non hanno potuto svolgere
attività di insegnamento, consentita solo ai precari più
meritevoli, cioè con un sufficiente bagaglio di punteggio - C.M.
n. 130/2000 - restandone fuori gli altri, costretti a seguire
orari certamente meno comodi per chi non ha alcuna occupazione.
Essa, altresì, contrasta con i princìpi della legislazione
comunitaria sottesi alla disciplina delle Scuole di
specializzazione, i quali richiedono ai partecipanti ai relativi
corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con
il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa (Tar Lazio,
III, n. 7121/2002 citato). Il dare valore autonomo alle attività
didattiche intraprese dai precari nel corso del periodo di
frequenza biennale delle Scuole abilitanti, senza alcun raccordo
con il punteggio globale previsto in relazione a tale frequenza,
"sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei
corsi Ssis " (n. 7121/2002 citato). Queste attività, considerate
equipollenti al tirocinio obbligatorio nel corso del biennio di
frequenza delle Ssis (Cons. Stato, VI, n. 495/2003 citato), sono
valorizzate nell'ambito del bonus aggiuntivo di trenta punti,
previsto dal D.M. n. 268/2001, e perciò non necessitano di
valutazione autonoma sommata ad un punteggio aggiuntivo che, per
quanto alternativo al predetto bonus, comporterebbe
un'ingiustificata discriminazione nella categoria dei diplomati
presso le Ssis.
***
La disposizione di cui alla nota 5 della tabella A/1 di cui è
materia del contendere è contestata con motivi di eccesso di
potere e difetto dei presupposti, perché stabilisce che i tre
punti contemplati dal punto C/2 della tabella per i titoli
abilitativi relativi a classi diverse da quella di iscrizione sono
attribuiti una sola volta per le cosiddette abilitazioni
"plurime", conseguite cioè a seguito di procedure valide per un
intero ambito disciplinare o per classi affini. La disposizione,
in realtà, non ha carattere precettivo ma interpreta la norma di
cui al punto C/2 e chiarisce che, come nella lettera della
previsione regolamentare, i tre punti sono attribuiti non per ogni
classe di concorso cui dà accesso l'abilitazione conseguita, ma
per ogni "superamento di altri concorsi per esami e per titoli"
ovvero per il superamento di ciascun esame "ai soli fini
abilitativi/titoli abilitanti all'insegnamento": dunque una sola
volta se si tratta di un'unica procedura abilitante per un intero
ambito disciplinare, ovvero con accesso a più classi affini.
L'interpretazione è corretta ed è coerente alla logica - sottesa
ai princìpi che regolano l'accesso alle graduatorie permanenti,
posti in evidenza dalle pronunce del Tar sopra menzionate - di
premiare il merito di studio e non le posizioni di titolarità. La
norma così interpretata non è difforme da leggi ed è identica, del
resto, all'analoga disposizione contenuta al punto C/2 della
tabella A approvata per il decorso anno scolastico con il D.M. n.
11/2002.
Quanto alla scelta di non consentire, per l'anno scolastico
2003/2004, le ammissioni con riserva di regolarizzazione nelle
graduatorie permanenti degli allievi delle Ssis che alla data di
scadenza del termine per presentare le domande di iscrizione non
hanno ancora terminato gli esami conclusivi del corso, va rilevato
che la regola legislativa prescrive la necessità di essere in
possesso del titolo abilitante per l'iscrizione nelle graduatorie.
L'opportunità di prevedere la deroga relativa alle ammissioni con
riserva, pertanto, attiene a valutazioni insindacabili alla luce
della normativa vigente.
I motivi di ricorso da ultimo esaminati debbono essere, pertanto,
ritenuti inammissibili.
***
Le premesse considerazioni inducono all'annullamento dei
provvedimenti impugnati limitatamente alle prescrizioni di cui al
punto 4 e alla nota 2 della tabella A/1.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III/bis,
dichiarati inammissibili gli interventi adesivi, accoglie il
ricorso in epigrafe nei limiti di cui alle premesse.
Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in
cui riconoscono ai docenti in possesso di titolo di abilitazione
all'insegnamento diverso dai diplomi rilasciati dalle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario un punteggio di
diciotto punti in aggiunta al punteggio previsto per
l'abilitazione e nella parte in cui consentono ai diplomati presso
le stesse Scuole di avvalersi di tale punteggio in alternativa e
di sommarlo alla valutazione del servizio prestato durante il
periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/7/2003.
PRESIDENTE
CONSIGLIERE est.
Depositata in Segreteria in data ..........
IL SEGRETARIO |