Supervalutazione dei punteggi SSIS: ecco la sentenza del TAR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE III BIS
composto
dai Signori Magistrati:
Consigliere
(……) Presidente
Consigliere (……) Relatore
Consigliere (……) Correlatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 4338 del 2002 proposto da (……), rappresentati e difesi
dall'avvocato (……) ed elettivamente domiciliati (……), presso lo
studio dell'avvocato (……);
CONTRO
il
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per
legge;
il
Ministero del Tesoro;
il Ministero per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi
Ministri in carica;
il direttore Generale del personale della Scuola
dell'Amministrazione, in persona del titolare dell'Ufficio in
carica;
con
l'intervento
di
(……),(……),(……), (……)e (……), rappresentati e difesi dall'avv.
(……)ed elettiyamente domiciliati (……) presso lo studio (……);
con la
"costituzione"
di (……)ed
altri, come da allegato elenco, rappresentati e difesi dall'Avv.
(……), unitamente al quale sono elettivamente domiciliati (……);
PER
L'ANNULLAMENTO
-
del decreto
del Direttore generale dell'Amministrazione dell'istruzione del
12.02.2002, e della annessa tabella di valutazione dei titoli
allegato "A" di cui al D.M. n.11 del 12.02.2002, con cui è stato
disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del T.U. n. 297 del 1994, novellato dall'art. 1
della L. n. 124 del 1999, nella parte in cui si attribuiscono 30
punti aggiuntivi al diploma conseguito presso le Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e si
consente ai diplomati SSIS di presentare domanda di inserimento
nelle graduatorie permanenti, ancorché conseguano il titolo di
abilitazione oltre la scadenza del termine di presentazione
delle domande sino al 31 maggio 2002;
-
di ogni
altro atto o provvedimento preordinato, collegato o
conseguenziale, comunque concessivo dei benefici medesimi, ivi
compreso, in parte qua, il D.I. 04.06.2001, n. 268 ed il D.I.
24.11.1998, n. 460;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
Vista la
memoria prodotta dalla Amministrazione resistente a sostegno delle
proprie difese, con cui è stata eccepita la irricevibilità e
dedotta la infondatezza del ricorso;
Visti gli atti
tutti della causa e, in particolare, i singoli motivi dedotti a
sostegno del ricorso;
Visto l'atto d
intervento ad opponendum di (……)ed altri;
Visto l'atto
di "costituzione" di (……)ed altri;
Uditi alla
pubblica udienza del 20 maggio 2002, con designazione del
Consigliere (……) relatore della causa, i procuratori delle parti
come da verbale d'udienza e preso atto dell'assenza
dell'Avvocatura Generale dello Stato alla discussione, avendo il
procuratore data la sua presenza nella sola fase preliminare
dell'udienza.
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E
DIRITTO
I - I
ricorrenti sono docenti precari di scuola secondaria, in possesso
di abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del
superamento delle prove dei concorsi ordinari per titoli ed esami
ovvero in esito agli esami riservati di abilitazione, indetti
periodicamente dall'amministrazione scolastica (da ultimo, con
ordinanze ministeriali 15 giugno 1999 n. 153, 7 febbraio 2000 n.
33 e 2 gennaio 2001 n. 1).
Essi hanno
chiesto di essere inseriti ovvero che sia aggiornata la propria
posizione nelle graduatorie permanenti istituite con l'art. 401
del testo unico 16 aprile 1994 n. 297, modificato dall'art.1,
comma 60, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e successivamente
integrato con la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255.
In
particolare, essi chiariscono di essere inclusi, ovvero di averne
chiesto l'inserimento, nello scaglione unico, che ha accorpato la
terza e la quarta fascia (ora soppresse) descritte nel decreto
ministeriale 18 maggio 2000 n. 146, col punteggio che alla loro
abilitazione era stato attribuito sulla base della tabella di
valutazione dei titoli adottata con decreto ministeriale 29 marzo
1993, modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 e
allegata al decreto ministeriale 18 maggio 2000 n. 146, che aveva
disciplinato tempi e modi di prima integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti anzidette.
Con il ricorso
in esame, essi impugnano il decreto del direttore generale del
personale della scuola e dell'amministrazione del 12 febbraio
2002, pubblicato su G.U. 19 febbraio 2002 n. 14 (4^ serie
speciale), che ha stabilito i termini e le modalità per il secondo
aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti,
unitamente al decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, che ha
sostituito la precedente tabella di valutazione dei titoli del
personale docente.
I ricorrenti
lamentano che, con le operazioni attualmente in corso di
svolgimento, in esecuzione degli atti impugnati, essi finirebbero
per concorrere nello stesso unico scaglione nel quale, col metodo
dell'immissione "a pettine", saranno sistemati i docenti precari
che, per avere conseguita l'abilitazione all'insegnamento nelle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.),
beneficeranno di un punteggio aggiuntivo, ingiustificato e in ogni
caso sproporzionato, come previsto dalla nuova tabella di
valutazione.
Inoltre,
l'art. 401 del testo unico 297 del 1994, come sostituito dall'art.1,
comma sesto, della legge 124 del 1999, non annovererebbe gli
abilitati SSIS tra gli aventi titolo all'accesso diretto nelle
graduatorie permanenti della provincia, riservato agli idonei (non
vincitori) dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami
ovvero ai docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Ancora,
l'accesso alle graduatorie permanenti sarebbe consentito ai
diplomati SSIS anche se il titolo di abilitazione sarà da loro
conseguito entro il 31 maggio 2002, scaduto il termine di
presentazione delle domande di immissione e di aggiornamento, che
per tutti gli altri concorrenti va a spirare il 21 marzo 2001.
Si sarebbe,
pertanto, introdotta una grave discriminazione a danno dei
ricorrenti, i quali non possono fare valere i titoli, compresi
quelli di servizio, conseguiti fino alla data 31 maggio 2002.
Ancora, un
ulteriore vantaggio riconosciuto agli abilitati SSIS sarebbe la
valutazione del servizio eventualmente prestato durante la
frequenza della scuola, nonostante che in senso contrario si fosse
espresso il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel
parere reso nella seduta del 4 gennaio 2002.
In questa
situazione si sarebbe determinata una disparità di trattamento con
i concorrenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento
nei differenti modi previsti dall'ordinamento, ignorando i
benefici che sarebbero stati elargiti con riferimento esclusivo
alle abilitazioni conseguite attraverso le scuole di
specializzazione.
I ricorrenti,
poi, insistono sulla sproporzione del punteggio aggiuntivo fisso
(30 punti) attribuito ai corsisti SSIS, che costituirebbe quasi un
raddoppio di quanto sia valutata l'abilitazione ottenuta nei modi
ordinari.
Nella sostanza
l'amministrazione avrebbe travalicato i limiti delle norme (in
particolare, dell'art. 1, comma 6-ter, delle legge 20 agosto 2001
n. 333, di conversione del decreto-legge 3 lugfio.2001 n. 255) che
le attribuivano il potere di formulare la tabella dei punteggi
concorsuali e avrebbe completamente stravolto i principi di
valutazione del merito ai fini della selezione del personale
insegnante, tanto più importanti in quanto relativi alla procedura
di gran lunga preponderante per il loro reclutamento.
Né si può
negare che il peso specifico concorsuale corrispondente al buono
di trenta punti assegnato ai corsisti SSIS costituisca di fatto,
da un lato, una corsia preferenziale di assegnazione dei posti di
insegnamento sia a tempo determinato che indeterminato, che
vanifica la posizione occupata nelle liste di attesa per le
assunzioni in ruolo e, dall'altro, la mortificazione degli altri
titoli di abilitazione, che hanno origine dalle prove selettive
dei concorsi ordinari a cattedre o dalle procedure abilitanti
teorico-pratiche organizzate dalla stessa amministrazione
scolastica, oltre a costituire una sostanziale svalutazione del
servizio di effettivo insegnamento.
I rilievi che
precedono acquistano ancora più valore se si considera che il
diploma conseguito presso le SSIS abilita all'insegnamento per
aree disciplinari, cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea, che comprendono più classi di concorso.
Osservano
ancora i ricorrenti che l'art. 2, comma primo, della legge 20
agosto 2001 n. 333, prevede che l'inserimento in graduatoria degli
abilitati SSIS avvenga a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003.
Pertanto, le
operazioni relative devono essere effettuate nell'ambito dell'anno
scolastico 2002/2003 e le eventuali nomine in ruolo dovranno
decorrere dall’anno scolastico successivo.
L'amministrazione intimata avrebbe, invece, violato la norma
richiamata, anticipando l'inserimento degli abilitati SSIS nel
corso dell' anno scolastico 2001/2002.
Di conseguenza
anche l'accesso in ruolo degli abilitati SSIS, che godono di un
punteggio abnorme, sarà immediato.
II - In via
preliminare questo tribunale amministrativo regionale conferma la
propria giurisdizione sul ricorso in esame, che non andava
notificato a pretesi controinteressati, avendo i provvedimenti
Impugnati valore e forza di atti generali, e dichiara
inammissibile la costituzione dei "controinteressati" ai quali non
risulta notificato il ricorso introduttivo del giudizio,
trattandosi di atto di sostanziale intervento non notificato.
III - Da
parecchi lustri l'ordinamento giuridico va operando una generale
riqualificazione dell'esercizio delle professioni, intese come
applicazioni pratiche di scienze e di altre attività intellettuali
o artistiche, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e
tecniche messe, a fine di lucro, a disposizione di chi, per un
proprio scopo, intende avvalersene, generalmente attraverso un
contratto di locazione d'opera o anche un rapporto di impiego.
Si tratta di
un sistema che affida l'espletamento di attività professionali,
private e (ora) pubbliche, a soggetti che abbiano acquisito,
attraverso idonei corsi di formazione, una preparazione di base
altamente specializzata, in aggiunta a quella generale fornita
dagli studi di livello universitario.
Il particolare
apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito
attraverso l'esame di Stato che si sostiene al termine di un corso
svolto presso le scuole di specializzazione è fatto ineludibile
per rispondere alle esigenze poste dalla normativa comunitaria.
E' questa,
infatti, a imporre che all'esercizio delle professioni si pervenga
con una preparazione a livello universitario o anche superiore per
consentire che esse siano praticate liberamente e con reciprocità
in tutto il territorio europeo.
Tra i tanti
esempi, che si possono riportare, è sufficiente ricordare la legge
18 febbraio 1989 n. 56, che reca l'ordinamento della professione
di psicologo o, ancora prima e più in generale, il decreto
legislativo approvato con d.P.R 10 marzo 1982 n. 162, che mette
ordine alle scuole di specializzazione "per il conseguimento,
successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino, nei rami
di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di
specialista" ovvero, con riferimento ai corsi di perfezionamento,
"per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in
determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o
riqualificazione professionale e di educazione permanente".
In questo
quadro giuridico si iscrive l'abilitazione all'insegnamento, che
si consegue attraverso un esame di Stato alla conclusione di un
corso di studi di rango universitario.
Il passaggio a
tono universitario delle abilitazioni all'insegnamento è avvenuto
dopo una lunga fase di transizione, che ha avuto inizio con la
legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti
didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle
abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte
di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di
preparazione professionale dei cittadini europei, quale
presupposto indefettibile per la libera circolazione delle
attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi
formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi
occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello
internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari (art. 17, coma novantacinquesimo, della legge 15
maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della legge 19
ottobre 1999 n. 370).
In questa
ottica sono prevedibili modificazioni legislative per attribuire
ai corsi di specializzazione connotati di completezza e di serietà
maggiori di quelli che attualmente li caratterizzano.
IV - Per
ricostruire il sistema in vigore occorre partire dall'art. 4 della
legge 341 del 1990, che istituisce specifiche scuole di
specializzazione articolate in indirizzi, le quali provvedono alla
formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano, con
l'esame che conclude il corso, un diploma che ha valore di esame
di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle
quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea (ovviamente
richiesti per l'iscrizione ai corsi).
Il diploma
rilasciato dalla scuola di specializzazione, al pari dei titoli di
abilitazione conseguiti sulla base delle norme previgenti alla
istituzione delle SSIS, costituisce titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi (per titoli ed esami) a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie ed è tra i titoli valutabili
in relazione al punteggio col quale l'esame è superato.
Con l'art. 17,
comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127,
innanzi ricordata, integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre
1999 n. 370, l'ordinamento universitario, anche nella parte che
interessa, è stato indirizzato verso nuove tipologie di corsi e di
titoli universitari "in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati……dall'art. 4, "comma primo, della legge 19 novembre
1990 n. 344" per ottenere un adeguamento alla normativa
comunitaria vigente in materia.
La disciplina
concreta delle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario è dettata con decreto ministeriale 26 maggio 1998, che
fissa in due anni la durata del corso e determina i contenuti
minimi qualificanti della scuola, necessari al conseguimento dei
suoi obiettivi formativi.
Per il resto,
l'anzidetto decreto conferma le previsioni della legge 341 del
1990, che conferisce all'esame di Stato valore di abilitazione per
l'intera area alla quale si riferisce il relativo diploma di
laurea e natura di requisito di ammissione al concorso per
insegnanti di scuola secondaria, oltre che di titolo valutabile.
Al fine di
agevolare l'avvio (dopo un lungo tempo di inattività) del sistema
fondato sulle scuole di specializzazione, concretamente operanti
dall'anno accademico 1999/2000, con decreto ministeriale 24
novembre 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999 n, 131) sono state
adottate misure transitorie anche per incoraggiarne la frequenza
da parte degli insegnanti.
L'art. 3 del
detto decreto attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio
aggiuntivo rispetto a quello che spetta per l'abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza
ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento
universitari.
In altri
termini, l'abilitazione SSIS, spendibile nei concorsi a cattedre
per titoli ed esami come le altre abilitazioni ordinarie, si
differenzia da queste ultime per un suo particolare valore
aggiunto.
Il massimo del
valore aggiunto è riconosciuto alle abilitazioni SSIS dalla legge
27 ottobre 2000 n. 306, di conversione con modificazioni del
decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240.
V - Prima di
parlare di questa innovazione, appare opportuno riferire del
quadro normativo che è maturato negli ultimi anni e nel quale va
collocata la vicenda in esame.
La legge 3
maggio 1999 n. 124, di parziale modifica del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ha
finalmente rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti
della scuola pubblica applicando con fedeltà il precetto dell'art.
97 della Costituzione, in base al quale agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i
casi straordinari stabiliti dalla legge.
Quindi, è il
criterio meritocratico a fondamento della selezione degli
insegnanti.
Questa Sezione
ha descritto con dovizia dì particolari l'intero procedimento in
una serie di sentenze pronunciate nell'aprile del 2001 (per tutte:
18 aprile 2001 n. 3309), alle quali si rinvia.
Per attuare la
nuova disciplina, con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 è
stato
adottato il regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.
Il primo
aggiornamento è stato disposto con decreto ministeriale 18 maggio
2000 n. 146 (pubblicato su G.U. 23 maggio n. 40 della IV serie
speciale)
E’ il caso di
osservare che in occasione di questo primo aggiornamento non si
era posto il problema di considerare coloro che partecipavano alle
scuole di specializzazione che erano state attivate soltanto
dall'anno accademico 1999/2000.
Pertanto, il
loro ingresso nelle graduatorie permanenti era consentito, al pari
di tutti gli altri docenti, qualora versassero in una delle
posizioni considerate utili a quei fini dall'art. 2 della legge
124 del 1999.
I decreti
ministeriali sopra indicati, stravolgendo la logica che aveva
ispirata la legge 3 maggio 1999 n. 124 (definita da questa Sezione
come una legge nuova che nella realtà non afferma alcun principio
nuovo, in quanto si limita a dare attuazione al dettato
Costituzionale in materia di assunzione del personale docente
della scuola pubblica), avevano conformato le graduatorie secondo
un complicato meccanismo che le aveva suddistinte in quattro
fasce, disposte in ordine successivo, con l'effetto perverso di
togliere ogni rilievo al merito dei docenti per riaffermare, in
palese contrasto con la nuova legge 124 del 1999, il desueto
criterio della mera anzianità di servizio.
Poco dopo, al
fine di porre rimedio ai ritardi dell'amministrazione, il Governo
interveniva con decreto - legge 28 agosto 2000 n. 240 per
impartire "disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico
2000/2001".
In quella sede
erano introdotte le necessarie modificazioni alle operazioni di
prima integrazioni delle graduatorie permanenti disciplinate
dall'art. 2 della legge124 del 1999.
Un intervento
ancora più incisivo era operato dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306
che, in sede di conversione dell'anzidetto decreto, introduceva
una rilevante modificazione al sistema ordinario di ingresso nelle
graduatorie permanenti, previsto dall'art. 401 del testo unico 297
del 1994, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge
124 del 1999.
Era, difatti,
riconosciuta agli abilitati SSIS la possibilità di accedervi
direttamente senza passare per il concorso.
E invero,
l'art.1, coma 6-ter, della legge 306 del 2000 enuncia il principio
che "l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19
novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni ha valore di prova
concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.
297, come sostituito dall'art.1, comma sesto, della legge 3 maggio
1999 n. 134".
La
disposizione completa la disciplina delle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attribuendo
copertura legislativa ai decreti ministeriali del 26 maggio 1998 e
del 24 novembre 1988, dei quali si è parlato in precedenza.
E difatti,
l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000 demanda a un
decreto dei Ministri della (allora) pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
stabilire, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione alla
scuola di specializzazione, le caratteristiche dell'esame finale
del corso e, in particolare,"il punteggio da attribuire al
risultato dell'esame finale……. ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti………in coerenza con quanto previsto dall'art.3
del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre
1998".
Per questi
fini la legge 306 del 2000 equipara l'abilitazione SSIS alla
idoneità che ottiene chi partecipa al concorso senza risultarne
vincitore ("l'esame di Stato…..ha valore di prova concorsuale ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti").
In altre
parole, la legge 306 del 2000 esonera i "sissini" dalla
partecipazione al concorso per titoli ed esami: necessaria per con
sentire agli idonei, non vincitori del concorso stesso, di essere
immessi nelle graduatorie permanenti col punteggio che spetta loro
sulla base del complesso dei titoli in dotazione.
Dalle
graduatorie permanenti l'amministrazione attingerà per coprire il
50% dei posti disponibili nella tornata concorsuale di
riferimento, dove il restante 50% spetta ai vincitori del
concorso, nonché per attribuire le supplenze.
Ai "sissini" è
pertanto attribuito un vantaggio analogo alla idoneità conseguita
in un concorso per un concorso che essi non hanno espletato.
Come
avvertito, l'art.1, comma 6 - ter, della legge 306 del 2000 fissa
il criterio che la misura deI punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti sia "in coerenza con quante previsto dall'art. 3 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre
1988".
Pertanto, il
decreto interministeriale di attuazione dovrà prevedere "un
punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla
istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la
frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e
perfezionamento universitari".
E' bene che
sia opportunamente rilevato che anche questo criterio ottiene
copertura legislativa.
In ogni caso è
da osservare che, avendo presenti le anomale modalità di
sistemazione delle differenti categorie di docenti
(arbitrariamente individuate col regolamento 27 marzo 2000 n. 123
e col decreto 18 maggio 2000 n. 146) gli abilitati SSIS avrebbero
dovuto essere inseriti nelle graduatorie permanenti "in coda" ai
docenti che vi erano già compresi.
Per
completezza è da dire che ovviamente non è impedito agli abilitati
SSIS di partecipare al concorso per titoli ed esami come un
qualunque candidato.
Se al concorso
dovessero risultare tra gli idonei (non vincitori), essi avrebbero
diritto di entrare nelle graduatorie permanenti.
In questo caso
e evidente che essi non vi entrerebbero come semplici idonei al
concorso, ma nella loro qualità di abilitati SSIS, usufruendo dei
benefici loro riservati dell’art.1, comma 6-ter, della legge 306
del 2000.
Se vincitori
del concorso, essi avranno la possibilità di fare valere, tra i
titoli, il particolare punteggio conseguito nella speciale
abilitazione conseguita attraverso l'esame di Stato SSIS
(aggiuntivo e più elevato in coerenza con quanto previsto dal
decreto del 24 novembre 1998), che l'art.1, comma 6 - ter, della
legge 306 del 2000 riconosce loro ("……..punteggio da attribuire al
risultato dell'esame finale…….sia ai fini dell'esito del concorso
per esami e titoli").
E' a questo
punto che, nell'aprile del 2001, intervengono le sentenze di
questa Sezione.
La
suddivisione in fasce delle graduatorie permanenti veniva
annullata e riaffermato il principio, chiaramente desumibile dalle
legge 124 del 1999, che l'inserimento nelle graduatorie permanenti
deve avvenire "a pettine"' secondo gli effettIvi meriti di ciascun
candidato.
La lettura
data dalla Sezione alla legge 124 del 1999 è stata in parte
modificata con la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del
decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, che ha dettato norme (pretesamente)
interpretative di quella parte del nuovo sistema in cui sono
considerate, in prima applicazione, le posizioni di docenti
titolari di vecchie aspettative.
Per il resto,
l'intervento legislativo del 2001 ha confermato che i docenti
idonei (non vincitori) nei pubblici concorsi indetti per
l'assunzione in ruolo confluiscono in elenchi permanenti su base
provinciale, nei quali vengono disposti secondo un ordine
rigidamente meritocratico, in attesa di essere assunti nei limiti
dei posti loro riservati a ogni tornata concorsuale ovvero di
essere destinatari di incarichi di supplenza.
Le graduatorie
permanenti, soggette a periodiche integrazioni e aggiornamenti,
consentono ai docenti più preparati, con maggiori titoli e con più
ampia esperienza, di superare gli altri con minori requisiti:
fatto assolutamente naturale e inevitabile in un sistema che deve
privilegiare il prodotto migliore, come farebbe una qualsiasi
impresa per rimanere competitiva sul mercato.
La successiva
tappa della vicenda in esame, come era stato detto nelle pagine
precedenti, è costituita dal decreto interministeriale 4 giugno
2001 n. 268 (pubblicato su G.U. 6 luglio 2001 n. 155), che adotta
il regolamento di attuazione deIl'art.1, comma 6 - ter, della
legge 306 del 2000.
L'art. 8 del
detto provvedimento aggiunge al punteggio conseguito nella
abilitazione, che scaturisce dalla somma dei punti ottenuti nelle
prove di esame ai sensi del precedente art. 4 e di quelli
attribuiti in base all'esito delle prove di valutazione superate
durante il corso di specializzazione previsti dal successivo art.
5, un ulteriore punteggio "pari a trenta punti".
Contro questo
punteggio, che gli abilitati - SSIS possono spendere sia ai fini
dell'inserimento diretto nelle graduatorie permanenti, sia ai fini
del concorso, muovono le principali censure gli attuali
ricorrenti.
Lamentano gli
interessati che il detto buono sarebbe riconosciuto in misura
fissa, astraendo dalle effettive capacità dell'abilitato SSIS, e
in maniera sproporzionata in violazione del criterio di coerenza,
che è alla base del richiamo al decreto ministeriale 24 novembre
1998 contenuto nell'art.1, comma 6 - ter, della legge 306 del
2000.
Sul punto i
ricorrenti non possono essere seguiti, anche in considerazione
della tardività della attuale contestazione.
E invero, la
disposizione che introduceva l'anzidetto beneficio, a vantaggio
degli abilitati SSIS, era immediatamente lesiva e richiedeva,
pertanto, una tempestiva impugnazione da parte di quanti spiravano
a essere immessi nella graduatoria permanente vantando titoli
professionali, di studio e di servizio, oltre alla idoneità
ottenuta per il superamento del concorso o dell'esame ai fini
abilitativi, in misura corrispondente al bagaglio in dotazione dei
"corsisti" SSIS.
In altre
parole, il docente in possesso di abilitazione ordinaria sapeva
che un collega con stessi anni di servizio e stessi titoli
culturali e professionali, lo avrebbe superato nella graduatoria
per. il solo possesso della abilitazione, speciale SISS.
Né può dirsi
che l'aspettativa che gli abilitati SSIS, qualunque fosse stato il
punteggio in loro dotazione, sarebbero stati comunque inseriti in
coda alle graduatorie permanenti, così come disponeva il
regolamento 27 marzo 2000 n. 123 e il decreto 18 maggio 2000 n.
146 avesse tolto all'epoca ogni interesse a contestare il valore
aggiunto riconosciuto al titolo SSIS.
E invero, alla
pubblicazione in data 6 luglio 2001 del decreto interministeriale
268 del 2001, risultava già pubblicato (in data 4 luglio 2004) il
decreto - legge 3 luglio 2001 n. 255, che recepiva nella massima
parte le statuizioni di questa Sezione (che, al loro apparire nel
mese di aprile, avevano avute larga risonanza sulla stampa e tra i
soggetti interessati) e confermava il meccanismo dell'inserimento
"a pettine" nelle graduatorie uniche provinciali, con le
particolari eccezioni (surrettiziamente) individuate in via di
interpretazione autentica della legge 124 del 1999 per due
categorie di docenti titolari di vecchie aspettative.
Nel merito è,
comunque, da osservare che il punteggio fisso aggiuntive, nella
misura determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta
pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e
armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con
i quali vengono valutati i titoli sulla base (all'epoca) della
tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e
modificato con decreto ministeriale 29 gennaio 1994.
I principi di
diritto comunitario nella materia della formazione professionale,
sottesi alla disciplina delle scuole di specializzazione,
richiedono ai partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio
serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento
di attività lavorativa.
Il rigore
comunitario non ammette deroghe alla compiutezza della formazione,
tanto da pretendere che lo specializzando dedichi la sua intera
attività professionale alla preparazione teorica e pratica.
Le scuole di
specializzazione devono, infatti, rispondere alla esigenza di
assicurare in Europa uniformità alla professione, essere ispirate
al principio di libera circolazione in ambito comunitario, di
reciproco riconoscimento dei diplomi e destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione delle attività professionali.
Se il discorso
è valido per l'esercizio delle professioni libere, lo è non di
meno per le attività professionali dipendenti, attese le
prospettive di piena integrazione europea in tutti i campi del
lavoro e della cultura.
Quando verrà
disposta anche l'integrazione della lingua, il docente dovrà
essere pronto a insegnare ovunque in Europa.
L'orientamento
comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla attività
formativa, proprio per l'esclusività, la gravosità e la serietà
dell'impegno richiesto ai partecipanti ai corsi di
specializzazione, una "adeguata rimunerazione" e, al titolo
conseguito, un autonomo punteggio aggiuntive (per il solo fatto
della specializzazione) da spendere nelle procedure concorsuali.
Nella
disciplina in esame non è ancora prevista la corresponsione di
apposite borse di studio ovvero, addirittura, la costituzione di
uno specifico rapporto esclusivo tra docente in formazione e
amministrazioni universitarie e regionali, che abbia origine in un
contratto di "formazione lavoro" regolarmente retribuito.
Tanto avviene
per le scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina
e chirurgia delle università in forza del decreto legislativo 8
agosto 1991 n. 257, adottato su delega conferita con legge 29
dicembre 1990 n. 428, come diffusamente esaminato in numerose
decisioni di questa Sezione (tra le molte: 6 marzo 2002 n.1684).
Nello stesso
modo, per le scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario non è ancora affermata la esclusività, anche se deve
essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla
organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi.
E' difficile
immaginare come possa armonicamente conciliarsi con l'impegno,
serio e gravoso, richiesto ai corsisti SSIS la contemporanea
prestazione di attività di insegnamento, che - come e risaputo -
non si esaurisce nell'impartire le lezioni nelle ore
antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività
collaterali, eppure fondamentali per il corretto espletamento
della funzione. Si pensi alle attività di programmazione, di
relazione con gli utenti, di preparazione delle lezioni e alle
frequenti e svariate attività collegiali.
Per il modo
stesso col quale sono organizzati i corsi, deve essere esclusa la
compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del
servizio di istituto.
Si ponga mente
all'elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma
sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e
partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il
corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall'art. 5 del
decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di
laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del
citato decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso
istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale
26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione
all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni
attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in
materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi
universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26
maggio 1998).
Deve essere,
inoltre, considerata la situazione degli insegnanti che, per
frequentare i corsi SSIS, istituiti presso un non elevato numero
di Università, sono costretti a espletare il servizio di
Insegnamento in condizioni davvero gravose e con enormi sacrifici,
anche fisici ed economici.
Non apprezzare
queste realtà finirebbe per discriminare tra loro gli stessi
insegnanti a seconda che la sede di servizio coincida o meno con
la sede della scuola di specializzazione.
E' possibile
avanzare il dubbio che la prestazione del servizio a un tempo con
la partecipazione ai corsi metta a dura prova la credibilità
stessa delle scuole SSIS, oltre a rappresentare violazione della
esigenza di esclusività, costantemente affermata dalla normativa
comunitaria.
Allo stato non
può che prendersi atto della disciplina attuale delle scuole SSIS
e, come correttamente rilevano alcuni ricorrenti, accreditare
all'attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi il
servizio di insegnamento reso con temporaneamente.
L'art. 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 1998, peraltro già ricordato, nel
dare conto delle definizioni dei termini utilizzati nel
provvedimento, descrive il "tirocinio" come il complesso delle
esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine
dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.
Inoltre,
all'art. 2, comma nono, dello stesso decreto del 26 maggio 1998 è
espressamente previsto che, nella organizzazione delle attività
della scuola, le università (alle quali è demandata la gestione
delle scuole) "tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei
momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli
insegnanti".
Questo
comporta che, fino a quando non verrà determinato il divieto di
svolgere attività lavorativa durante la frequenza ai corsi, il
servizio di insegnamento svolto presso scuole pubbliche e private
non potrà essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale
divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come
servizio di insegnamento, l'altra come attività di formazione
sotto forma di tirocinio obbligatorio e di esercitazioni pratiche.
Appare,
pertanto, evidente che il punteggio aggiuntivo previsto dall'art.
8 del decreto 268 del 2001 (è il caso di osservare: del tutto
ignorato dal parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 21
maggio 2001 della Sezione consultiva per gli atti normativi, al
quale non può pertanto attribuirsi significato favorevole come
sbrigativamente immaginato dalla difesa erariale) non si configura
come una valutazione in eccesso, ingiustificata e irragionevole,
dei meriti oggettivamente differenziati degli abilitati SSIS nelle
operazioni di immissione nelle graduatorie permanenti a tutto
danno delle altre categorie.
Per inciso, va
riferita la precisazione fatta dai ricorrenti che la lesione non
riguarderebbe tanto i soggetti che accedono per la prima volta
alle graduatorie permanenti insieme agli abilitati SSIS, quanto
coloro che vi sono già iscritti e si vedono scavalcati dagli
abilitati SSIS appena arrivati.
Neppure questo
timore merita di essere condiviso.
Il punteggio
fisso aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001
(tardivamente impugnato) vale nei confronti di tutti gli
insegnanti con i quali gli abilitati SSlS, al momento di inserirsi
nella graduatoria unica, vanno a confrontarsi.
Esso è,
infatti, il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla
formazione e dell'elevato livello di preparazione che è raggiunto
con la frequenza delle scuole SSIS, oltre a rappresentare un
adeguato compenso per il servizio di insegnamento prestato nel
biennio, col quale evidentemente non può essere cumulato.
D'altra parte,
nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti,
corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli
(approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con
decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento
(quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6
punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio
assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari
ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di
esami anche ai soli fini abilitativi.
Nella suddetta
misura non è, dunque, da rinvenire alcuna abnormità o
sproporzione.
E' la stessa
coerenza nella assegnazione dei punteggi, enunciata dalla legge
306 del 2000, a richiedere a vantaggio degli abilitati SSIS un
punteggio aggiuntivo e più elevato.
Deve essere,
inoltre considerato il carattere di transizione della attuale
disciplina, chiaramente indirizzata, in armonia con gli
orientamenti della normativa comunitaria, a considerare le scuole
di specializzazione come l'unico canale attraverso il quale sarà
possibile assumere in ruolo il personale insegnante.
Né infine
possono essere colte contraddizioni all'interno della categoria
degli stessi corsisti SSlS in relazione a un illogico
riconoscimento di pari punteggio assegnato a candidati che abbiano
superato il corso con punti differenti.
Il punteggio
del migliore dei corsisti, che in ipotesi abbia conseguita
l'abilitazione col massimo dei punti, rimane differenziato dal
peggiore dei corsisti con il minimo dei punti, atteso che il
punteggio fisso aggiuntivo per essi si elide a vicenda.
Né regge il
ragionamento che il peggiore dei corsisti SSIS (con punti 42, che
risultano dalla somma del punteggio fisso con i dodici punti per
la valutazione minima delle prove di abilitazione) debba essere
artificiosamente considerato come più qualificato dei migliore
delle altre categorie di abilitati. La tesi poggia sul rilievo che
un idoneo con il massimo punteggio nei concorsi a cattedre ovvero
in esito alle sessioni degli esami riservati non può andare oltre
i 36 punti;
Nella realtà
il divario nella valutazione del merito è solo apparente, atteso
che il punteggio fisso aggiuntivo ha carattere compensativo e si
risolve nell'offrire ai partecipanti alle scuole di
specializzazione, in sostituzione della borsa di studio o di
retribuzione, nonché dell'esonero dall'espletamento dell'attività
di istituto, la opportunità di un più sollecito inserimento nei
ruoli dell'amministrazione scolastica.
L'assenza
dell’Avvocatura Generale dello Stato alla discussione del ricorso,
nella quale, si sono cimentate le parti private con argomenti di
elevatissimo livello, che meritavano di essere riferiti
all'amministrazione, che avrebbe potuto tenerne conto in sede di
esecuzione della presente sentenza, non ha consentito al Collegio
di cogliere altre ragioni a sostegno della legittimità della
disposizione recata dall'art. 8 del decreto interministeriale 4
giugno 2001 n. 268.
VI - Il
problema che ora si pone, come oggetto specifico della causa, è
l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti precari,
che hanno conseguito (o che sono per conseguirlo entro il termine
massimo del 31 maggio 2002) il titolo di abilitazione
all'insegnamento in esito all'esame di Stato conclusivo del corso
svolto presso scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, in occasione del secondo aggiornamento disposto con i
provvedimenti impugnati: il decreto direttoriale 12 febbraio 2002,
che fissa termini e modalità per la presentazione delle relative
domande, e il decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, che
approva le nuove tabelle di valutazione dei titoli in sostituzione
dei decreti del 1993 e del 1994.
Si è avuto
modo di rilevare che sia l'attribuzione di trenta punti fissi agli
abilitati SSIS, che il meccanismo della loro immissione diretta
nelle graduatorie permanenti non discendono da questi ultimi
provvedimenti impugnati.
E invero,
l'attribuzione dei trenta punti nasce dalla previsione della legge
27 ottobre 2000 n. 306, la quale recepisce principi
dell'ordinamento comunitario e, in quanto conforme a un sistema
ben costituzionale.
L'immissione
diretta ha, invece, fondamento in quanto disposto dall'art. 3 del
decreto ministeriale 24 novembre 1998, che ha avuto copertura
legislativa per effetto dell'art. 1, comma 6 - ter, della legge
306 del 2000 e di quest'ultima ne rispetta i limiti di coerenza,
ragionevolezza e logicità.
Questi stessi
limiti appaiono trasfusi nell'art. 8 del decreto interministeriale
268 del 2001, che riconosce un misurato e giusto -punteggio volto
a compensare il servizio di insegnamento non valutabile perché
'già valutato nel punteggio assegnato per la frequenza al corso.
I punti
aggiuntivi dell'art. 8 del decreto 268 del 2001 sono in ogni caso
proporzionati agli altri punteggi attribuiti nella procedura ed
esprimono apprezzamento per l'elevato impegno profuso nei corsi.
Nello stesso
modo sono da considerare non pertinenti i rilievi relativi alla
possibilità riconosciuta ai diplomati SSIS di accedere alle
graduatorie relative a più classi di concorso, quanti sono gli
insegnamenti compresi nelle aree disciplinari inerenti al diploma
di laurea posseduto, atteso che la validità del titolo conseguito
presso le SSIS per una pluralità di classi di concorso era
stabilita dalla legge 19 novembre 1990 n. 341 (art. 4, comma
secondo), sicché è perfettamente logico e non comporta disparità
di trattamento che detto diploma sia valido per le classi di
concorso rientranti nell'ambito disciplinare cui esso è riferito.
E' poi da
considerare l'art. 2, comma primo, della legge 333 del 2001, che
prevede l'inserimento in graduatoria degli abilitati SSIS a
"decorrere dall'anno scolastico 2002 - 2003".
Secondo i
ricorrenti le operazioni relative avrebbero dovuto essere
effettuate nell'ambito dell'anno scolastico 2002-2003 e le
eventuali nomine in ruolo decorrere dall'anno scolastico
successivo.
I
provvedimenti impugnati avrebbero, invece, violato la norma
richiamata, anticipando l'inserimento degli abilitati SSIS nel
corso dell'anno scolastico 2001/2002 e, pertanto, anche il loro
accesso in ruolo, atteso il possesso di un punteggio aggiuntivo e
più elevato.
Rileva il
Collegio che la disposizione in esame non disciplina i tempi del
primo ingresso diretto dei diplomati SSIS nelle graduatorie
permanenti, ma si limita a chiarire che, dopo l'annullamento delIa
suddivisione in fasce (che era stata introdotta dal regolamento di
attuazione alla legge 124 del 1999: il decreto ministeriale 27
marzo 2000 n. 123), tutti gli aspiranti alla immissione nelle
stesse (gli idonei dei concorsi a cattedre e gli abilitati SSIS)
confluiranno nell'unico scaglione rimasto secondo il criterio "a
pettine", con la salvaguardia, in posizione di parità,
dell'anzianità di iscrizione in graduatoria dei docenti che vi
sono già inseriti.
VII - Gli atti
impugnati sono, di contro, illegittimi per i motivi denunciati in
ricorso, tra i quali la illogicità manifesta, ingiustizia palese,
errore nei presupposti e sviamento di potere, nella parte in cui
non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo,
previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, con la valutazione
del servizio di insegnamento (eventualmente reso
contemporaneamente alla frequenza del corso) e della medesima
abilitazione SSIS considerata una seconda volta sotto la voce
"altri titoli".
D'altro canto,
in tale senso si era lucidamente espresso il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione col parere del 14 gennaio 2002,
illegittimamente non condiviso, secondo il Collegio, in modo non
persuasivo ed adeguatamente motivato dal decreto ministeriale 12
febbraio 2002 n. 11.
Quest'ultimo,
oltre a contrastare col principio pacifico che fa divieto di
cumulare i punteggi spettanti per i servizi resi nello stesso
tempo, ha pure omesso di considerare la situazione degli
insegnanti non in grado di conciliare il servizio di insegnamento
con la frequenza dei corsi SSIS.
Per tutta la
durata di iscrizione e frequenza del corso SSIS l'eventuale
servizio svolto presso scuole pubbliche e private ha valore di
esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio, non cumulabile
con il punteggio aggiuntivo.
E' evidente,
infatti, che se fosse possibile sommare al punteggio aggiuntivo
anche il punteggio per il servizio eventualmente prestato nello
stesso tempo e il punteggio per l'abilitazione intesa come
ulteriore autonomo titolo, gli abilitati delle SSIS
raggiungerebbero un punteggio talmente (e ingiustificatamente)
elevato da far loro ottenere la sicura immissione nelle
graduatorie permanenti con una posizione di assoluta preminenza.
Il sistema
avrebbe, nella sostanza delle cose, reintrodotto surrettiziamente
una fascia prioritaria che assicurerebbe l'assunzione immediata di
una intera categoria di aspiranti, in contrasto non solo con la
legge 124 del 1999, ma anche con la legge 333 del 2001 che aveva
avvalorato l'interpretazione data da questa Sezione con le
sentenze dell'aprile del 2001 relativamente al meccanismo
dell'inserimento "a pettine" (e non in coda) nelle graduatorie in
argomento.
Inoltre,
considerato che il decreto ministeriale 26 maggio 1998, che
disciplina l'organizzazione delle anzidette scuole, conferma che
la durata curriculare del corso è di due anni, apparirebbe del
tutto inutile una precipitosa concentrazione della durata concreta
di detti corsi entro tempi più ristretti,' a detrimento di una
preparazione. seria e completa: la sola che giustifica
l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.
Ove questo
fosse in ipotesi avvenuto, è incontestabile che il servizio di
insegnamento prestato a qualsiasi titolo successivamente a una
frettolosa conclusione del corso, non può essere considerato, si
ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti
obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di
specializzazione: pertanto, non valutabile come autonomo servizio.
Una diversa
interpretazione che cercasse in altro modo di giustificare l'aggiuntività
del punteggio in questione aprirebbe il fronte a evidenti censure
di disparità, di irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e
di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata
dall'amministrazione.
Quanto alla
circostanza che l'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998
(che prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a coloro
che concludono positivamente la scuola di specializzazione SSIS)
non sarebbe ancora applicabile perché il suo art.1 ne prevede
l'efficacia successivamente all'1maggio 2002, va considerato che
la disposizione del citato art. 1 (che dispone che a partire dal
primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002 il possesso
della abilitazione conseguita presso le SSIS costituisce titolo di
ammissione al concorso) è stata poi superata dall'art. 1, comma 6
-ter, della legge 306 del 2000, che ha conferito all'esame di
Stato che si sostiene al termine dei corsi svolti presso le SSIS
valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti e dall'art. 8, del decreto 268 dei 2001,
che prevede l'attribuzione di detto punteggio aggiuntivi ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 2
della legge 124 del 1999 e dal regolamento adottato con decreto
ministeriale 123 del 2000.
La
disposizione di cui all'art. 3 del citato decreto del 24 novembre
1998 riveste, quindi, carattere generale e non è collegata, quanto
alla sua decorrenza, con i termini da cui, in base al I comma, è
previsto che l'abilitazione conseguita presso le SSIS costituisca
titolo di ammissione ai concorsi a cattedre.
In conseguenza
delle considerazioni che precedono cade anche il motivo volto a
censurare il divario introdotto nei termini di presentazione delle
domande, definite dallo stesso provvedimento come "perentori".
E invero, il
decreto direttoriale 12 febbraio 2002, dopo avere stabilito per
tutti gli aspiranti (compresi i corsisti SSIS) il termine
perentorio del 21 marzo 2002 per presentare la domanda di
inserimento nelle graduatorie permanenti, ha consentito ai
corsisti SSIS di acquisire il titolo entro il tempo massimo del 31
maggio 2002, atteso che alla prima data molti corsi, che erano
stati avviati concretamente dall'anno accademico 1999/2000, non
risultavano ancora conclusi.
La
disposizione, per quanto singolare, non contrasta col principio
cardine di ogni procedura concorsuale, che esige il rispetto
assoluto della pari condizione di tutti i concorrenti, atteso che
il servizio prestato durante la frequenza del corso non è in alcun
modo valutabile (perché già valutato).
E' evidente,
quindi, che nessun vantaggio perviene al corsista che abbia
prolungato la frequenza fino al termine ultimo del 31 maggio 2002.
VIII - Il
ricorso deve essere, pertanto, accolto- in parte, con il
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti
espressi in motivazione.
Le spese del
giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate nella
misura indicata in dispositivo: esse sono compensate ne; confronti
delle altre parti presenti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis -accoglie in
parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i
provvedimenti impugnati nei termini e nei limiti indicati in
motivazione.
Condanna
l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali
che, comprensive di diritti e onorari, liquida in euro 12.000
(dodicimila), tenuto conto della parziale soccombenza.
Compensa le
spese con riguardo alle altre parti presenti in giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in
Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione
III bis -, nella camera di consiglio del 20 maggio. 2002, con
l'intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere
(…..) Presidente
Consigliere (…..) Estensore |