Il primo decreto era Moratti: quello dei precari e delle fasce
Pubblichiamo
il testo del Decreto Legge i cui contenuti erano già stati
ampiamente contestati nella serata di ieri 28 giugno.
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Decreto Legge
(Approvato dal CdM il 28 giugno 2001, inviato alla Corte dei Conti
per i controlli di legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale)
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE
"DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO
SCOLASTICO 2001/2002"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 4;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo
2000, n.123, recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli
1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n.124;
CONSIDERATO lo stato di incertezza determinato dal contenzioso
aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della
predetta legge n.124 del 1999, concernenti l'integrazione delle
predette graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che tale stato di incertezza compromette
l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate
all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle
cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici
2000/2001 e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del
predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e
quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legge
Art. 1
1 - Le disposizioni contenute nell'art. 2 commi 1 e 2 della legge
3 maggio 1999 n. 124, si interpretano nel senso che nelle
operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base
previste dall'art. 401 del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo
1, comma 6 della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in
coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia,
le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel
seguente ordine di priorità:
a) - 1° scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore
della predetta legge n. 124/1999;
b) - 2° scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini
abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore
della predetta legge n. 124/1999, in una graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo
requisito per il personale che abbia superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi
anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2 della predetta
legge n. 124/1999.
2 - Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto
ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si
intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto,
separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui
all'art. 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico
scaglione.
3 - Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli
aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati
secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.
4 - La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione
di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo
relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il
conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche per l'anno scolastico 2001/2002. l contratti a tempo
indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti
dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in
servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento
della nomina.
5 - l dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine
di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche
attingendo alle graduatorie permanenti fino al31 agosto 2001.
6 - Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici
provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine
delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti.
7 - La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente
alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle
nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui
gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle
nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il
Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002
è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle
posizioni salvaguardate.
Art. 2
1 - A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione
della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il
31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di
cui all' art. 1, comma 1, lett. b), gli idonei dei concorsi a
cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi
rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario.
2 - Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il
personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende
aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento
per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione,
in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni
della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui
all'art. 1, comma 2. l servizi di insegnamento prestati dall'1
settembre 2000 nelle scuole paritarie, pareggiate, parificate,
legalmente riconosciute e nelle scuole materne autorizzate con
nomine dei docenti approvate dalla competente autorità scolastica,
sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio
prestato nelle scuole statali.
3 - L'articolo 401 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, come
modificato dall'articolo 1 comma 6 della L. 124/99 si interpreta
nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato
con la salva guardia, in posizione di parità, dell'anzianità di
iscrizione in graduatoria.
Art. 3
1 - Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna
istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla
situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle
classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente
territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi,
eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente
dirigente scolastico.
2 - I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di
classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la
composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più
scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.
3 - La formazione di classi di cui al precedente comma 1 è
comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente
competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura,
nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di
orario che non sia stato possibile coprire con personale a
disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Art. 4
1 - Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimentI di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di
durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere
completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo
stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza
delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti
territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei
supplenti annuali e fino al termine dell'attività didattica
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2 - Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici
provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine
delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti
provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e
saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto,
predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri
definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
Art. 5
1 - Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 le operazioni
previste dall'articolo 4 sono completate entro il 31 agosto 2001.
Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio
2001. |