Il parere del Cnpi sui punteggi delle graduatorie permanenti
Pubblichiamo il testo del parere
espresso dal CNPI, in data 8 aprile 2003, relativamente alla
variazione dei punteggi nelle graduatorie pemanenti. Rispetto al
testo ministeriale, il CNPI, ha espresso un parere favorevole
condizionandolo, però, all'accoglimento di alcune modifiche
porposte dal Consiglio stesso.
Roma, 9 aprile 2003
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo
dell’Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI
Area dell’Autonomia Scolastica -
Ufficio XI
Segreteria del Consiglio
Nazionale P.I.
Prot. n.
6624
Roma, 9 aprile 2003
All’On.le Ministro
SEDE
OGGETTO: Parere su: “Revisione
della tabella di valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle
graduatorie permanenti del personale docente per l’a.s. 2003/2004”
Adunanza 8 aprile
2003
IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista
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la nota
protocollo n. 743 - Segr. C/D del 1 aprile 2003 - che integra,
modificandole in parte, le precedenti analoghe richieste
protocolli nn. 281/Dip/U02, 405-DIP-U02, 502-DIP-Segr. datate
rispettivamente 31 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio 2003 - ,
con la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e
per lo sviluppo dell’istruzione ha chiesto il parere del
C.N.P.I. in merito alla “Revisione della tabella di
valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente per l’a.s. 2003/2004.’’
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Visti
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gli artt.
24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;
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Vista
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la
relazione della Commissione consiliare, appositamente
costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire
al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;
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dopo ampio ed
approfondito dibattito;
E S P R I
M E
il proprio parere nei seguenti
termini:
P r
e m e s s o
che
in via preliminare il C.N.P.I.
richiama quanto espresso dal proprio parere prot. n. 502 reso
nell’adunanza plenaria del 14 gennaio 2002 ed in particolare la
considerazione che “la previsione di nuovi punteggi debba
limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli
relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o
normativi non previsti dalla previgente normativa”. Infatti,
operando diversamente, si creerebbero conseguenze negative sulle
consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie
permanenti.
Il C.N.P.I. riafferma
il primario valore della stabilità delle graduatorie e quindi
condivide la proposta dell’Amministrazione di conferma dei
punteggi previsti dalla Tabella di Valutazione approvata con D.M.
n. 11 del 12 febbraio 2002, per gli aspiranti inclusi nella PRIMA
e nella SECONDA fascia.
Relativamente alla
TERZA FASCIA, nella quale insieme agli altri aspiranti sono
inseriti quelli in possesso di specializzazione SSIS, il C.N.P.I.
condivide la necessità prospettata dall’Amministrazione di
riequilibrio dei punteggi ed esprime la convinzione che, a norme
invariate, non sia possibile superare o ignorare la recente
sentenza espressa dal Consiglio di Stato il 16/11/2002, pubblicata
in data 30/12/2002 avente ad oggetto l’impugnativa del MIUR
avverso la decisione del TAR del Lazio n. 7121 /2002, in
materia di valutazione dei punteggi attribuiti agli aspiranti in
possesso di specializzazione conseguita nei corsi SSIS.
Conseguentemente il
C.N.P.I., attentamente considerate le posizioni espresse dal MIUR
nella richiesta di parere prot. n. 743 - Segr. C/D del 1 aprile
2003 - che integra, modificandole in parte, le precedenti analoghe
richieste protocolli nn. 281, 405 e 502 datate rispettivamente 31
gennaio, 13 febbraio e 27 febbraio 2003 - anche alla luce dei
vincoli discendenti dalla citata sentenza del Consiglio di Stato,
facendosi responsabilmente carico della necessità
dell’aggiornamento delle graduatorie in tempo utile per l’avvio
dell’anno scolastico, condivide la proposta di attribuzione di un
bonus, sia ai docenti che abbiano conseguito l’abilitazione a
seguito di superamento del concorso ordinario, sia ai docenti in
possesso di abilitazione conseguita nei corsi abilitanti riservati
o a qualsiasi titolo posseduta.
Il C.N.P.I.
identifica in 18 punti il valore utile al fine di perseguire il
condiviso obiettivo del riequilibrio dei punteggi, senza
disattendere atti amministrativi che fanno giurisprudenza e che la
stessa Amministrazione richiama nella richiesta di parere, ove
evidenzia che “ la recente sentenza del Consiglio di Stato prima
richiamata, ha riconosciuto la legittimità dell’attribuzione dei
30 punti alla specializzazione SSIS come bonus aggiuntivo oltre al
punteggio acquisito per il voto di abilitazione. Ha tuttavia
sancito la non cumulabilità dei predetti 30 punti con il servizio
eventualmente prestato durante l’intero biennio di durata
convenzionale dei corsi SSIS”. Operando diversamente, si
correrebbe il fondato rischio di soccombenza in ulteriore
contenzioso giurisdizionale, con inevitabili conseguenze negative
sulle procedure di nomina e sulla continuità del servizio, che
danneggerebbero sia gli interessi e le aspettative degli aspiranti
che la qualità del servizio. Deve essere esplicitamente prevista
la non cumulabilità per una stessa classe di concorso del
punteggio di 18 e di 30 punti. Deve, tuttavia, essere consentito
fruire della valutazione più favorevole, ad esempio nel caso in
cui la valutazione dei 18 punti con l’eventuale servizio superi,
nello stesso periodo temporale di frequenza della SISS, i trenta
punti.
In relazione alla Tabella di
Valutazione, il C.N.P.I.
ritiene:
- Lett. A - TITOLI DI ACCESSO
ALLA GRADUATORIA
1)
al punto 1 lett. A) dopo
.........(SSIS) sopprimere “relativo” e inserire “o di
abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto
e riconosciuto valido per l’ammissione”;
2)
di condividere la proposta di
inserire un’ulteriore voce che prevede l’attribuzione di punti 18
(in aggiunta a quelli spettanti per la valutazione del punteggio
di abilitazione) per il conseguimento dell’abilitazione sia a
seguito di superamento del concorso ordinario sia per il suo
conseguimento a seguito di corsi abilitanti riservati o a
qualsiasi titolo posseduta. Tale punteggio non è cumulabile per
una stessa classe di concorso con i 30 punti, ferma restando la
possibilità di fruire del punteggio complessivo più favorevole;
3)
necessario inserire una apposita
nota in riferimento all’attribuzione di p.30 nella quale si
precisi che tale punteggio viene attribuito esclusivamente in
relazione alle abilitazioni conseguite direttamente presso le SISS
per le relative classi di concorso, con esclusione di ogni altro
caso, ivi compresa l’equipollenza.
- Lett. B - SERVIZIO DI
INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
di condividere la proposta di non
apportare alcuna modifica.
- Lett. C - ALTRI TITOLI
1)
in riferimento all’attribuzione
di p.3 per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli o
per il possesso di ulteriori abilitazioni, deve essere inserita
un’apposita nota nella quale si preveda che tale punteggio spetta
solo in riferimento a distinte prove finali. Ad esempio: a chi è
in possesso di una prova finale unica per le classi di concorso
A043 - A050 e di una distinta prova per la classe A051, spetta
l’inserimento nelle tre classi di concorso, ma l’attribuzione dei
tre punti una sola volta in ciascuna classe; nel caso, invece,
delle classi di concorso relative a lingua straniera e lingue e
civiltà straniere, la cui abilitazione si consegue con un’unica
prova, spetta l’inserimento in entrambe le classi di concorso, ma
non l’attribuzione dei tre punti.
2)
in coerenza con le affermazioni
riportate in premessa, di esprimere parere contrario
all’inserimento di nuovi ulteriori punteggi per titoli culturali
accademici. L’unica eccezione condivisibile, stante la sua
specificità, riguarda esclusivamente la proposta di valutazione
del Dottorato di ricerca per cui si esprime parere favorevole e si
propone di elevarne la valutazione da 1 punto proposto fino ad un
massimo di 2 punti.
Il C.N.P.I. espime parere
favorevole, subordinatamente all’accoglimento delle modifiche
richieste.
IL
SEGRETARIO
IL VICE PRESIDENTE
M.R.COCCA
M. GUGLIETTI |