Nuovo regolamento graduatorie
E' finalmente
in dirittura d'arrivo la soluzione delle graduatorie permanenti
dei docenti precari aspiranti a contratti a tempo indeterminato e
determinato. Sono graduatorie necessarie per l'avvio dell'inizio
del nuovo anno scolastico (le attuali graduatorie non sono più
valide) e per garantire al personale precario la possibilità di
stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato. Più volte
la CGIL scuola ha espresso preoccupazione per i ritardi e ha
sollecitato il MPI ad accelerare i tempi per fare in modo che si
realizzasse l'obiettivo di rendere efficaci le graduatorie a
partire dal 1° settembre 2000.
Il regolamento
relativo alle graduatorie permanenti, dopo la registrazione da
parte della Corte dei Conti, avvenuta il 4/5/2000, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2000. A questo punto, è
necessario che il MPI emetta in tempi brevi il decreto per la
presentazione delle domande. Infatti, per rendere efficaci le
graduatorie a partire dal 1° settembre 2000 i tempi sono
strettissimi, per cui, per l'ennesima volta, abbiamo sollecitato
l'amministrazione scolastica a definire tempi e modi per
l'inclusione in graduatoria provinciali e quelle conseguenti
d'istituto.
L'ultimo
orientamento del MPI, espresso stamattina, è quello di pubblicare
il decreto nella G.U. del 19 o al massimo 23 maggio, con il
termine per presentare la domanda a 30 giorni dalla pubblicazione.
La CGIL scuola è impegnata a vigilare affinchè gli impegni assunti
siano rispettati.
Decreto Ministeriale del 27 marzo 2000
REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE MODALITA' DI INTEGRAZIONE E
AGGIORNAMENTO DELLE GRAUATORIE PERMANENTI PREVISTE DAGLI ARTICOLI
1, 2, 6 e 11, COMMA 9, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124.
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista
la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1,
2, 6 e 11, comma 9;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo,
rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre
1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);
ADOTTA
Il seguente
regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli
1, 2, 6 e 11, comma 9,della legge 3 maggio 1999, n. 124:
TITOLO I
Personale docente della scuola materna, elementare, media e
secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, e personale educativo
Art. 1 -
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli
titoli in graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli
del personale docente di scuola materna, elementare, media e
secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in
graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed
aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei
soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle
corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il
punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due
province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli
aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai
successivi articoli 2, 3 e 4.
Art. 2 - Prima integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli
costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto
il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già
posseduto aggiornato secondo quanto \previsto dal comma 3. Ai fini
dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento
delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi
nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle
due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai
fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono
chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti
inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il
punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato
ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una
od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento
di provincia comporta automaticamente il trasferimento
d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha
diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le
graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento.
Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso
la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già
iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la
valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella
approvata con Decreto Ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1994 (Allegato
A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con
l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente
ordine di precedenza, di:
a1) coloro che alla data di entrata in vigore della legge
(25 maggio 1999) sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti
per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento
delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai
soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle
scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data
predetta;
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente
lettera a1 alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno
superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami
anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data
del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto
per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in
possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati
inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente
depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi
previsti dall'art.7, comma 6 della O.M. n.371 del 29.12.1994 e
avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7,
comma 7 della medesima O.M. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è
richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l'Ordinanza Ministeriale n.371 del 29
dicembre 1994, come modificata dalla O.M.n. 66 del 27.2.1995.
5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di
esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono
iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4,
a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei 360
giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio
scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono
inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli
posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A.
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze,
l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie
permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.
Art. 3 - Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può
chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di
altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una
integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia
comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte
le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere
incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente
inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base può
chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di
precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui
intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella
provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni
distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del
punteggio posseduto.
Art. 4 - Integrazioni successive
1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive
alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del
personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli
ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto.
L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi
titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni
sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale
dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni
delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in
ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno
scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla
data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il
territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il
31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da
disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico
successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1°
aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le
assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno
scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il
punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella
di valutazione di cui all'allegato
A.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è
effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione
di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti,
con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati,
sulla base della tabella di valutazione (All.
A).
Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle
graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti
graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici
intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione
corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto,
eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della
valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di
valutazione allegata (All.
A).
Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello
scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di
coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima
categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in
materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
TITOLO II
Docenti di strumento musicale nella scuola media
Art. 5 - Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.
1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella
scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti
distinte per le specialità strumentali previste nei programmi
allegati al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.
2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è
subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento
della sessione riservata di esami per l'abilitazione
all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge.
Art. 6 - Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria.
1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie
permanenti istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno
prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo
compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999 (data
di entrata in vigore della legge), di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994/95, purché in possesso o
dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella
scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o
dell'abilitazione in strumento musicale nella scuola media
conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell'articolo
11, comma 9, della legge.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere
richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio,
alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di
strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia
stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi
del comma 1.
Art. 7 - Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e
composizione delle Commissioni.
1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in
graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla
base della tabella di valutazione dei titoli (all.B)
utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al Decreto
Ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo Decreto. Gli
aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle
graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito,
eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in
data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per
la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
2. La determinazione dei criteri di massima per la
valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei
titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte
per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da
apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da
un suo delegato e composte da: un docente dello specifico
strumento del Conservatorio di musica della provincia o, in
mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie
nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante
di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato
contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le
graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di
educazione musicale che non abbia prodotto domanda per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e
sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si
riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di
strumento affine.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte
da un impiegato di livello non inferiore al quinto.
4. I componenti della Commissione e il segretario sono
nominati dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente
competente.
Art. 8 - Trasferimento di graduatoria
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 5 può chiedere annualmente il trasferimento nella
corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in
altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria di provenienza.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella
graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che
vi si trovano già inclusi.
3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi
sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano
inclusi nella graduatoria di provenienza.
Art. 9 - Integrazioni successive
1. L'integrazione delle graduatorie di cui all'art. 5 sono
disposte in conformità delle disposizioni impartite nell'art. 4,
secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di
valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione.
TITOLO III
Responsabili amministrativi
Art. 10 - Trasformazione delle graduatorie provinciali dei
concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per
l'accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale di
responsabile amministrativo sono trasformate in graduatorie
permanenti, da integrare e aggiornare secondo le modalità di cui
ai successivi articoli. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie
dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle
corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il
punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due
province.
Art. 11 - Prima integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli
costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto
il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già
posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini
dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento
delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche, il personale di cui al presente comma,
incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale
delle due province in cui è collocato intende concorrere anche ai
fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può
chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti
inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il
punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato
ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una
od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento
di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.
Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso
la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già
iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la
valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella
approvata con Decreto Ministeriale n.292 del 7 maggio 1997 -
Allegato C).
4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con
l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente
ordine di precedenza, di:
a) coloro che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei
seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi
per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli
ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile
amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli
corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile
amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente,
oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza
qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a
quella cui si concorre).
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno
superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami
per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale
della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti,
alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o
d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da
considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che
essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano
temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della
legge per i motivi previsti dall'art.12, comma 15 della O.M. n.59
del 21.2.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai
sensi del medesimo articolo della stessa O.M.. Il requisito della
iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di
ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
di supplenza, fissato con l'Ordinanza Ministeriale n. 59 del 21
febbraio 1994.
5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono
inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli
posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato
C.
6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze,
l'inserimento in una sola provincia.
Art. 12 - Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può
chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente
graduatoria di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi
tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di
provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di
provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base può
chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di
precedente inclusione, indicando in ogni caso la provincia in cui
intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella
provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni
distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del
punteggio posseduto.
Art. 13 - Integrazioni successive
1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive
alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del
personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli
ed esami. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento
degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali
operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il
territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed
esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto
per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal
secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in
relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione
interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso
tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto
per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo
anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione
intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni
avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza
dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il
punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella
di valutazione di cui all'allegato
C.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è
effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione
di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti,
con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati,
sulla base della tabella di valutazione (All.
C).
Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle
graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti
graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici
intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione
corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto,
eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della
valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di
valutazione allegata (All. C). Analogamente si procede
all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a
quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il
trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di
iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14 -
Disposizioni transitorie e finali
1. I termini e le modalità per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di
aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di
trasferimento ad altra provincia sono definiti con Decreto del
Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di
semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e
degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.
2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di
scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente
che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche
al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 27
marzo 2000
IL MINISTRO f.to BERLINGUER
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