Legge 3 maggio 1999, n. 124
(in GU del 10 maggio 1999, n. 107)
Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
Art. 1.
(Accesso ai ruoli
del personale docente)
1. L'articolo
399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:
"Art. 399. -
(Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il
50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per
cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401.
2.
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
3.
I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento
ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici
e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione
del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2.
All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i
seguenti:
"01. I
concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con
frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più
sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.
L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del
verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di
riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti
di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442
per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità
professionale del personale docente recate dagli specifici
contratti collettivi nazionali decentrati, nonchè del numero dei
passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di
riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo
quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
02.
All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede
il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì
l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile
dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della
approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in
ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica
periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così
accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui
sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
disponibili nella regione.
03.
I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli relativi al
personale docente della scuola materna e della scuola elementare,
fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e
sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei
titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".
3.
All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il
seguente:
"15-bis.
Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un
punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa
sulle tecnologie informatiche".
4. Il comma 17
dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:
"17.
Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano
valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al
concorso successivo corrispondente".
5. Il comma 18
dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.
6. L'articolo
401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401. -
(Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti,
da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399,
comma 1.
2.
Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove
dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la
medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che
hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni
di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
3.
Le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da
definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono
improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione
amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che
sono già inclusi in graduatoria.
4.
La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5.
Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,
e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis
del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6.
La nomina
in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica
territorialmente competente.
7.
Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo
440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai
sensi del presente articolo.
8.
La
rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9.
Le norme
di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative".
7.
All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo
del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle
commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i
concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Art. 2.
(Norme transitorie relative al personale docente)
1. Nella prima
integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che
chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di
altra provincia:
a)
i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per
soli titoli;
b)
i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso
per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del
personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per
il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per
titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Fra i
docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano
superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il
regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico,
come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge,
stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle
graduatorie permanenti.
4.
Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed
esami dopo l'entrata |