DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA GRADUATORIA PERMANENTE
MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I
D.M. N. 146 del 18 maggio 2000
TERMINI E MODALITÀ PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PRIMA INTEGRAZIONE DELLE
GRADUATORIE PERMANENTI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.M.
DEL 27 MARZO 2000.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.
124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante
norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma
9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto
ministeriale del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il
4 maggio 2000;
VISTO in particolare l’art.14,
comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto
ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli
acquisiti e di trasferimento di altra provincia;
D E C R E T A
Personale docente ed educativo
ART. 1
Prima integrazione delle graduatorie permanenti per il
personale docente ed educativo.
La prima integrazione delle
graduatorie permanenti del personale docente ed educativo di cui
alla legge in premessa avviene, in ciascuna provincia, secondo le
modalità previste dall’art. 2 del Regolamento adottato con Decreto
Ministeriale 27/3/2000 di seguito denominato Regolamento
ART. 2
Trasferimento di graduatoria e aggiornamento del punteggio per
coloro che sono già inseriti nella graduatoria base.
1) Nella fase della prima
integrazione, i docenti ed il personale educativo, già inseriti
nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli
costituite in ogni provincia e denominate graduatorie base dal
Regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da uno o
entrambe le province di precedente inserimento entro il termine e
con le modalità indicati dall’art.9. Nella domanda di
trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in
cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato. Il trasferimento di
provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione
per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad
essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o
delle province da cui chiede il trasferimento
2) Entro lo stesso termine il
personale incluso nella graduatoria base può chiedere anche il
solo aggiornamento del punteggio.
3) Per i docenti di cui ai
precedenti commi e per coloro che chiedono soltanto
l’aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti entro la data
di scadenza del termine di presentazione delle relative domande,
sono valutati sulla base della tabella allegata.
ART. 3
Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie
permanenti - Ordine di precedenza.
1) I nuovi aspiranti, in
possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono
presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità
indicate all’art.9 per una sola provincia.
2) Nella fase della prima
integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l’inserimento
nelle graduatorie permanenti, l’inclusione avviene in coda alle
graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del
precedente articolo Pertanto le graduatorie saranno articolate in
distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di
precedenza:
I fascia:
personale docente e educativo inserito nelle graduatorie dei
soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base
dall’articolo 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi quelli che
hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi dell’art.2.
II fascia:
(art. 2, comma 4, lettera a1 del Regolamento) personale docente ed
educativo che alla data di entrata in vigore della legge (25
maggio 1999) è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento
delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai
soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle
scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data
predetta Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento
al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio
1999.
III fascia:
(art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del Regolamento) personale
docente ed educativo che matura i requisiti previsti dalla seconda
fascia alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente, ivi
compresi coloro che superano le prove della sessione riservata di
esame indetta ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 124/99.
Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo
intercorrente tra il 1° settembre 1996 ed il termine di scadenza
di presentazione della domanda.
IV fascia:
(art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo
che non è in possesso del requisito del servizio dei 360 giorni
prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente
alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d’inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le prove
di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio
1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per
l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in
possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati
inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente
depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi
previsti dall’art.7, comma 6 della O.M. n.371 del 29.12.1994 e
avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell’art. 7,
comma 7 della medesima O.M. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è
richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l’Ordinanza Ministeriale n.371 del 29
dicembre 1994, come modificata dalla O.M.n. 66 del 27.2.1995. In
questa fascia vengono altresì inseriti coloro che superano le
prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge124/1999, privi del requisito
dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel
triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di inclusione nelle
graduatorie.
3) Possono presentare domanda di
inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini
previsti dall’art.9 del presente Decreto, pur avendo presentato
domanda nei termini ed avendone titolo, non abbiano ancora
frequentato i corsi per il conseguimento dell’abilitazione e
dell’idoneità da attivare ai sensi dell’O.M. n. 33/2000. In tal
caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo
di domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo
l’ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni, dalla data di
pubblicazione degli esiti dell’esame di idoneità o abilitazione,
la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il
relativo punteggio. L’iscrizione nelle graduatorie permanenti per
la categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere
provvisorio e sarà comunque subordinata all’accertamento dei
requisiti necessari alla ammissione ai corsi e all’effettivo
superamento degli esami finali.
4) Analoga iscrizione con
riserva di accertamento dei requisiti dovrà essere disposta nei
confronti di coloro che hanno pendente ricorso gerarchico o
giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il corso per il
conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità e abbiano superato
gli esami finali pur non avendone titolo ai sensi dell’O.M. n.153/1999,
ma solo ai sensi della successiva O.M. n.33/2000. In tal caso lo
scioglimento della riserva ed il consequenziale inserimento a
pieno titolo avverrà soltanto al momento in cui saranno concluse
le procedure della sessione riservata indetta con la predetta O.M.
n.33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto partecipare.
5) Gli aspiranti vengono
iscritti all’interno delle singole fasce come sopra indicate con
il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da
valutare secondo le tabelle di cui all’allegato A.
6) Per la scuola secondaria ed
artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di
concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39
del 30 gennaio 1998.
7) L’inserimento può essere
chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle
supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il
candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo,
comunque, una sola provincia.
ART. 4
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1) Le graduatorie permanenti
sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal
fine annualmente assegnabili dopo l’esaurimento delle
corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del
D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 124/99.
Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche.
2) Con successivo Decreto
saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e determinato.
ART. 5
Valutazione dei titoli
1) Tutti gli aspiranti sono
inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella A
allegata. Coloro che, essendo già inseriti nella graduatoria di
base, chiedono l’aggiornamento del punteggio possono altresì
chiedere la valutazione di nuovi titoli eventualmente acquisiti,
ovvero di titoli non valutati in precedenza. Coloro che chiedono
l’inserimento possono chiedere la valutazione di tutti i titoli, a
prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
2) A coloro che vengono inseriti
senza aver ancora maturato il requisito dell’abilitazione ai sensi
dell’art. 3, commi 2 e 3, verrà attribuito provvisoriamente il
punteggio corrispondente al voto minimo di abilitazione previsto
nella tabella A.
ART. 6
Docenti di strumento musicale nella scuola media
1) La compilazione delle
graduatorie previste dall’art. 5 del Regolamento è subordinata
alla conclusione delle procedure per l’espletamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all’insegnamento prevista
dall’art, 11 della legge 124/99 e viene effettuata secondo le
disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento.
2) L’inserimento nelle
graduatorie permanenti può essere richiesto, nei termini e con le
modalità previsti dall’art.9, per la provincia in cui l’aspirante
presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per
l’insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella
provincia in cui sia stato prestato l’ultimo dei servizi
d’insegnamento utile ai sensi dell’art.6, comma 1 del Regolamento.
3) Per ogni specialità
strumentale prevista nei programmi allegati al Decreto 201/99
saranno istituite distinte graduatorie provinciali permanenti da
utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su
tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno
scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili
altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al
termine delle attività didattiche.
4) Possono presentare domanda di
inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini
indicati dall’art.9 non abbiano, pur avendo presentato domanda nei
termini ed avendone titolo, ancora sostenuto l’esame finale di
abilitazione ai sensi dell’O.M. n.202 del 6 agosto 1999. In tal
caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo
domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. I titoli
artistici dovranno essere opportunamente documentati con la
relativa certificazione o attestazione. Resta fermo l’ulteriore
obbligo di inviare, entro 10 giorni, dalla data di pubblicazione
degli esiti dell’esame di abilitazione, la dichiarazione
sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo
punteggio. L’iscrizione nelle graduatorie permanenti per la
categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere
provvisorio e sarà comunque subordinata all’accertamento dei
requisiti necessari per l’ammissione ai corsi e all’effettivo
superamento degli esami finali.
5) Gli aspiranti saranno
graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella
di valutazione dei titoli allegata al regolamento. Gli aspiranti
inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto
Ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie
permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente
aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la
presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
6) Con successivo decreto
saranno stabilite le modalità per l’istituzione, l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale
da utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente comma 1,
per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente
disponibili e per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
Responsabili amministrativi
ART. 7
Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti
1) La prima integrazione delle
graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia secondo le
modalità previste dall’art. 11 del Regolamento.
2) In tale fase il personale già
inserito in ogni provincia nelle graduatorie base (soppresse
graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalità
indicate dall’art.9, può presentare domanda di trasferimento da
una o entrambe le province di precedente inserimento ad
altra/altre province indicando in ogni caso la provincia in cui
l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione a tempo
determinato.
3) Il trasferimento di provincia
comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o
delle province da cui chiede il trasferimento.
4) Per coloro che sono inseriti
nella graduatoria base e chiedono il trasferimento ovvero
intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli
conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle relative domande, saranno valutati sulla base della tabella
allegata.
5) Nella fase di prima
integrazione delle graduatorie base si procede con l’inclusione in
coda alle medesime graduatorie del personale che chiede
l’inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli specifici
indicati di seguito possono presentare domanda di inserimento
secondo termini e modalità previsti dall’art.9. Pertanto le
graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare
secondo il seguente ordine di precedenza:
I fascia:
Personale inserito nelle graduatorie dell’ex concorso per soli
titoli ( art.11, comma 3 del Regolamento).
II fascia :
( art.11, comma 4, lettera a del
Regolamento) coloro che alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso
dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi
concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso
per titoli ed esami o di esami per l’accesso ai ruoli di
responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi
ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile
amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente,
oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza
qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a
quella cui si concorre).
III fascia:
( art.11, comma 4, lettera b del
Regolamento) coloro che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria
permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed
esami o di esami per l’accesso ai ruoli di responsabile
amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli
corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in
una graduatoria provinciale o d’istituto per l’assunzione di
personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del
secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle
predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla
data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti
dall’art.12, comma 15 della O.M. n.59 del 21.2.1994 e avevano
titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo
della stessa O.M.. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie
per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per
coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per
titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994,
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l’Ordinanza
Ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
6) Gli aspiranti sono inseriti
nelle singole fasce con il punteggio spettante in base ai titoli
posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all’allegato C).
Possono essere valutati tutti i titoli a prescindere dalla data di
conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda.
7) Le graduatorie permanenti
sono utilizzate per le assunzioni in ruolo, sul 50 per cento dei
posti che residuano dopo aver detratto da tutti i posti
annualmente assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati
per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori, sulla
base delle disposizioni contenute dell’art. 48 del Contratto
collettivo nazionale integrativo, dopo l’esaurimento delle
corrispondenti graduatorie di cui all’art.553, comma 5, del
Decreto Legislativo n.297/1994, come sostituito dall’art.6, comma
3, della legge n. 124/1999. A decorrere dal 1° settembre 2000 , le
predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente
sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei
servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di
un apposito corso modulare di formazione con superamento di una
prova finale. Il contenuto e le modalità operative dei predetti
corsi sono definiti attraverso la contrattazione integrativa
nazionale.
Norme Comuni
Art. 8.
Requisiti generali di ammissione
1) Gli aspiranti, oltre ai
requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 6 e 7,
debbono possedere alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea..
2) età non inferiore ad anni 18
e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a
riposo d'ufficio).
3) godimento dei diritti
politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all’impiego,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22
della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di
coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
dei posti;
5) per i cittadini italiani
soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di
tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
2) Ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994,
n.174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
inoltre possedere i seguenti requisiti:
- godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
- essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) Non possono partecipare ai
concorsi:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo
nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per
il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4) Tutti i candidati sono ammessi
ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
ART. 9
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1) Le domande per il trasferimento
di graduatoria, per l’aggiornamento del punteggio e per
l’inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate
utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2) Nel modello di domanda dovranno
essere certificati o dichiarati ai sensi del D.P.R. 403/98 oltre
il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli
valutabili, compreso il titolo di specializzazione
all’insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e
l’eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla
preferenza (allegato E) nella graduatoria nel caso di parità di
punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Nel caso di
dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il candidato
dovrà documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al
momento della nomina in ruolo.
La domanda dovrà essere spedita con
R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano
servizio o sono residenti all’estero le domande dovranno essere
presentate tramite la competente autorità consolare.
3) E’ ammessa la regolarizzazione
delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal
caso la competente autorità assegna all’aspirante un termine
perentorio per la regolarizzazione.
4) Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata
presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1°.
b) la domanda priva della firma del candidato.
5) Sono esclusi dal concorso, pur
avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che
abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria a più di
un Ufficio scolastico provinciale.
6) L'esclusione è disposta sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda
ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora
sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità
scolastica.
ART. 10
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1) Entro il termine del 30 luglio
2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno all’albo
dell’ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate
secondo le disposizioni del presente decreto.
Per ogni posto di ruolo o classe di
concorso verrà predisposta una graduatoria che, nel caso del
personale docente, educativo e responsabile amministrativo sarà
articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti
indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7. Gli interessati saranno
graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali
annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di
specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o
all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
2) Entro 10 giorni dalla
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere
presentato reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può
procedere, in autotutela alle correzioni necessarie.
3) Entro la data del 20 agosto 2000
i Provveditori agli Studi pubblicheranno le graduatorie
definitive.
4) Avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione
dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della
pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato
l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R.,
ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Dal predetto organo il ricorso
gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica
Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari
Generali e Amministrativi con la formulazione delle proprie
deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la
decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai
controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto,
la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la
comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del
Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di 90 giorni
dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che
l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato,
ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la
presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R.
oppure al Presidente della Repubblica.
I concorrenti che abbiano
presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino
l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla
procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
iscritti con riserva nella graduatoria.
Avverso la graduatoria, approvata
con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di
atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
L’amministrazione scolastica, con
riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive
integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela
delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.
ART. 12
Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi ed integrazione
successiva alla graduatoria permanente
1) Annualmente, entro la data del
30 maggio di ciascun anno, saranno diramate disposizioni per
consentire il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di
altre province secondo le disposizioni contenute negli articoli 3,
8 e 12 del Regolamento.
2) Le integrazioni delle
graduatorie permanenti successive a quelle previste dal presente
D.M. saranno disposte periodicamente secondo i tempi e le modalità
indicate negli articoli 4 e 13 del Regolamento.
ART. 13
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
1) Ai sensi dell’art. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, le competenti
autorità scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia
provvederanno ad emanare tempestivamente apposito decreto per la
definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle
domande per il personale interessato delle scuole e istituti
statali con lingua di insegnamento slovena delle province di
Trieste e Gorizia.
2) Il provvedimento di cui al
precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni
generali dettate con il presente decreto, nonché delle
disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del
decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 14
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal
presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3
maggio 1999 n. 124 e nel Regolamento.
Roma, 18 maggio 2000
IL MINISTRO - f.to DE MAURO
ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI PER IL personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado ed il personale educativo
(approvata con D.M. 29.3.1993,
modificata con D.M. 29 1.1994)
A
- Per il superamento di un
concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini
abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per
soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei punti 36
vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in
centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi
è stato superato (1) i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo
per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.
I concorsi e le abilitazioni
diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di
concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli
istituti d'istruzione artistica.
Si valuta il superamento di un solo
concorso o esame di abilitazione.
B
- Per l'insegnamento in scuole
materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o
artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti
di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il
servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o
alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione
al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno
16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.
Si valuta soltanto il servizio
prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla
normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio
medesimo.
C
- Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti
di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati,
parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non
statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla
competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di
concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per
soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo
di punti 6), punti 1.
Si valuta soltanto il servizio
prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla
normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio
medesimo.
D
- ALTRI TITOLI
1) Per i titoli di studio di
livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui
si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per
titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi
relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo
o ad altri posti:
punti 3 per ogni titolo, fino ad un
massimo di punti 12.
2) Limitatamente ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare,
per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il
superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere
previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese,
inglese, spagnolo, tedesco):
punti 6 per ogni titolo, fino ad un
massimo di punti 12.
La valutazione dei titoli di laurea
di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi
titoli ai sensi del punto 1).
_________________
NOTE
(1) Il punteggio da prendere in
considerazione è quello complessivo con il quale il docente è
stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco
degli abilitati (*).
.(*) AVVERTENZA. —Ai
candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli
avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo
relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero,
se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove
d'esame rapportato in centesimi.
ALLEGATO B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
I° - TITOLI CULTURALI
- Diploma di
strumento attinente alla graduatoria
- con
votazione fino a 7/10 punti 6
- con
votazione fino a 9/10 punti 8
- con
votazione fino a 10/10 punti 10
- con
votazione di 10/10 e lode punti 12
- Altro
diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della
musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da
istituti musicali pareggiati - punti 3
- Diploma di
perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria-
punti 3
- Diploma di
perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria o relativo alla musica da camera - punti
1,50
- Laurea che
da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di
educazione musicale - punti 4
- Laurea
diversa da quella che da accesso all’esame di abilitazione per
l’insegnamento di educazione musicale - punti 2
- Diploma di
istruzione secondaria di II grado - punti 1
- Superamento
delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei
Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si
riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di
educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione
secondaria di primo grado - punti 6
- Superamento
delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei
Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si
riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di
educazione musicale nell’istruzione secondaria di 2° grado -
punti 3
Nota alla categoria I
Tutti i titoli della presente
categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia
II - TITOLI DIDATTICI
- per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non
di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola
media per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce
la graduatoria - punti 18
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un
massimo di punti 18) - punti 3
- per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non
di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali
pareggiati per l’insegnamento dello stesso strumento cui si
riferisce la graduatoria - punti 9
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un
massimo di punti 9) - punti 1,50
- per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non
di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II
grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce
la graduatoria - punti 6
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un
massimo di punti 6) - punti 1
- per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non
di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola
media - punti 4,5
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un
massimo di punti 4,50) - punti 0,75
- per il
servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi
di cui all’art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 -
punti 3,50
Nota alla categoria II
Si valuta come anno intero il
periodo di servizio di almeno 180 giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle
vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si
attribuisce il punteggio più favorevole.
III - TITOLI ARTISTICI
(fino ad un massimo di punti
66)
- Attività
concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal
duo in poi)
per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria -
da punti 1 a punti 2
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
- da punti 0,5 a punti 1
- Attività
professionale, compresa quella di direzione, in orchestre
lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare
da punti 1 a punti 6
- 1°, 2° o 3°
premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun
esito) - da punti 1 a punti 3
- Idoneità in
concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre
riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di
punti 6) - da punti 1 a punti 3
-
Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e
ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla
didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo
di punti 6) - da punti 0,5 a punti 1
- Corsi di
perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo
strumento cui si riferisce la graduatoria - da punti 1 a
punti 2
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
- da punti 0,5 a punti 1
- Altre
attività musicali documentate (per ciascun titolo) - da
punti 0,2 a punti 1
Note alla categoria III
Tutti i titoli della presente
categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere
fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e
pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il
contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA.
(Approvata con D.M. n.292 del
7.5.1997)
AVVERTENZE
A - Il servizio prestato nei
precorsi profili professionali del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola di cui al D.P.R. 588/85 e nelle
precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R.
420/74 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti
attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario statale della scuola.
B - Qualora il servizio sia stato
prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute
o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla
metà. La relativa certificazione deve contenere specifica
indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
C - Il servizio militare prestato
in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini
equiparato a tale servizio statale.
Il servizio militare prestato non
in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro
servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio
prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle
competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel
territorio della Repubblica.
D - Sono da intendersi servizi
prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come
dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale
che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole
scuole.
E - Il servizio deve essere
documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti
da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo
di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola
devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato
e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di
pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di
dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato,
il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri
trattamenti pensionistici.
F - La valutazione non compete agli
ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato,
godono del trattamento di quiescenza.
G - Ai fini della presente tabella
di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:
1 - il servizio a tempo determinato
(o di supplente) con nomina da parte dei Provveditori agli Studi
prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;
2 - il servizio a tempo determinato
o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in
modo non continuativo, da non meno di 180 giorni a 360 giorni;
3 - 360 giorni di servizio anche
non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in
qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in
misura inferiore ai 180 giorni nel medesimo anno scolastico).
L'eventuale residua frazione superiore a giorni 180 (6 mesi) si
considera intero anno.
TITOLI DI CULTURA
(si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al
punto 1 e al punto 2);
1 - Laurea specifica:
giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea
attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o
economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non
specifiche:
punti da 10 a 14 definiti come
segue:
media della valutazione rapportata
a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai
punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti
11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10
punti 14.
Il medesimo punteggio deve essere
assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al
termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione
(post secondario); corsi di formazione professionale regionale di
secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei
corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline
amministrativo - contabili e di durata non inferiore a 600 ore;
diploma universitario relativo a corsi specifici.
2 - Titoli di studio richiesti per
l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola
(D.P.R. 7.3.1985, n. 588 e successive integrazioni e
modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli
di segretario della scuola (art. 9 del D.P.R. 31.5.1974, n. 420):
diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico
(segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda,
contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).
Punti da 6 a 10 definiti come
segue:
a) media dei voti riportati (ivi
compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione
fisica e di condotta.
Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia
espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
b) Nel caso di titoli espressi in
giudizi si attribuirà il seguente punteggio; sufficiente punti 6;
buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.
I titoli di cui al presente punto
2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto
anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).
I punteggi di cui al punto 1 e al
punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio
più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al
precedente capoverso.
3 - Per una ulteriore laurea o un
ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1):
PUNTI 4 (si valuta un solo titolo
ulteriore).
4 - Per un ulteriore titolo fra
quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo
ulteriore) PUNTI 2.
5 - Idoneità conseguita nel
concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei
coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei
segretari della scuola (si valuta una sola idoneità) PUNTI 4.
6 - Idoneità conseguita in un
secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita
nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta
qualifica funzionale (art. 13 D.P.R. 420/74) (si valuta una sola
idoneità): PUNTI 2.
7 - Idoneità in concorso pubblico
per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito
dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola
idoneità) PUNTI 1.
8 - Attestato di formazione
professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi
dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per
attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di
studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più
discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si
valuta un solo titolo): PUNTO 0,50.
TITOLI DI SERVIZIO
9 - Servizio prestato in qualità di
responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o
conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione
superiore a 6 mesi: PUNTI 2.
10 - Servizio prestato in qualità
di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o
infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli
educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione
superiore a 6 mesi: PUNTI 1.
Il servizio prestato ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e dell'art. 582 del
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 in sostituzione del coordinatore o
responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di
responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo
il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione
di valutazione del medesimo periodo.
11 -Altro servizio prestato alle
dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi
compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.
Per ogni anno o residua frazione
superiore a 6 mesi: PUNTI 0,50.
ALLEGATO D
RISERVE
Codice Descrizione in chiaro
A Superstiti di vittime del dovere
/ invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni
terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra o profugo
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile
P Sordomuto
ALLEGATO E
PREFERENZE
Descrizione:
A - gli insigniti di medaglia al
valor militare;
B - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
E - gli orfani di guerra;
F - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
H - i feriti in combattimento;
I - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattente;
K - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
M - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
P - coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
Q - coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero
della Pubblica Istruzione*;
R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
S - gli invalidi ed i mutilati civili;
T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la
preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della
legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16
giugno 1998, n.191.
___________________
* Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per
un intero anno scolastico |