DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA GRADUATORIA PERMANENTE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I

 

D.M. N. 146 del 18 maggio 2000

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PRIMA INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.M. DEL 27 MARZO 2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;

VISTO in particolare l’art.14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento di altra provincia;

D E C R E T A

Personale docente ed educativo

ART. 1
Prima integrazione delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo.

La prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo di cui alla legge in premessa avviene, in ciascuna provincia, secondo le modalità previste dall’art. 2 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 27/3/2000 di seguito denominato Regolamento

ART. 2
Trasferimento di graduatoria e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria base.

1) Nella fase della prima integrazione, i docenti ed il personale educativo, già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituite in ogni provincia e denominate graduatorie base dal Regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da uno o entrambe le province di precedente inserimento entro il termine e con le modalità indicati dall’art.9. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento

2) Entro lo stesso termine il personale incluso nella graduatoria base può chiedere anche il solo aggiornamento del punteggio.

3) Per i docenti di cui ai precedenti commi e per coloro che chiedono soltanto l’aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, sono valutati sulla base della tabella allegata.

ART. 3
Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie permanenti - Ordine di precedenza.

1) I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità indicate all’art.9 per una sola provincia.

2) Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l’inserimento nelle graduatorie permanenti, l’inclusione avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:

I fascia: personale docente e educativo inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall’articolo 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi quelli che hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi dell’art.2.

II fascia: (art. 2, comma 4, lettera a1 del Regolamento) personale docente ed educativo che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999.

III fascia: (art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del Regolamento) personale docente ed educativo che matura i requisiti previsti dalla seconda fascia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione riservata di esame indetta ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 124/99. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1996 ed il termine di scadenza di presentazione della domanda.

IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo che non è in possesso del requisito del servizio dei 360 giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall’art.7, comma 6 della O.M. n.371 del 29.12.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell’art. 7, comma 7 della medesima O.M. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l’Ordinanza Ministeriale n.371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla O.M.n. 66 del 27.2.1995. In questa fascia vengono altresì inseriti coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge124/1999, privi del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.

3) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall’art.9 del presente Decreto, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, non abbiano ancora frequentato i corsi per il conseguimento dell’abilitazione e dell’idoneità da attivare ai sensi dell’O.M. n. 33/2000. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l’ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame di idoneità o abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L’iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque subordinata all’accertamento dei requisiti necessari alla ammissione ai corsi e all’effettivo superamento degli esami finali.

4) Analoga iscrizione con riserva di accertamento dei requisiti dovrà essere disposta nei confronti di coloro che hanno pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il corso per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità e abbiano superato gli esami finali pur non avendone titolo ai sensi dell’O.M. n.153/1999, ma solo ai sensi della successiva O.M. n.33/2000. In tal caso lo scioglimento della riserva ed il consequenziale inserimento a pieno titolo avverrà soltanto al momento in cui saranno concluse le procedure della sessione riservata indetta con la predetta O.M. n.33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto partecipare.

5) Gli aspiranti vengono iscritti all’interno delle singole fasce come sopra indicate con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui all’allegato A.

6) Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.

7) L’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.

ART. 4
Utilizzazione delle graduatorie permanenti

1) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2) Con successivo Decreto saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

ART. 5
Valutazione dei titoli

1) Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella A allegata. Coloro che, essendo già inseriti nella graduatoria di base, chiedono l’aggiornamento del punteggio possono altresì chiedere la valutazione di nuovi titoli eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza. Coloro che chiedono l’inserimento possono chiedere la valutazione di tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

2) A coloro che vengono inseriti senza aver ancora maturato il requisito dell’abilitazione ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, verrà attribuito provvisoriamente il punteggio corrispondente al voto minimo di abilitazione previsto nella tabella A.

ART. 6
Docenti di strumento musicale nella scuola media

1) La compilazione delle graduatorie previste dall’art. 5 del Regolamento è subordinata alla conclusione delle procedure per l’espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento prevista dall’art, 11 della legge 124/99 e viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento.

2) L’inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto, nei termini e con le modalità previsti dall’art.9, per la provincia in cui l’aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l’insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l’ultimo dei servizi d’insegnamento utile ai sensi dell’art.6, comma 1 del Regolamento.

3) Per ogni specialità strumentale prevista nei programmi allegati al Decreto 201/99 saranno istituite distinte graduatorie provinciali permanenti da utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

4) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini indicati dall’art.9 non abbiano, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, ancora sostenuto l’esame finale di abilitazione ai sensi dell’O.M. n.202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. I titoli artistici dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Resta fermo l’ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame di abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L’iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque subordinata all’accertamento dei requisiti necessari per l’ammissione ai corsi e all’effettivo superamento degli esami finali.

5) Gli aspiranti saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al regolamento. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

6) Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per l’istituzione, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale da utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente comma 1, per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Responsabili amministrativi

ART. 7
Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti

1) La prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento.

2) In tale fase il personale già inserito in ogni provincia nelle graduatorie base (soppresse graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalità indicate dall’art.9, può presentare domanda di trasferimento da una o entrambe le province di precedente inserimento ad altra/altre province indicando in ogni caso la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione a tempo determinato.

3) Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.

4) Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono il trasferimento ovvero intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base della tabella allegata.

5) Nella fase di prima integrazione delle graduatorie base si procede con l’inclusione in coda alle medesime graduatorie del personale che chiede l’inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli specifici indicati di seguito possono presentare domanda di inserimento secondo termini e modalità previsti dall’art.9. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:

I fascia: Personale inserito nelle graduatorie dell’ex concorso per soli titoli ( art.11, comma 3 del Regolamento).

II fascia : ( art.11, comma 4, lettera a del Regolamento) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l’accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre).

III fascia: ( art.11, comma 4, lettera b del Regolamento) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l’accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d’istituto per l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall’art.12, comma 15 della O.M. n.59 del 21.2.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa O.M.. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l’Ordinanza Ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.

6) Gli aspiranti sono inseriti nelle singole fasce con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all’allegato C). Possono essere valutati tutti i titoli a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

7) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo, sul 50 per cento dei posti che residuano dopo aver detratto da tutti i posti annualmente assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori, sulla base delle disposizioni contenute dell’art. 48 del Contratto collettivo nazionale integrativo, dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all’art.553, comma 5, del Decreto Legislativo n.297/1994, come sostituito dall’art.6, comma 3, della legge n. 124/1999. A decorrere dal 1° settembre 2000 , le predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. Il contenuto e le modalità operative dei predetti corsi sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale.

Norme Comuni

Art. 8.
Requisiti generali di ammissione

1) Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

4) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);

2) Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

  1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3) Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4) Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

ART. 9
Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1) Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2) Nel modello di domanda dovranno essere certificati o dichiarati ai sensi del D.P.R. 403/98 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e l’eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza (allegato E) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Nel caso di dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il candidato dovrà documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al momento della nomina in ruolo.

La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all’estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.

3) E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.

4) Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1°.
b) la domanda priva della firma del candidato.

5) Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria a più di un Ufficio scolastico provinciale.

6) L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

ART. 10
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

1) Entro il termine del 30 luglio 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno all’albo dell’ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verrà predisposta una graduatoria che, nel caso del personale docente, educativo e responsabile amministrativo sarà articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

2) Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l’Amministrazione può procedere, in autotutela alle correzioni necessarie.

3) Entro la data del 20 agosto 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno le graduatorie definitive.

4) Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.

Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

ART. 11
Trattamento dei dati personali

L’amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.

ART. 12
Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi ed integrazione successiva alla graduatoria permanente

1) Annualmente, entro la data del 30 maggio di ciascun anno, saranno diramate disposizioni per consentire il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altre province secondo le disposizioni contenute negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento.

2) Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive a quelle previste dal presente D.M. saranno disposte periodicamente secondo i tempi e le modalità indicate negli articoli 4 e 13 del Regolamento.

ART. 13
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

1) Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, le competenti autorità scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia provvederanno ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

2) Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

ART. 14
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nel Regolamento.

Roma, 18 maggio 2000

IL MINISTRO - f.to DE MAURO

 

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo

(approvata con D.M. 29.3.1993, modificata con D.M. 29 1.1994)

A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

D - ALTRI TITOLI

1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

_________________

NOTE

(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).

.(*) AVVERTENZA. —Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.

 

ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

 

 

I° - TITOLI CULTURALI

  1. Diploma di strumento attinente alla graduatoria
  • con votazione fino a 7/10 punti 6
  • con votazione fino a 9/10 punti 8
  • con votazione fino a 10/10 punti 10
  • con votazione di 10/10 e lode punti 12
  1. Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati - punti 3
  1. Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria- punti 3
  1. Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera - punti 1,50
  1. Laurea che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale - punti 4
  1. Laurea diversa da quella che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale - punti 2
  1. Diploma di istruzione secondaria di II grado - punti 1
  1. Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione secondaria di primo grado - punti 6
  1. Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nell’istruzione secondaria di 2° grado - punti 3

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

II - TITOLI DIDATTICI

  1. per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - punti 18

    per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18) - punti 3
  1. per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - punti 9

    per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9) - punti 1,50
  1. per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - punti 6

    per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) - punti 1
  1. per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media - punti 4,5

    per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50) - punti 0,75
  1. per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all’art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - punti 3,50

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

  1. Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)
    per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - da punti 1 a punti 2
    per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - da punti 0,5 a punti 1
  1. Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare
    da punti 1 a punti 6
  1. 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) - da punti 1 a punti 3
  1. Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) - da punti 1 a punti 3
  1. Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) - da punti 0,5 a punti 1
  1. Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria - da punti 1 a punti 2
    per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - da punti 0,5 a punti 1
  1. Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) - da punti 0,2 a punti 1

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

 

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA.

(Approvata con D.M. n.292 del 7.5.1997)

AVVERTENZE

A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al D.P.R. 588/85 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:

1 - il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei Provveditori agli Studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;

2 - il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di 180 giorni a 360 giorni;

3 - 360 giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai 180 giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni 180 (6 mesi) si considera intero anno.

TITOLI DI CULTURA (si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2);

1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche:

punti da 10 a 14 definiti come segue:

media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.

Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo - contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (D.P.R. 7.3.1985, n. 588 e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del D.P.R. 31.5.1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).

Punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

b) Nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio; sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.

I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).

I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1):

PUNTI 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore) PUNTI 2.

5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità) PUNTI 4.

6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 D.P.R. 420/74) (si valuta una sola idoneità): PUNTI 2.

7 - Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) PUNTI 1.

8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): PUNTO 0,50.

TITOLI DI SERVIZIO

9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 2.

10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 1.

Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e dell'art. 582 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

11 -Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: PUNTI 0,50.

ALLEGATO D

RISERVE

 

Codice Descrizione in chiaro

 

A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra o profugo
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile
P Sordomuto

 

ALLEGATO E

PREFERENZE

Descrizione:

A - gli insigniti di medaglia al valor militare;
B - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E - gli orfani di guerra;
F - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H - i feriti in combattimento;
I - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
K - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q - coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione*;
R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S - gli invalidi ed i mutilati civili;
T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

___________________
* Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico

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