Cosa c’è sotto i provvedimenti del Ministero: la
nuova graduatoria permanente
Nell’ambito di linee
programmatiche ancora vaghe il decreto legge sull’avvio dell’anno
scolastico rappresenta il primo vero e proprio atto di politica
scolastica del Ministro.
Un atto sostanzialmente di
gestione del personale, giustificato dall'emergenza derivante
dalle sentenze dei TAR che minacciavano la validità delle
graduatorie permanenti, ma che poi è andato ben oltre le questioni
connesse all'emergenza di garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico, introducendo sostanziali modificazioni al sistema di
reclutamento degli insegnanti.
E' quindi opportuno un'analisi
attenta di questo primo atto normativo, sia in relazione al
rapporto tra obiettivi e strumenti messi in atto, sia per
individuare l'intenzionalità politica e lo stile di relazione del
nuovo Ministro rispetto alla questioni connesse alla gestione del
personale e di conseguenza alle relazioni sindacali.
Il decreto contiene disposizioni
riguardanti i seguenti aspetti: la revisione dei criteri per la
formazione delle graduatorie permanenti e l’introduzione di misure
di accelerazione delle operazioni connesse all’avvio dell’anno
scolastico (disciplina delle assunzioni in ruolo, gestione
dell'organico di fatto, attribuzione ai dirigenti scolastici
successivamente al 31 agosto ,31 luglio a regime, del conferimento
delle supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattica).
Il decreto, come è noto, unifica
la terza e la quarta fascia della graduatoria permanente.
Questa operazione è giustificata
come una norma di interpretazione autentica a seguito delle
sentenze dei TAR e per evitare la pronuncia del Consiglio di Stato
che, a parere del Ministero avrebbe potuto confermare le sentenze
dei TAR, nonostante che, a suo tempo, lo stesso Consiglio di Stato
si fosse espresso in modo favorevole in merito al regolamento
istitutivo delle 4 fasce della graduatoria permanente.
In realtà il decreto più che
interpretare innova e decide che due fasce rimangono (la prima e
la seconda) e due si unificano (la terza e la quarta), protegge
una fascia ristretta di precari storici, chi era già nel canale
per soli titoli e che aveva i requisiti al momento
dell'approvazione della legge e manda alla sbaraglio i precari
della terza fascia, tutti in possesso del requisito di 360 giorni
di servizio nella scuola statale, che, a seguito dell'unificazione
possono essere scavalcati dai docenti inseriti nella quarta
fascia, privi di questo requisito ma con una lunga esperienza di
servizio nella scuola privata.
Nella terza fascia è presente
quell'ampio settore di precari che si è formato a seguito del
decennale blocco dei concorsi nella scuola secondaria, per i quali
la legge 124/99 ha disposto le sessioni abilitanti riservate e per
i quali il regolamento applicativo della legge ha introdotto il
sistema della fasce.
Per questo il decreto se fosse
stato effettivamente interpretativo avrebbe dovuto confermare le 4
fasce.
Invece il decreto conferma la
seconda fascia, istituita dal regolamento al pari della terza e
della quarta, e poi unifica la terza e la quarta col chiaro
intento politico e non certo interpretativo di favorire, fin da
queste nomine i docenti con servizio nella scuola privata.
L'intento di favorire la scuola
privata non si ferma nemmeno di fronte all'evidente disparità di
trattamento che si viene a creare per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno scolastico 2000/01, di cui una parte
viene effettuata sulla base della vecchia graduatoria permanente
suddivisa in 4 fasce e un'altra successivamente alla unificazione
delle fasce.
La manager Moratti non si accorge
nemmeno che l'operazione ostacola i percorsi di "riconversione"
del personale docente, perché molti docenti di ruolo presenti
nella terza fascia, cui l'amministrazione aveva permesso di
abilitarsi attraverso le sessioni riservate per favorire la
mobilità professionale e evitare il formarsi di esuberi, saranno
scavalcati da docenti delle scuole private o da precari inseriti
nella vecchia quarta fascia.
Anzi, abbiamo sentito stupefatti
le affermazioni del sottosegretario Aprea che teorizza
l’immobilità professionale dei docenti, sostenendo di essere
contraria alle riconversioni e ai passaggi tra ordini e gradi del
sistema scolastico.
L'unificazione della terza e
quarta fascia assesta un primo duro colpo alla procedura di
reclutamento introdotta dalla legge 124, che attraverso il punto
di equilibrio raggiunto tra concorsi ordinari e graduatorie
permanenti suddivise in fasce aveva permesso la ripresa del
reclutamento degli insegnanti.
L'operazione di destrutturazione
della forma di reclutamento prevista dalla legge 124 continua in
modo ancora più pesante con l'introduzione della parificazione del
punteggio attribuito ai servizi svolti nella scuola statale e
nella privata paritaria, a partire dall'anno scolastico 2002/03,
considerando i servizi svolti dal 2000/01.
Il rinvio dell'applicazione di
questa misura al 2002, dettata dall'esigenza di non rifare le
attuali graduatorie permanenti, rende evidente che questa parte
del decreto non è dettata da alcuna ragione di urgenza, ma
rappresenta il primo atto politico del governo contro la scuola
dello Stato.
La parificazione dei punteggi
introduce , infatti, un canale preferenziale privilegiato per
l’assunzione dei docenti che favorisce chi ha la possibilità di
essere assunto da scuole con un progetto spesso orientato
ideologicamente e che non sono sottoposte ad alcun vincolo di
graduatoria per l'assunzione.
Di conseguenza si determina una
vera e propria disparità di trattamento ai fini dell'assunzione
sui posti di insegnamento statali tra chi ha prestato servizio
nelle scuole dello Stato, passando attraverso assunzioni
trasparenti regolate da graduatorie pubbliche e chi ha prestato
servizio in scuole che assumono attraverso la chiamata diretta, il
cui accesso è limitato sulla base dell'affinità ideale e culturale
con il progetto della scuola
Né vale, per motivare il
provvedimento, il riferimento alla legge 62/2000 sulla parità
scolastica, perché è noto che il punto di equilibrio politico che
ha permesso l'approvazione di questa norma nella precedente
legislatura era anche rappresentato dalla non regolamentazione
delle modalità di accesso alle scuole paritarie per consentire
piena libertà di indirizzo culturale e ideologico.
La contropartita rispetto alla
non regolamentazione degli accessi nella scuola paritaria era
appunto il mantenimento del punteggio per un anno di servizio
prestato nelle scuole private paritarie a sei punti contro i
dodici della scuola statale.
Roma, 31 agosto 2001 |