Alla Corte Costituzionale la questione unificazione fasce graduatorie permanenti.

La CGIL Scuola nell’autunno del 2001 ha impugnato avanti a vari TAR il Decreto Legge 255 del 3.07.2001 convertito nella L. 333 del 28.08.2001 nella parte in cui ha disposto l’unificazione della III e IV fascia delle graduatorie permanenti, determinando lo scavalcamento di coloro che avevano acquisito il diritto ad essere collocati nella terza fascia.

Con Ordinanza n. 9 del 2003 il Tar dell’Emilia Romagna ha dichiarato "... non manifestamente infondata ..." la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 7 del DL 3.07.2001 n. 255 convertito nella citata legge, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che i docenti già inseriti nella III e IV fascia confluiscono in un unico scaglione ed ha, altresì, affermato che i ricorrenti, docenti dell’ex III fascia, per effetto delle citate disposizioni hanno subito un’ingiusta discriminazione. Sulla base di questa motivazione il Tar ha sospeso il giudizio rinviando gli alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme del citato decreto legge così come convertito nella L.. 333/01.

Pertanto, per effetto di detta pronuncia sono confermati i nostri dubbi sulla legittimità costituzionale dell’unificazione della III e IV fascia. Infatti, atti attualmente nella III fascia sono collocati sia coloro che sono in possesso di un’abilitazione ed hanno svolto 360 giorni di servizio (L. 124/99), sia coloro che, privi del requisito dei 360 giorni di servizio, erano collocati nella IV fascia.

Roma, 13 marzo 2003

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