Alla Corte Costituzionale la questione unificazione
fasce graduatorie permanenti.
La CGIL Scuola nell’autunno del
2001 ha impugnato avanti a vari TAR il Decreto Legge 255 del
3.07.2001 convertito nella L. 333 del 28.08.2001 nella parte in
cui ha disposto l’unificazione della III e IV fascia delle
graduatorie permanenti, determinando lo scavalcamento di coloro
che avevano acquisito il diritto ad essere collocati nella terza
fascia.
Con Ordinanza n. 9 del 2003 il
Tar dell’Emilia Romagna ha dichiarato "... non manifestamente
infondata ..." la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 2 e 7 del DL 3.07.2001 n. 255 convertito nella
citata legge, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione
nella parte in cui dispone che i docenti già inseriti nella III e
IV fascia confluiscono in un unico scaglione ed ha, altresì,
affermato che i ricorrenti, docenti dell’ex III fascia, per
effetto delle citate disposizioni hanno subito un’ingiusta
discriminazione. Sulla base di questa motivazione il Tar ha
sospeso il giudizio rinviando gli alla Corte Costituzionale che
dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme
del citato decreto legge così come convertito nella L.. 333/01.
Pertanto, per effetto di detta
pronuncia sono confermati i nostri dubbi sulla legittimità
costituzionale dell’unificazione della III e IV fascia. Infatti,
atti attualmente nella III fascia sono collocati sia coloro che
sono in possesso di un’abilitazione ed hanno svolto 360 giorni di
servizio (L. 124/99), sia coloro che, privi del requisito dei 360
giorni di servizio, erano collocati nella IV fascia.
Roma, 13 marzo 2003 |