Chiarimenti graduatorie permanenti
Roma, 28 giugno 2000
C.M. n. 174
Prot. n. D1/ 5137
Oggetto: Prima integrazione delle graduatorie permanenti: D.M.
n. 146 del 18 maggio 2000 - Chiarimenti - Valutazione
titoli e operazioni connesse.
Ad integrazione di quanto precisato con le note prot. n. 4190
del 31 maggio 2000 e n. 4247 del 1° giugno 2000 e per
corrispondere a richieste di ulteriori chiarimenti sulla materia,
si forniscono di seguito, risposte sintetiche ai quesiti più
significativi sottoposti all’attenzione di questa Direzione
Generale.
- Il docente di ruolo, abilitato per
altro ordine di scuola, ma privo del requisito dei 360 giorni di
servizio, può essere comunque incluso nelle graduatorie
permanenti, anche senza il requisito dell’iscrizione nelle
graduatorie di supplenze. Il servizio di ruolo, in tal caso,
sostituisce detta iscrizione.
- Le abilitazioni conseguite
separatamente, le quali, se congiunte,
abilitano ad altra classe di concorso, sono valutate facendo la
media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna di esse,
rapportata in centesimi.
- Le due abilitazioni conseguite
congiuntamente, a seguito della partecipazione a procedura
abilitante per gli ambiti disciplinari dall’1 al 6, consentono
l’iscrizione in ciascuna delle corrispondenti graduatorie
permanenti, con il punteggio specifico ottenuto in ciascuna di
esse. Non è valutabile in ciascuna graduatoria, sotto la voce
"altri titoli", di cui all’Allegato A, lettera D, del D.M. n.
123/2000, l’altra abilitazione conseguita con la medesima
procedura abilitante.
- L’inserimento nella II o III fascia
è consentito solo a chi possiede il requisito del servizio
statale nello stesso settore scolastico (o solo scuola primaria
o solo scuola secondaria o solo educativo) secondo i criteri
fissati per l’inserimento nelle graduatorie dei precedenti
concorsi per soli titoli.
- Il servizio prestato nelle scuole
non statali viene valutato solo se risultano versati i
relativi contributi (O.M. n. 371/1994 e successive
integrazioni).
- La seconda abilitazione o
idoneità che si consegue partecipando alle sessioni riservate in
svolgimento ed i cui corsi non sono ancora conclusi, dà titolo
all’inserimento, con riserva, nella corrispondente graduatoria
permanente - con l’obbligo di documentare entro 10 giorni dalla
pubblicazione degli elenchi idonei o abilitati, il relativo
titolo -, ma non può essere valutata sotto la voce "altri
titoli" (Allegato A, lettera D, D.M. n. 123/2000), in quanto non
ancora acquisita allo scadere del termine di presentazione della
istanza.
- L’iscrizione nelle graduatorie permanenti
di strumento musicale è consentita solo a chi
risulta abilitato in Educazione Musicale alla data del 25 maggio
1999, o si sta abilitando in Strumento Musicale, ai sensi
dell’O.M. n. 202/1999, ed abbia prestato servizio d’insegnamento
nello strumento musicale per almeno 360 giorni. Entrambe le
suddette categorie di docenti sono incluse nella graduatoria
permanente sulla base dei titoli posseduti, senza distinzione di
fasce. Resta confermato che anche coloro che sono inseriti negli
elenchi compilati ai sensi del D.M. 13.2.1996 devono possedere,
comunque, il suddetto requisito di 360 giorni nell’insegnamento
specifico oltre che l’abilitazione in Educazione Musicale.
- Il servizio prestato in attività di
sostegno, sulla base dell’inserimento nelle graduatorie di
supplenze per la classe di concorso 41/A - Igiene
mentale e psichiatria infantile -, ora soppressa, viene valutato
solo se rientra nell’area disciplinare in cui è inclusa la
classe di concorso, per la quale si chiede l’inserimento nella
graduatoria permanente (C.M. n. 215 dell’8 /9/1999).
- Relativamente alla classe LII/C
- Esercitazioni di pratica professionale -, ora soppressa, è
previsto il solo aggiornamento della graduatoria permanente, per
coloro che già si trovavano nel precedente concorso per titoli,
ai fini della nomina sul sostegno.
- Il superamento di corsi di
riconversione professionale, abilitanti di tipo A,
consente l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, in analogia
alle abilitazioni conseguite nelle sessioni riservate.
- Non sono valutabili sotto la voce "altri
titoli", di cui all’allegato A, lett. D, del D.M. n.
123/2000, i corsi di perfezionamento o di specializzazione
post-lauream ed il dottorato di ricerca, in quanto non danno
accesso al ruolo, cui si riferisce il concorso. Non è, altresì,
valutabile l’idoneità per le scuole elementari, ai fini delle
graduatorie per le scuole secondarie e viceversa, in quanto
trattasi di settori scolastici diversi.
- I docenti, già inclusi, per propria
scelta, nelle soppresse graduatorie per titoli in una sola
provincia, non possono chiedere l’inclusione in una seconda
provincia.
- La valutazione del servizio, di cui
all’allegato A, lettera B e C del D.M. n. 123/2000, deve essere
riferita ad un massimo di sei mesi per anno scolastico,
anche se lo stesso sia stato prestato in parte nelle scuole
statali ed in parte nelle scuole non statali.
Si precisa, inoltre, che le abilitazioni e le idoneità
all’insegnamento, conseguite in uno dei Paesi dell’Unione Europea
e riconosciute da questo Ministero, in applicazione delle
direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, consentono agli
interessati l’inserimento nelle graduatorie permanenti, purché in
possesso degli altri requisiti previsti, in virtù
dell’equiparazione di tale procedura a quella prevista per il
conseguimento dell’abilitazione o idoneità, mediante concorso o
superamento delle sessioni riservate. A tal fine, si deve
attribuire il punteggio minimo previsto nella tabella di
valutazione dei titoli per le abilitazioni conseguite in Italia,
in analogia a quanto previsto per i titoli stranieri dichiarati
equipollenti a titoli italiani, nella tabella di valutazione dei
concorsi ordinari.
Per agevolare, infine, le complesse operazioni connesse alla
valutazione dei titoli, all’acquisizione dei punteggi e alla
predisposizione delle graduatorie permanenti, si allega il modello
di scheda di valutazione, utilizzabile anche nel formato
elettronico, relativo al personale docente ed educativo.
La scheda andrà compilata e validata dal responsabile del
procedimento, secondo le indicazioni operative fornite dal S.I. .
Si precisa che la cartella di lavoro, predisposta a tal fine, è
uno strumento di supporto corredato da alcune formule, finalizzate
ad aiutare l’operatore nel calcolo dei punteggi e nella
predisposizione dei dati da riportare sullo schermo. Resta,
quindi, imprescindibile, in qualsiasi caso, la funzione della
valutazione.
Per quanto concerne la designazione del responsabile del
procedimento, si precisa che va indicato un unico referente per
Ufficio Scolastico Provinciale, a prescindere dal numero di scuole
eventualmente coinvolte nel processo di acquisizione delle
domande, comunicandolo alla casella graduatorie.permanenti@istruzione.it.
Si invita, inoltre, a voler rilevare il numero di domande
pervenute mediante un foglio excel, predisposto a tal scopo ed
inviato al predetto indirizzo di posta elettronica.
Il Direttore Generale - f.to Paradisi |