Ministero della Pubblica Istruzione
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ordinanza Ministeriale n. 92
Prot. n. 11075 del 5.11.2007
Visto il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli
studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
Vista la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che sostituisce gli
articoli 2, 3 e 4 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 2, comma
1;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e,
in particolare, l’art. 4;
Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera
b);
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in
particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
Visto il Decreto del presidente della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275,
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare,
l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del
debito formativo;
Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art.
13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
Vista la Legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti
concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e
l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
Visto il Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico:
ORDINA
Articolo 1
Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso
formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli
apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa
della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre
maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità
del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno
dell’indirizzo seguito.
Articolo 2
Attività di recupero
1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano
dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri
didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative
approvate dal consiglio di istituto.
3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni
periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono
tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti
e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella
scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle
iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle
famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza
negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di
sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono
finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini
suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e,
nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari
che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di
organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didatticometodologici,
forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di
valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella
determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a
ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente
rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché
all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.
7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti,
salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3 dell’art. 7. Al
termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l’avvenuto
recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.
8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata
una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi
formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati
calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella
composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a
quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate
rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai
fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente
ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per
le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente
incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi
diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli
alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di
recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata
l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a
15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al
comma successivo.
10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito della
utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le
istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate
anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi
finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività
ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di
eccellenza.
11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più
docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli
alunni nella promozione dello studio individuale (c.d.”sportello”). I docenti incaricati
effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le
modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e
saranno retribuiti con un compenso forfettario.
12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi
collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di
recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente
disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l’esclusione di
Enti “profit”, in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.
Articolo 3
Programmazione delle attività
1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di
recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle
carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai
fini del saldo del debito formativo.
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti
destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i
modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio dell’autonomia.
3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai
gruppi di studenti così costituiti.
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e
di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più
docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di
tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione
d’istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 30 del CCNL del 24
luglio 2003.
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente
scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare
lo svolgimento delle attività programmate.
Articolo 4
Scrutini intermedi e relativi adempimenti
1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto
ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento
degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di
competenza dei singoli consigli di classe.
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre
verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano
insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di
recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad
un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà
conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli
obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
3. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è
portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non
intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di
classe che ne comunica l’esito alle famiglie.
Articolo 5
Verifiche intermedie
1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno
scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili,
volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di
realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in
relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero,
possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma
precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente,
costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al
completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi
di più alto livello.
Articolo 6
Scrutinio finale
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello
scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto
dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o
quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene
altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di
recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente
stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso
la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e
provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di
recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il
consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli
interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino
insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.
Articolo 7
Interventi successivi allo scrutinio finale
1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo
la indicazione della “sospensione del giudizio”.
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per
iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze
rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia
raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative
verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i
genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola
stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al
comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per
quanto compatibili, le disposizioni impartite all’art. 2.
Articolo 8
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative
debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le
valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di
riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi,
improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il
calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si
svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio
didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi
dell’intero percorso dell’attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai
precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base
di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo,
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale
caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo,
vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la
indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in
sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno
di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito
scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio
2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio
finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha
proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e
di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine
dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è
assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine
delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto
dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del
consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina
secondo la normativa vigente.
Articolo 9
Studenti dell’ultimo anno
1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008,
continuano ad applicarsi – relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 11
gennaio 2007, n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
medesima Legge n. 1/2007.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di
corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino
insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di
sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di
porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione
complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
Articolo 10
Utilizzazione del personale
1. In relazione a quanto previsto all’articolo 3, il dirigente scolastico procede alla
utilizzazione del personale docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a
determinare.
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività
aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno del calendario
scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo.
Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo
alla quota del 20% di cui al DM 47/06.
3. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti
dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con
l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità deliberati dal
collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto.
4 Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle
attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di
istituto.
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale
dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole
saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di
introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle
scuole medesime.
Articolo 11
Risorse finanziarie
1. Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse
del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementate delle ulteriori
risorse che, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, come pure le risorse che, nell’ambito di quelle previste dalla Legge
finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono
specificamente destinate allo scopo.
2. Le istituzioni scolastiche situate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi Operativi Nazionali
(PON).
Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Le predette disposizioni valgono a decorrere dall’anno scolastico 2007/08 .Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul “saldo” degli stessi e resta comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria.
Roma, 5.11.2007
IL MINISTRO
FIORONI