Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell’amministrazione - Ufficio
VI
Ordinanza Ministeriale
n.
57
del 27 maggio 2002
Prot. n. 1605
Indizione e svolgimento per l’anno scolastico 2001/2002
dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale
degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli
istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali,
ai
sensi dell’art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297.
Visto il D.P.R.10.1.1957,
n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957,
n.686 e successive modificazioni;
Visto
il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all’art.10
e all’art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985,
n.588;
Vista la Legge
5.6.1985, n.251;
Vista la Legge
22.8.1985, n.444;
Vista la Legge
24.12.1986, n.958;
Visto
il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge
7.8.1990, n.241;
Vista la Legge
18.1.1992, n.16;
Vista la Legge
5.2.1992, n.104;
Visto
il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt.
546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto
il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista
la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3,
come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il
relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;
Vista
la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista
la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4,
comma 11;
Visto il C.C.N.L.
del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995;
Visto
il C.C.N.L. del Comparto
Scuola per il quadriennio 1998 - 2001, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133, con
particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti
culturali di accesso ai profili professionali del personale
A.T.A.;
Visto
il D.M. 23.7.1999
“trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo
Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000,
con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
Vista
l’O.M. 30.5.2000, n.153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.179
del 2.8.2000, concernente i concorsi di cui all’art.554 del
citato D.Lgs. 16.4.1997, n.297;
Visto
il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19,
concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.
;
Visto
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla
G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la
documentazione amministrativa;
Visto
il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie
speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto
regolamento;
Vista
la C.M. n. 99 del 31.5.2001 concernente l’indizione dei concorsi
per soli titoli per l’anno scolastico 2000/2001;
Visto
il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie
speciale - n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto
regolamento;
Visto
il D.P.R. 6.11.2000, n. 347 concernente il Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto
l’Accordo siglato nella conferenza unificata il 19.4.2001
pubblicato nella G.U. n. 115 del 19.5.2001, riguardante “
Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici
scolastici regionali”.
ORDINA:
per l’anno scolastico 2001/2002
l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui
all’art.554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
concernenti i profili professionali dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della
scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente
ordinanza.
Art. 1
Indizione dei Concorsi
1.1
IL Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale
con esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’articolo 554
del D.Lvo 16.4.1994, n.297, emana con proprio decreto, per tutte
le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli
per ciascuno dei sottoindicati profili dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della
scuola, di cui all’art. 31 del citato C.C.N.L.1999 e alle
correlate tabelle A e C :
Area A
A/1 Profilo - Collaboratore
scolastico tecnico : guardarobiere
A/2 Profilo - Collaboratore
scolastico.
Area B
B/1 Profilo - Assistente
amministrativo
B/2 Profilo - Assistente
tecnico
B/3 Profilo - Cuoco
B/4 Profilo - Infermiere
1.2
Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei
relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di
concorsi per l’integrazione e l’aggiornamento della graduatoria
permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei
concorsi svolti nel tempo.
1.3
I bandi di concorso devono contenere l’indicazione delle
province nelle quali non sono istituiti organici per taluni dei
profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il
profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Il
servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è
equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini
dell’ammissione al concorso per quest’ultimo profilo
professionale.
1.4
I concorsi per il profilo professionale di collaboratore
scolastico devono essere indetti solamente se non siano esaurite
le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per le
supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie
qualora non vi sia personale che abbia diritto a permanervi. I
concorsi non devono essere banditi per il profilo di
collaboratore scolastico tecnico addetto alle aziende agrarie
per il quale è prevista una particolare procedura di
reclutamento ai sensi dell’art.1, comma 1 - lett. b - del D.P.R.
30.10.1996, n. 693.
1.5
Nel bando di concorso per la
regione Friuli Venezia Giulia deve essere previsto che gli
aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie delle province
di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti
disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena
debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua
slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio
conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in
lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.6
I bandi di concorso devono essere emanati entro il ventesimo
giorno dalla data di registrazione della presente ordinanza da
parte della Corte dei Conti.
1.7
I bandi di concorso devono essere pubblicizzati mediante
affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e
contestualmente all’albo del Centro Servizi Amministrativi di
ciascuna provincia. Copia dei bandi stessi deve essere inviata
ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla
immediata affissione nei rispettivi albi.
1.8
I bandi di concorso devono
restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione
della domanda di ammissione.
dei
candidati non inseriti nella graduatoria permanente
2.1
Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità
di “personale ATA a tempo determinato statale della scuola”
nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale
cui si concorre;
b) il personale che,
eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella
medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui
concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo
determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se
inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e
del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi
nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle
condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini
della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a
tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza
fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee per le quali il
candidato, avendone titolo, abbia validamente prodotto domanda
ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 della medesima provincia e
del medesimo profilo cui si concorre;
2.2
Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì,
possedere:
a) una anzianità di almeno due
anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni
di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un
mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore
a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti
corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso
viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili
professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre
(1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla
precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo
prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale
non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti
precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85)
(1);
c) ai fini di cui alle
precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio
effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole
statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio
scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di
impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti
per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del
personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini
sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli
interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano
presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti
Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184
- art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza,
applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS
del 20.7.2000 (All. H)
d) ai fini del presente articolo
il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero,
certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari
Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in
Italia.
2.3
Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì,
possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per
l’accesso al profilo cui concorrono secondo l’elenco appresso
riportato di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:
a)
Assistente
amministrativo:
1 - diploma di qualifica ad
indirizzo specifico conseguito in un istituto professionale
(addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della
impresa turistica);
2 - diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del
campo amministrativo - contabile, rilasciato al termine di corsi
regionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845 del 21.12.1978;
3 - diploma di maturità che
consenta l’accesso agli studi universitari.
b)
Assistente tecnico:
1 - diploma di qualifica a
indirizzo specifico conseguito in un istituto professionale;
2 - diploma di maestro d’arte a
indirizzo specifico;
3 - diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al
termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78;
4 - qualsiasi diploma di
maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che
consenta l’accesso agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti
1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza
titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione
del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità
degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
c)
Cuoco:
1 -diploma di qualifica
specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2 - diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al
termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78.
d)
Infermiere:
1 - diploma di infermiere
professionale.
e)
Collaboratore scolastico:
1 - diploma di scuola media.
f)
Guardarobiere:
1 - diploma di qualifica
specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero.
2 - diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al
termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14 della L.845/78.
2.4
Gli attestati di qualifica,
rilasciati ai sensi dell’art.14 della legge n.845/78, devono
essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie
comprese nel piano di studi.
2.5
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei
corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.6
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo
cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della
domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente
graduatoria o elenchi provinciali.
2.7
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
all’atto della domanda di ammissione al concorso.
______________________
( 1 )
Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i
periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come
anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo rientrano tutti i
periodi per i quali sia stato erogata remunerazione anche
parziale (artt. 19-25 del CCNL).
( 2 )
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati
considerando :
- come da calendario i mesi
interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni
singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30
gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale
frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un
computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni
riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
3.1
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in
ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del
punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di
titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per
il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in
alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e
b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2
Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente
comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si
aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente
alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli
relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale
punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già
posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali.
Il punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle
A/1, A/2, A/3 e A/4. L’aggiornamento è effettuato sulla base di
titoli di accesso ai laboratori(All. C-Tabella di corrispondenza
titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
Il diritto ad usufruire della
riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando
l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve
essere confermato il diritto alla preferenza a parità di
punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni
soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei titoli di
preferenza).
3.3
I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono
con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria
permanente.
Art.4
provincia cui produrre la domanda
DI inserimento o di aggiornamento
4.1
La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per
l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non
siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere
presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che
segue:
a) la provincia in cui, all’atto
della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo
determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo
professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il
candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad
esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle
scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui
concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla
precedente lettera a);
c) la provincia in cui è ubicata
l’istituzione scolastica indicata per prima nella domanda per
l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e
d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee per le
quali, avendone titolo, il candidato abbia validamente prodotto
domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo
profilo professionale cui concorre ( qualora non ricorrano le
condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non
inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1)
deve essere inoltrata esclusivamente al Centro Servizi
Amministrativi della provincia in cui sia istituito l’organico
concernente il profilo professionale richiesto.
4.2
I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale
non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria
permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare
domanda di aggiornamento (All.B/2) esclusivamente nella
provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo
professionale.
4.3
La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il
medesimo profilo professionale in una sola provincia.
4.4
Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità
Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione
Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed
autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art.5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1
I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e
nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo
indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla
normativa vigente all’atto dell’assunzione.
5.2
Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti
relative ai profili professionali dell’area A e B si applicano
le riserve di cui all’allegato E della presente ordinanza, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni
obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento
agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).
5.3
Le assunzioni degli assistenti
tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria permanente che siano in possesso,
oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di
accesso ai posti di laboratorio disponibili all’atto
dell’assunzione (All.C). A tal fine, il quadro dei posti di
assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di
laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle
assunzioni.
5.4
Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei
candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie.I
candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a
seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12,comma
3 delle presente ordinanza).
art.
6
Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto
6.1
Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla
presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con
precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine
dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di
tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna
domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando,
volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già
inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando
l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato
tale opzione negli anni precedenti.
6.2
I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato
(compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del
positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati
dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi
provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3
fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente
inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle
graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto
ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
6.3
I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente
hanno titolo ad essere inseriti
nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto
per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal
fine, possono produrre l’allegata scheda G, debitamente
compilata datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima
fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante
dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui
figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali
permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L’
aspirante può indicare complessivamente non più di trenta
istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta
la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al
fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di
istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie
permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo
semplicemente permanere in esse, debbono produrre l’allegata
scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta,
esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.
6.4
Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia hanno
validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione
delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di
integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il
candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente
e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1
fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli
istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di
tale opzione restano confermate tutte le istituzioni
scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato deve essere
presentato anche quando l’interessato intende modificare
soltanto una delle preferenze espresse.
6.5
L’allegato F e l’allegato G devono essere inviati
contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se
prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime
modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata
prodotta.
Norme
comuni
Art. 7
Requisiti generali di ammissione
7.1
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea..
b) età non inferiore ad anni 18
e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a
riposo d'ufficio).
c) godimento dei diritti
politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22
della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti
di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani
soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti
di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
7.2
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e
politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
7.3
Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale
del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro che si trovino in una
delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.
16;
e) coloro che siano inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di
enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni
di carattere transitorio o speciale.
art. 8
Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento
del punteggio
8.1
Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione
nella graduatoria permanente provinciale devono essere
presentate al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di
ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli
allegati alla presente ordinanza (All.B/1 e B/2), entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso all’albo del Centro Servizi Amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia.
8.2
Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di
servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla
preferenza.
8.3
Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di giorni
dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma
incompleta o parziale .
8.4
Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente
al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna
provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere
spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In
quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
8.5
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio
all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare
al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della domanda
di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla
stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari
Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale - Ufficio IV
8.6
L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto
recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata
mediante lettera raccomandata al Centro Servizi Amministrativi
della provincia nella quale il candidato ha chiesto di
concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa
riferimento.
8.7
L’allegata scheda, liberamente riproducibile (All.B/1 e All.B/2),
compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti
a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a
tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria
responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.
8.8
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle
dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento nonchè la decadenza dalla relativa
graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali
come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445
pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001.
8.9
L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o
diversa provincia ( art.3, comma 1 ), l’inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali ( art.2, comma 1 -lett. b) e l’inserimento nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il
conferimento di supplenze temporanee o l’ acquisizione delle
domande presentate ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 ( art.2,
comma 1 -lett.c ) sono accertate d’ufficio.
____________________
(1)
La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici
delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta,
in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome
procedure.
9.1
Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1
del precedente art. 5, nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede
di partecipare.
9.2
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione
può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non
risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato
le disposizioni di cui all’art. 4 concernente l’obbligo di
chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o
l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il
medesimo profilo professionale.
9.3
L’esclusione è disposta sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero
sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di
accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
9.4
Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo
professionale non presente nell’organico della provincia
richiesta. Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati
inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato non sono valide se prive totalmente o parzialmente
di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare,
qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme
prescritte (art.8, comma 5).
9.5
L’inammissibilità o la nullità
della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con
atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da
questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva,
della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.6
I candidati che abbiano
richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui
domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano
alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e
con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
10.1
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le
disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area
B.
Per i concorsi dell’area A si
applicano le disposizioni dell’art.11 - lett. b) del D.P.R.31
maggio 1974, n.420.
10.2
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno
all’area B/3.
10.3
Si applicano le incompatibilità di cui all’art.9 del D.P.R.9.5.1994,
n.487 così come integrato dal D.P.R.30.10.1996, n.693.
11.1
I candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria
permanente di cui all’art.554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti
nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base
all’annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con
l’indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All.
E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli
assistenti tecnici);
11.2
I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria
situazione sono collocati nella graduatoria permanente con
l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o
delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di
accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel
caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro
riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta
domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria,
mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già
acquisiti.
11.3
La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è
depositata per dieci giorni nella sede del competente Centro
Servizi Amministrativi. Del deposito è dato avviso mediante
affissione all’albo.
11.4
Successivamente il Direttore Generale Regionale procede
all’approvazione in via definitiva della graduatoria permanente
aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione
all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo del
competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione
della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o
straordinaria.
11.5
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge
7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e
l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici
adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad
atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui
al D.P.R.27.6.1992, n.352.
12.1
Avverso i provvedimenti con i
quali viene dichiarato l’ inammissibilità o la nullità della
domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’
esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in
opposizione alla medesima autorità che ha adottato il
provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo
termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori
materiali.
12.2
Decisi i ricorsi in opposizione
ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità
competente approva la graduatoria in via definitiva.
12.3.Avverso
la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore
Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.
12.4
I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di
partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle
more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi
condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva
nella graduatoria.
12.5
L’ iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il
diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo indeterminato o determinato.
13.1
L’ Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti
riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente
ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso per
l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti
provinciali;
b) assicura la pubblicazione del
bando di concorso all’albo dell’Ufficio e, contestualmente,
all’albo del Centro Servizi Amministrativi, nonché la massima
diffusione tra le istituzioni scolastiche;
c)
nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna
provincia;
d) cura l’esame delle domande
per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità
formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la
loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo
le disposizioni della presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità o
la nullità della domanda e dispone l’esclusione dalla procedura
concorsuale;
f) con decreto definitivo
approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata ,
assicurandone la pubblicazione mediante affissione all’albo
dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi
Amministrativi competenti per territorio.
g) provvede all’assunzione a
tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in
graduatoria.
14.1
Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei
precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85)
o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R.420/74)
è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili
professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il
relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini
dell’ammissione ai concorsi per quest’ultimo profilo
professionale.
14.2
Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza
si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato
(art.604 del D.Lgs. 297/94).
14.3
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma, 27 maggio 2002
Il
Ministro
A) Nelle scuole ed istituti
statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si
intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed
istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza
di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella
medesima qualifica.
Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in
costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio
prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero è
equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio
prestato in Italia.
D) Sono valutabili i titoli di
servizio e di cultura posseduti alla data di sottoscrizione della
domanda.
E) Il servizio effettuato nelle
qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei
profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti
i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili
professionali.
F) Ai fini dei punteggi
previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di
effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a
tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo
rientrano tutti i periodi per i quali sia stato erogata
remunerazione anche parziale (artt. 19-25 CCNL ).
G) I titoli che sono oggetto di
valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella
non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi
successivamente previsti.
La valutazione di un titolo
di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di
punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o
l’attestato sia stato conseguito.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola
secondaria di primo grado;
- oppure qualsiasi diploma
di secondo grado che consenta l’iscrizione ad almeno un corso di
laurea;
- oppure diploma di
qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla
segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di azienda;
operatore della gestione aziendale; operatore della impresa
turistica);
- oppure qualsiasi diploma
di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto
professionale, compresi quelli non più previsti nell’attuale
ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole
tecniche a tipo commerciale;
- oppure diploma di
qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di
albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri:
media dei voti rapportata a
decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione,
di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la
valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti
più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più
favorevole.(1).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più
favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli
di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo
titolo) (1):
PUNTI 2
3) Diploma di laurea
(si valuta un solo titolo) (1):
PUNTI 2
4) Attestato di
qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78,
attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione
dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (2):
PUNTI 1,50
5) Attestato di
addestramento professionale per la dattilografia o attestato di
addestramento professionale per i servizi meccanografici
rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo
Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato)
(2) (7):
PUNTI 1
6) Idoneità in concorso
pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle
carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo
Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola
idoneità:
PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile
amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti
statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili
dello Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo
comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente
punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,10 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di
Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei
patronati scolastici (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese o
frazione superiore a 15 gg.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente
tecnico:
a) diploma di qualifica
di istituto professionale a indirizzo specifico valido per
l’ammissione al concorso;
b) diploma di maestro
d’arte a indirizzo specifico valido per l’ammissione al concorso;
c) diploma di scuola
secondaria di primo grado;
d) qualsiasi diploma di
maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che
consente l’accesso agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica
specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola
secondaria di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di
infermiere professionale (se non espresso né in voto né in giudizi
si valuta come sufficiente);
b) diploma di scuola
secondaria di primo grado.
Media dei voti rapportata a
decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione,
di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la
votazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei
titoli sopraindicati, quello più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più
favorevoli (si valuta un solo titolo):
PUNTI 3
3) Diploma di Laurea
(si valuta un solo titolo) (1):
PUNTI 2
4) Idoneità in
precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di
ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle
precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente,
corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola
idoneità:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato in istituti statali o conformati
di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero in qualità
di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale)
(3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco
(limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere
(limitatamente al profilo professionale di infermiere) (3) (4) (5)
(6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco
(limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Altro servizio effettivo
comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati
d’istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio
di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,10 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
10) Servizio effettivo
di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei
patronati scolastici (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
A) TITOLI DI CULTURA
1)
Diploma di scuola secondaria di primo grado;
oppure qualsiasi diploma di
qualifica specifico richiesto per l’accesso al profilo:
media del 6, oppure
sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media
dell’8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo:
punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto
di religione, di educazione fisica e di condotta).
Si valuta uno solo dei
titoli sopraindicati, quello più favorevole.
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più
favorevoli (1) (si valuta un solo titolo) :
PUNTI 2
3)
Diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi
universitari (1): PUNTI 3
4) Idoneità conseguita
in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti
di guardarobiere o aiutante guardarobiere.
Il punteggio viene
attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più
concorsi:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio effettivo a
tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di
guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di
istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati,
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3)
(4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Altro servizio effettivo
comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio
di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,15 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola
secondaria di primo grado (media dei voti rapportata a decimi,
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta):
media del 6 oppure
sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell’8
oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5.
2) Diploma di
qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o
artistica (1):
PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a
tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di
collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione
primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3)
(4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
4) Altro servizio effettivo
comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio
di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,15 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
5) Servizio effettivo
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali,
regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
note alle tabelle di valutazione
(1) Sono valutabili anche i
titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali
titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano
come conseguiti con la sufficienza.
(2) Per il personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell’art.6
del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della
frequenza di analogo corso di formazione o addestramento
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso
autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione per il personale da inviare all’estero.
(3) Qualora il servizio
sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente
riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole
paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può
essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta
la prestazione contribuitiva prevista dalle disposizioni vigenti
in materia.
(4) Il servizio deve essere
dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del
servizio.
Deve essere, altresì,
dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di
pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in
proporzione alla quota della prestazione.
(5) La valutazione non
compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del
servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico
(di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli
Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole
statali personale non docente (amministrativo, tecnico e
ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi
di quanto stabilito dall’art.2 - comma 2 - lett. c) della presente
ordinanza.
Per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è
attribuito in proporzione alla quota della prestazione.
(7) La valutazione compete
anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente
rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o
attestati, ivi conpreso la patente europea di informatica (ECDL),
che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi
comprendente varie discipline, includano una o più discipline
attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali
corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo
già oggetto di valutazione.
Allegato B1
Modulo
domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente
per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e
profilo per cui si concorre.
Utilizzare il modulo predisposto.
Modulo domanda per i candidati
inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo
indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si
concorre
Utilizzare il modulo predisposto.
(per
gli assistenti tecnici)
E’ integralmente richiamata
la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a
precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate
circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data
del bando di concorso.
Per le conseguenti
assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva più
favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di
concorso e quella vigente all’atto delle nomine.
CODICE DESCRIZIONE
A Gli insigniti
di medaglia al valor militare;
B i mutilati ed
invalidi di guerra ex combattenti;
C i mutilati ed
invalidi per fatto di guerra;
D i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E gli orfani di
guerra;
F gli orfani dei
caduti per fatto di guerra;
G gli orfani dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H i feriti in
combattimento;
I gli insigniti
di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J i figli dei
mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K i figli dei
mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L i figli dei
mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
M i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
P coloro che
abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q coloro che
abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
R i coniugati e
i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S gli invalidi
ed i mutilati civili;
T militari
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la
preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a
carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall’aver prestato
lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Le riserve spettano:
1 - (nel limite dell’insieme
dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni
altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che
subiscono un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni
riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti)
dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come
conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 -
comma 1 - legge 23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli
delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
- (nel limite dell’insieme dei
contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria)
ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui
alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
2 - alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità
civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di
invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509,
dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
- alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall’Istituto nazionale per l’assunzione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base
alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive
modificazioni;
- alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con
minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categorie di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.
Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7
secondo comma, concernenti l’ammontare e il computo del
contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3 - agli orfani e ai coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n.763.
Per quanto concerne il
computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l’ammontare del
predetto contingente si applica l’art.18 - comma 2 - della citata
legge 68/1999.
4 - Ai militari in ferma di
leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso (art.3 - comma 65 - legge 24.12.1993, n.537);
Agli ufficiali di complemento
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti
destinati al concorso (art.40 - comma 2 - legge 20.9.1980, n.574).
Allegato F
Modulo per la rinuncia
all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per
l’anno scolastico 2002/2003
Utilizzare il modulo predisposto.
Allegato G
Modulo per l’indicazione delle
istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione in
graduatorie d’istituto di 1° fascia per l’anno scolastico
2002/2003
Utilizzare il modulo predisposto.
Allegato H
Collaboratore Scolastico:
Bidello, Bidello
accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore,
Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello
inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore
scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici,
Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti
Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività
marinare ), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente,
Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto
ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla
pulizia, Bidello capo:
Assistente Amministrativo:
Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria,
Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore
professionale informatico, Collaboratore professionale
terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale
scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo,
Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile,
Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo ,
Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore
amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore
informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria,
Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore,
Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore
di biblioteca.
Assistente Tecnico :
Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale
nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti
Professionali per le Attività marinare), Collaboratore
professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e
negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore,
Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico
scolastico, Aiutante di laboratorio. |