MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
O.M. n. 44
Prot. n.
1124 del 17 aprile 2002
VISTO il
D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare, gli artt. 410, 411,
412, 429 e 477;
VISTA la legge 29.9.1967, n. 946 (art. 7);
VISTO il D.P.R. 1.10.1970, n. 1508;
VISTO il D.P.R. 1.2.1971, n. 980;
VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 970;
VISTA la legge 15.5.1997, n.127;
VISTA la Legge 10.2.2000, n. 30;
VISTA la Legge 8.3.2000, n. 53;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n. 347;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165;
VISTA la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento
all’art. 22, comma 11;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il comparto scuola
sottoscritto in data 4.8.1995;
VISTO il C.C.N.L. per il comparto scuola sottoscritto in data
26.5.1999;
VISTO il C.C.N.I. per il comparto scuola sottoscritto in data
3.8.1999;
VISTO il C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica,
sottoscritto in data 1°.3.2002;
VISTA l’O.M. n. 152 del 26.5.2000, registrata alla Corte dei Conti
il 20.6.2000, reg. 208, fg. 02, come modificata ed integrata dall’
O. M. n. 81 del 4.5.2001, registrata alla Corte dei Conti il
22.6.2001, reg. 4, fg. 336;
RITENUTA la necessità di apportare ulteriori modifiche ed
integrazioni alle disposizioni recate dalla predetta Ordinanza;
ORDINA
Per effetto
delle modifiche di cui al presente atto e di quelle
precedentemente disposte, il testo dell’O.M. n. 152 del 26.5.2000
è modificato ed integrato come segue:
Art. 1
1. Gli
incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione
secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono
disciplinati, in via permanente e fino all’anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici
indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, dalle
disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi
dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del
conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione del primo
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n. 165/2001, ove
compilate in data antecedente a quella delle operazioni di
conferimento degli incarichi di presidenza, sono utilizzate, fino
all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello
stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie
provinciali di cui alla presente ordinanza.
A tal fine il
50 per cento dei posti disponibili per gli incarichi di presidenza
è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di
cui all’art. 29, comma 3, del più volte citato D.lgs. n. 165/2001.
2. Le
disposizioni contenute nella presente ordinanza sono annualmente
pubblicate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi
amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione
all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e
INTRANET.
Art. 2
1. Gli
incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle
scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d’arte sono conferiti a domanda dal Dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di apposite
graduatorie provinciali distintamente formate per ciascun tipo di
istituto dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi
amministrativi.
2. Per i licei
artistici e gli istituti d'arte deve essere formata un'unica
graduatoria, così come un'unica graduatoria deve essere formata
per gli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il
turismo.
3. Per le
scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono
essere formate apposite graduatorie.
4. Apposite
graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole
magistrali e per le scuole aventi particolari finalità di cui al
D.P.R. 31.10.1975, n. 970.
5. Nella
graduatoria formulata, ai fini del conferimento dell’incarico di
presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di Roma
sono inseriti solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di
cui agli artt. 408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n.297, siano in
possesso di laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione
per l’insegnamento della metodologia montessoriana negli istituti
di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi
organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R.
1.2.1971, n. 980.
Art. 3
1. Per ciascun
tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie
nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a)
professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo
di quello al cui incarico di presidenza aspirano.
Coloro i quali
hanno superato le prove degli ultimi concorsi a posti di preside
possono documentare tale circostanza, qualora non sia ancora
possibile conseguire la prevista certificazione di rito, allegando
alla domanda di incarico di presidenza una dichiarazione con la
quale, sotto la propria personale responsabilità, attestino la
votazione complessiva riportata (voto di esame e punteggio
assegnato per i titoli);
b) professori
con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di incarico di
presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 407 e segg., del D.Lgs.
16.4.1994, n. 297 per partecipare ai concorsi a posti di preside
nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui
incarico di presidenza aspirano. Ai fini del computo del
quinquennio é preso in considerazione il servizio effettivamente
prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi equiparati dalla
legge come servizi di istituto nella scuola.
2. Ai
professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di
istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad
incarico di presidenza, sono equiparati, ai sensi del l'art.408,
2° comma, del D.Lgs. n. 297/94, i docenti che abbiano fatto parte
in passato dei ruoli relativi agli istituti stessi, conservando
titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.
3. Per quanto
concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal
requisito di cui alla lettera b) dell'art.410 del D.Lgs. n.
297/94, si prescinde, per gli insegnanti laureati in servizio con
contratto a tempo indeterminato nei ruoli delle scuole secondarie
di secondo grado, purché provenienti dai ruoli della scuola media,
anche se immessi in tali ruoli per effetto di leggi speciali.
4. Nelle
graduatorie relative agli istituti menzionati dall'art. 411, 3°
comma, del D.Lgs. n. 297/94 nonché dall'art. 11 del D.P.R. n.
1508/70, sono inclusi gli insegnanti che, forniti di una delle
lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedra di
materie tecniche degli istituti stessi, appartengano ai ruoli dei
rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al trasferimento o al
passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli istituti
interessati o siano appartenuti, in passato, ai ruoli del
personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e
conservino titolo alla restituzione ai suddetti ruoli.
5. Nelle
graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte
sono inclusi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie
artistiche e professionali, ivi compresi gli insegnanti di arte
applicata, di storia dell’arte o di storia dell'arte applicata in
servizio nei licei artistici e negli istituti d'arte, che siano in
possesso di laurea o diploma di accademia di belle arti.
6. Si
prescinde dai titoli di studio indicati nel precedente comma per i
docenti di materie artistico - professionali e di arte applicata,
nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte,
per effetto di precedenti norme che non prevedevano detti titoli.
Tale particolare situazione va attestata con dichiarazione
personale nella domanda di incarico.
7. Gli
aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio
complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella
annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza.
8. E'
riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine,
agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si
trovino in una delle seguenti condizioni:
1) non
vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge
28.3.1991 n. 120;
2) portatori
di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992 richiamato
dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di
particolari cure continuative;
3)
appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7
dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del
D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge
portatore di handicap.
Viene,
altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli
aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art. 4
1. Le
graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
composta da un dirigente scolastico, con contratto a tempo
indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un
docente con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli
della scuola secondaria della medesima provincia e da un impiegato
dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le
graduatorie, approvate dal dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo entro
il 28 giugno.
3. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie
ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della
provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un
apposito avviso all’albo dell’istituto.
4. Ai sensi
degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in
data 4.8.1995, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato prima della formazione delle graduatorie,
fornisce tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali elementi
conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle
presidenze della propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i
criteri di formazione delle graduatorie stesse.
Art. 5
1. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle
apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui
desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento
della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla
convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce,
seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per
tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si
rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno
dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si
riferisce l'incarico stesso.
3. In sede
di convocazione, le preferenze espresse nella domanda non hanno
carattere vincolante.
4. Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di
presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno
scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci
punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di
valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili
rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza
di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per
esigenze di continuità di direzione, nell’incarico ricoperto nel
corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della
presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza
avviene secondo il turno di nomina.
5. Viene
attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano
svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza,
limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al
conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno precedente.
6. Nel caso
di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, realizzata
nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la
presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che
abbiano svolto l’incarico di presidenza negli istituti unificati,
viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato
maggior punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione
dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste
per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso
ordine o tipo. Per gli istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione
o la presidenza e nei circoli didattici, ancorché dimensionati, il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce
l’incarico di presidenza a docenti inclusi nelle graduatorie degli
aspiranti all’incarico di presidenza nelle scuole medie.
7. I docenti
non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono
nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora
non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle
preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale, conferisce la nomina in altre scuole, a meno che
l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire
incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.
8. Non si dà
luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno
conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.
9.
L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs.
n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di
presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato
trasferito.
10. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale dichiara
decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla
data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine
conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a
nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera
b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la
graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso
articolo.
12. La
presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno
scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita, per
incarico, a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola
interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al
precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.
In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale nomina un docente con contratto a
tempo indeterminato in servizio nella scuola nel seguente ordine:
1) il
collaboratore vicario del dirigente scolastico;
2) un
collaboratore del dirigente scolastico;
3) un altro
docente tenendo presente l’anzianità di servizio.
Nel caso in
cui tale circostanza si realizzi in istituzioni scolastiche che
comprendano solo circoli didattici, dovrà essere conferita la
reggenza ad altro dirigente scolastico, possibilmente, della
medesima tipologia di istituto.
13.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un
periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di
riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro
dirigente scolastico ai sensi dell'art. 40, comma 1, punto 2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, comparto scuola,
1998/2001, sottoscritto in data 31.8.1999 e dell’art. 26, comma 1,
lett. c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica,
sottoscritto il 1° marzo 2002.
14. A tal
fine il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
conferisce l'incarico di reggenza:
1) al
dirigente scolastico appartenente al ruolo dello stesso tipo di
istituzione scolastica a cui si riferisce l’incarico;
2) al
dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di
istituzione scolastica e in possesso di idoneità conseguita in un
concorso a posti di preside di tipo di scuola o istituto a cui si
riferisce l'incarico;
3) al
dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di
istituzione scolastica e in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per partecipare a concorso a posti di preside
per lo stesso tipo di scuola o istituto a cui si riferisce
l'incarico.
15. In caso
di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico di
reggenza ad un dirigente scolastico indicato nei precedenti punti,
le funzioni direttive sono svolte, ai sensi dell'art. 396, comma
5, del D.Lgs. n. 297/94, dal collaboratore vicario.
16. Negli
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di
1° grado, istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 31.1.1994,
n. 97 e successive modifiche e integrazioni, l'incarico di
reggenza viene conferito, ove possibile, con precedenza, ad altro
dirigente scolastico di analoga istituzione scolastica.
17. Gli
incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri
di economicità e di efficienza.
18. In caso
di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a
due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico
e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore vicario ai
sensi dell’art. 396, comma 5 del D.Lgs. n. 297/94.
19. Non si
fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che
abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura
e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi
cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di
custodia cautelare.
20. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per gravi e
documentati motivi, sentito il parere della commissione di cui al
primo comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da
comunicare all’interessato, può disporre la nomina in sede diversa
da quella a cui l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la
graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
21. Le
nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.
Art. 6
1. Gli
aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono
in assegnazione
provvisoria in
provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare
domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio
direttamente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia in cui hanno la sede di
titolarità al momento della presentazione della domanda.
2. I
docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza
in scuole o istituti ubicati nelle province interessate alle
suddivisioni territoriali previste dai D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 248,
249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30.4.1992, n.
277, possono presentare domanda di incarico nella provincia nella
quale svolgono servizio di preside incaricato, qualora quest'ultima
non coincida con quella di titolarità.
3. Coloro che
conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o
istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono
chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di
presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente
ordinanza, venga trasmessa al dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato della provincia per la quale
hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
L’istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di
indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va
indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale
docente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato della provincia di titolarità, il quale provvede
immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e la domanda di
incarico di presidenza dell’interessato con la prevista
documentazione al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia nella quale l'interessato
stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
4. Gli
aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali
sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti
d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata
nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside
incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.
5. Non sono
inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio
di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato
qualifiche inferiori ad "ottimo".
6. Coloro i
quali aspirano all'inclusione in più graduatorie debbono
presentare distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse.
In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande
presentate allo stesso dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato con l'indicazione dell'ordine di
preferenza per i singoli tipi di istituto. L’ordine di preferenza
per i singoli tipi di istituto deve essere identico in tutte le
domande.
7. Ove
il docente non produca distinte domande per l'inclusione in
ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento
alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della
domanda di inclusione nella graduatoria relativa al tipo di
istituto in cui il docente medesimo è titolare all'atto della
scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui
non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza
i singoli tipi di istituto per i quali aspira ad incarico, le
preferenze si considerano come non espresse.
8. Nelle
domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni
graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino
essere nominati.
9. Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi
dell'annessa tabella.
10. Si può
fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di
presidenza presentata allo stesso dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato dell'anno precedente, nonché
ad altri documenti che risultano già in possesso dello stesso
ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione
di presentazione dei medesimi documenti.
11. I titoli
valutabili possono essere attestati dall'interessato anche
mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità;
non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione
medica.
12. Gli
aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far
valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono
produrre idonea documentazione.
13. Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della
legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle
Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della
legge medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33
della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di
gravità.
14. Qualora le
suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con
modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via
provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione
rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in
servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.
Per le persone
bisognose di cure continuative, dalle certificazioni dovrà
necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto
nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
15. La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei
90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
16. Tale
accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1
della legge 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge
n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio
presso le Aziende Sanitarie Locali.
17. Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art.
33 della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A) Il rapporto
di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di
affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante
presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di
affidamento o di adozione;
B) L’attività
di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto
handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
18.
L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà
inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto
ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza
continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto,
l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale
assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessuno altro
membro del nucleo familiare in questione si avvalga della
precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto
handicappato.
19. Nel caso
di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo
pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve
essere documentata mediante certificato rilasciato dalla
competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
20. La
particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve
avere carattere permanente.
21.Tutte le
predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente
alla domanda.
22. Qualora
vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il
diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della
legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare
tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici
regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni relative
all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di
conferimento degli incarichi di presidenza.
23. Nel caso
di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati
l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla
legge, a revocare l'incarico di presidenza.
24.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo
comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
25. Nel caso
di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli
allegati ad una delle domande di incarico.
26. La nomina
conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da
tutte le graduatorie in cui è incluso.
27.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla
sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.
Art. 7
1. In
caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti
articoli, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
nomina, tra i docenti in servizio nella provincia, nell'ordine :
1) un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nei
ruoli delle scuole secondarie o artistiche dello stesso grado,
incaricato della presidenza nell’anno scolastico in corso o nel
precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore
anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato);
2) un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nella
stessa scuola;
3) un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio in
altre scuole.
2.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e
3) non è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt.
408 e segg. del D.Lgs. n. 297/94, ma sarà data la precedenza
all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
3. Negli
istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con
il possesso di laurea tecnica, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale procede al conferimento dell’incarico di
presidenza secondo l'ordine sopraindicato ai soli docenti forniti
di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a
cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a norma
dell'art. 411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 11 del
D.P.R. n. 1508/70. Analogamente si procede nei licei artistici e
negli istituti d'arte, avuto riguardo al disposto di cui all'art.
412 del medesimo decreto legislativo.
4. Dal
requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non
vi sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al
comma precedente.
Art. 8
1.
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
medesime.
2. I
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro
delegati procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve
tempo possibile.
La presente
ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20.
Roma, 17
aprile 2002
IL MINISTRO
F.to Letizia
MORATTI
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di
cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di
preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui
incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla
votazione complessiva (voto di esame e punteggio per titoli)
conseguita nel concorso rapportata a cento. All’aspirante incluso
nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il
punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda
idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati solamente
i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande per
l’ultimo concorso a posti di preside cui l’interessato ha
partecipato.
B) Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione in ambedue le
graduatorie.
1) Titoli di
servizio
Si valutano soltanto i
servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per
un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi,
compresi quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come
servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla
valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva
assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera
di professore, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.
Ove di fatto venga
prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di
titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E’ valutabile il
servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a) per ogni anno di
servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con
contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di
punti 45 (1);
b) per ogni anno di
incarico di preside, punti 20 (1) (2);
c) per ogni anno di
incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni
vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in
succursali o direttore di scuola coordinata di istituto
professionale, punti 5 (1) (3) (4);
d) per ogni anno di
incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati
consigli di presidenza punti 3 (1);
e) per ogni anno di
incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva del
consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati
consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità
giuridica, punti 2;
f) per ogni anno di
incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi, del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del
servizio del personale insegnante, punti 1;
g) per richiesta di
conferma dell’incarico di presidenza nella stessa scuola o
istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno
scolastico in corso, punti 10 (5).
I punteggi di cui alle
precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti anche se
riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei
ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati
punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso
anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne
quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per
l’incarico di collaboratore del preside e di collaboratore
vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro
se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è
cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza,
di cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta
Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del
Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e)
ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2) Titoli di studio
e di cultura
a) laurea (o diploma
di accademia di belle arti per i soli istituti di istruzione
artistica) (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che
consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente
ordinanza:
con voti 110 su 110 e
la lode, punti 5;
con voti 110 su 110,
punti 4;
con voti da 99 a 109 su
110, punti 3;
con voti da 90 a 98 su
110, punti 2;
per ogni altra laurea,
diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di Vigilanza
Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di
Educazione fisica, punti 3;
b) per ogni diploma di
specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista
dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente.
per ogni diploma: punti
3 (7);
c) per ogni corso di
perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un
anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o
nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente,
per ogni corso: punti 1
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7);
d) per ogni inclusione
interna nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi
compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di storia
dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,
punti 3 (8);
e) inclusione in
graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a
cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o
artistica, punti 2 (9);
la valutazione è
ridotta alla metà per i concorsi in istituti di istruzione
secondaria di primo grado.
f) inclusione in
graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a
professori di scuole o istituti di istruzione secondaria e
artistica, punti 2;
la valutazione è
ridotta alla metà per i concorsi in istituti di primo grado (10).
g) inclusione in
graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di
preside di scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica
di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira,
punti 10;
la valutazione è
ridotta alla metà per i concorsi in istituti di primo grado.
h) inclusione in
graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di
ispettore tecnico, punti 10;
i) idoneità in
concorso universitario o libera docenza, punti 5;
l) incarichi di
insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli
I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di
diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle
università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per
ogni anno.
C) Detrazioni
Per ogni sanzione
disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non
sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D) Preferenze in
caso di parità di merito
In caso di parità di
merito si deve tenere conto del requisito dell’età.
________________
NOTE
(1) I servizi
prestati in istituti o scuole di grado immediatamente inferiore
vengono valutati la metà. Per le graduatorie relative agli
incarichi di presidenza degli istituti di secondo grado, i servizi
prestati nelle scuole elementari, vengono valutati un quarto. Il
punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per ogni
anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato
quale assistente negli istituti di istruzione artistica,
limitatamente agli aspiranti ad incarichi di presidenza nei
suddetti istituti.
(2) Per i
periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni
30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15
giorni.
(3) E’
attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di
scuole coordinate di istituto professionale e al collaboratore del
preside con funzioni vicarie che abbiano sostituito per
almeno 180 giorni anche non continuativi il preside assente o
impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti
punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi e
per la frazione residua superiore a 15 giorni. La sostituzione del
preside titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio
aggiuntivo.
(4) Lo stesso
punteggio è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle
sezioni o corsi serali o per lavoratori.
(5)
L’insegnante che chiede la conferma dell’incarico di presidenza
per avere titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al
primo posto delle preferenze espresse in tutte le domande di
incarico la scuola o l’istituto di cui è preside incaricato
nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la
conferma concorrono a determinare il punteggio complessivo in base
al quale l’interessato è collocato nella graduatoria cui si
riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6) Il diploma
di Accademia di Belle Arti deve essere congiunto al diploma di
maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti
diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque
allegati al diploma di A.A.BB. AA.
(7) Vanno
riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle
università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento
rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R.
162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi
previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato,
nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di
prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge
341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli
attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari
previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano
conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse
caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima
biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli
anni e un esame finale).
(8) Il
punteggio va attribuito per le graduatorie relative ai licei
artistici ed agli istituti d’arte.
(9) Per ogni
classe di concorso il punteggio è attribuito una sola volta.
(10) Per gli
insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di
merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente
all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella
legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1. |