D'INTESA
CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
VISTA la legge 29 dicembre 1988, n. 554 che ha previsto, nell'art. 7, la costituzione, nell'ambito delle amministrazioni civili dello stato, anche ad ordinamento autonomo, di rapporti di lavoro a tempo parziale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 che ha dettato norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;
VISTO l'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
VISTO il D.M. n.334 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI gli artt. 46, 47 e 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995;
VISTA la legge 23 dicembre 1996 n. 662;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 3 del 19 febbraio 1997;
VISTA la C.M. n. 128 del 28 febbraio 1997;
VISTA la legge 28 maggio 1997, n. 140 di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n.79;
RILEVATO che, sulla base della normativa suindicata, il regime delle incompatibilità deve intendersi disciplinato, in particolare, dall'art.508 del Testo Unico n.297/94 con esclusione dei commi 10, 12, 13 e 14, in quanto modificati dai commi 56, 58, 60 e 61 dell'art.1 della L.n.662/96, nonché dall'art.6 del D.L. 28 marzo 1997, n.79 e dalle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n.140;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali;
O R D I N A
Art. 1.
Campo di applicazione
1. La presente ordinanza ministeriale disciplina la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative a decorrere dall'a.s. 1997-'98.
2. Sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale il personale direttivo e, ai sensi dell'art. 52 - 1° comma del citato C.C.N.L, i responsabili amministrativi. Parimenti sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'unicità dell'insegnante e della necessità di salvaguardare specificità professionali della funzione docente, gli insegnanti, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica, nonché delle accademie di belle arti.
Art. 2.
Destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Hanno titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale le categorie di personale di ruolo appresso indicate:
a. docenti di scuola materna ed elementare;
b. docenti della scuola secondaria di primo grado;
c. docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
d. personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative;
e. personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all'art. 52, 1° comma del C.C.N.L.;
f. personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità; per queste ultime categorie si fa rinvio alle norme relative alle sedi istituzionali ove viene effettuata la prestazione lavorativa. In ogni caso il dipendente che presta servizio in sedi diverse da quelle scolastiche, deve presentare al Provveditore agli studi la domanda di cui al successivo art. 3, corredata dal parere favorevole dell'amministrazione di servizio.
Art. 3.
Presentazione delle domande
1. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata, per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità e, per il personale dei conservatori e delle accademie, al direttore delle rispettive istituzioni entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.
2. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
a. nome, cognome e luogo e data di nascita;
b. per il personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di posto, sede di titolarità;
c. per il personale educativo, sede di titolarità;
d. per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.
e. esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
f. la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;
3. Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:
1. l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;
2. l'eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall'art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:
a. portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
b. persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
d. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
e. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
f. aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
g. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.
4. L'anzianità di servizio, di cui al precedente comma, è documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. Analogamente, è sufficiente la sola dichiarazione personale per le situazioni indicate nel comma 3, punto 2, lettera a), b), d), e) ed f).
6. Le situazioni di cui al comma 3, punto 2 lettera c), e le analoghe situazioni di cui al punto e) devono essere documentate con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
7. La sussistenza di motivate esigenze di studio, di cui al comma 3, punto 2, lettera g), deve essere dimostrata mediante idonea documentazione.
8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.
Art. 4
Attività compatibili
1. Ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge n. 662/96 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.
2. Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.
3. Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore all'entità indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere corrisposta in misura proporzionale all'orario attribuito. Per le prestazioni delle attività di insegnamento e di quelle aggiuntive all'insegnamento si fa rinvio a quanto disciplinato dal successivo art. 7.
4. Il limite orario di cui al comma 2 può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.662/96, il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa.
6. Le prestazioni lavorative di cui al precedente comma 2 possono essere esplicate in quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge.
Art. 5
Formazione degli elenchi
1. Unicamente nel caso in cui per ciascuna classe di concorso o profilo professionale, vengano presentate domande in numero tale da determinare un esubero rispetto al contingente massimo accoglibile di cui all'articolo successivo, l'ufficio destinatario delle domande stesse compila apposito elenco nel quale i richiedenti sono iscritti nell'ordine dei titoli di precedenza indicati nel precedente art. 3, comma 3, punto 2. Seguono nell'elenco coloro i quali non posseggono i predetti titoli.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Parimenti, si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.
3. Nel caso di presentazione di domande in numero integralmente accoglibile l'ufficio compila un semplice elenco dei destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale, senza tener alcun conto dei suddetti titoli di precedenza.
4. Gli elenchi redatti sono pubblicati all'albo dell'Ufficio competente ogni anno scolastico ed hanno carattere definitivo. Il Provveditore agli studi e il Direttore di Conservatorio o Accademia possono apportarvi, d'ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazione degli interessati, da proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione, ovvero effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3, comma 8.
5. L'ufficio scolastico comunica il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro ai richiedenti ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 662/96, nei casi in cui l'attività di lavoro autonomo o, subordinato comporti un conflitto di interessi con l'Amministrazione; in tali casi la decisione dell'ufficio è adottata con provvedimento motivato.
Art. 6
Contingente di posti a tempo parziale
1. Ai fini dell'accoglimento delle domande presentate, gli uffici determinano, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno come segue:
o fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale;
o fino al completo riassorbimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/89, delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguito di revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico di cui all'art. 162, comma 3, del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297;
2. Gli Uffici che assumono in esame le richieste dovranno comunicare al Sistema Informativo del Ministero un riepilogo numerico delle richieste accolte, distinte per tipologia di personale.
Art. 7
Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente
1. In considerazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.P.C.M. n. 117/89 e dall'art. 46, 3° comma del C.C.N.L. non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Al fine di consentire, comunque, la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. In ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate, con riferimento all'orario settimanale dello specifico insegnamento nelle classi medesime. Per la scuola elementare l'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 41 del richiamato C.C.N.L., e, per la scuola media, lo svolgimento delle attività contemplate dall'articolo 1 del D.M. 22 luglio 1983, relativo alla istituzione delle classi a tempo prolungato.
2. In sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale).
La prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I relativi rapporti di lavoro nei singoli ordini e gradi di scuola vengono regolati secondo le modalità indicate ai commi precedenti.
3. Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l'applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
4. Per la scuola elementare i direttori didattici, nella procedura di assegnazione degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli ambiti disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di garantire l'unicità dell'insegnante, ove prevista, nonché l'unitarietà degli ambiti nell'intervento formativo.
5. I docenti di scuola secondaria di I grado con rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all'orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell'attività didattica.
6. La realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l'articolazione oraria delle cattedre nell'ambito dell'organizzazione didattica delle scuole garantendo, secondo quanto stabilito dall'art. 46 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
7. Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.
8. L'insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della prestazione dell'insegnante.
Pertanto, i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
Art. 8
Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale educativo
1. Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all'attività educativa. La prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere programmata in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 6 dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. A) del C.C.N.L. del comparto scuola.
2. Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. L'articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell'anno è autorizzata, dal Provveditore agli studi, sulla base dell'esistenza delle condizioni contemplate, per analoga fattispecie, al precedente articolo 7, comma 2.
Art. 9
Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale A.T.A.
1. Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, comporta, di norma, una prestazione di servizio non inferiore a 18 ore settimanali.
2. Ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L. nel quadro delle peculiari necessità organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità giornaliera dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
3. L'articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell'anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 52 del C.C.N.L., in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
Art. 10
Costituzione rapporti a tempo parziale e utilizzazione posti residui
1. Verificate per ciascuna classe di concorso a cattedre, posto di sostegno, profilo professionale o ruolo educativo, le possibilità di accoglimento delle domande di prestazione di servizio a tempo parziale secondo i limiti percentuali precedentemente indicati, il Provveditore agli studi e il Direttore di conservatorio o accademia dispongono, con contratti individuali, la costituzione di rapporti di servizio a tempo parziale nei riguardi del personale utilmente collocato nell'apposito elenco. Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico.
2. Le ore residue di insegnamento, resesi disponibili a seguito della costituzione di posti a tempo parziale, vengono utilizzate per le operazioni, di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, previste dalle vigenti disposizioni. Esaurite le predette operazioni relative ai docenti di ruolo, l'eventuale disponibilità residua sarà utilizzata per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
3. Relativamente al personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, la costituzione, in una medesima istituzione scolastica, di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso ruolo educativo o profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, della cui disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Secondo il medesimo principio, i posti così ricostituiti, rimasti vacanti dopo le operazioni predette, saranno disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale a tempo pieno. Le disponibilità di posti con prestazione di servizio a tempo parziale saranno utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, di corrispondente tipologia.
Art. 11
Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Art. 12
Esami di maturità
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di maturità. In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di tale incarico, eventualmente comprensivo dell'ulteriore nomina in qualità di docente aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono, altresì, essere nominati, a domanda, componenti nelle commissioni degli esami di maturità. Per tutto il periodo relativo alla nomina in questione, i predetti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Ai docenti di cui al presente articolo vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 13
Norma di rinvio
Per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, le attività aggiuntive e la fruizione dei benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, si fa rinvio agli articoli 46 e 52 del C.C.N.L.
Art. 14
Personale collocato a riposo
1. Il personale della scuola che viene collocato a riposo per anzianità di servizio può richiedere, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale contemplato dalla legge 28.12.96 n. 662, art. 1 comma 187, il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché in possesso dei requisiti previsti dal richiamato decreto interministeriale.
2. Per l'anno scolastico 1997-98 il personale di cui al presente articolo potrà richiedere il mantenimento in servizio di cui al comma 1 sempreché il decreto interministeriale richiamato allo stesso comma sia emanato entro la data dell'8 agosto 1997. La relativa domanda, da redigere secondo le modalità contenute al precedente articolo 3, integrate dall'indicazione della decorrenza del collocamento a riposo per anzianità di servizio, deve essere inoltrata, direttamente al Provveditore agli studi della provincia di ultima titolarità, entro 15 giorni dall'emanazione del citato decreto.
3. Limitatamente all'anno scolastico 1997-98, l'assegnazione delle sedi al personale di cui al presente articolo deve essere effettuata sulla base delle disponibilità che i Provveditori agli studi andranno ad individuare non prima della fase delle utilizzazioni.
4. Per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza e le attività aggiuntive, si fa rinvio alla summenzionata legge 662/96, nonché a quanto sarà in proposito disciplinato dal decreto interministeriale più volte richiamato nel presente articolo.
Art. 15
Norma transitoria
Per l'anno scolastico 1997-1998 la data di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro è fissata al 23 agosto per tutto il personale.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
L.BERLINGUER
(Trainito)