Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
O.M. n. 39
Prot. n. 464
del 1° Aprile 2004
VISTO il D.L.vo
16.4.1994, n. 297 ed, in particolare l’art. 477;
VISTA la Legge
15.5.1997, n. 127;
VISTA la Legge
23.11.1998, n. 407;
VISTA la Legge
17.8.1999, n. 288;
VISTA la Legge
12.3.1999, n. 68;
VISTA la Legge
8.3.2000, n. 53;
VISTO il D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la Legge
28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art. 22, comma
11;
VISTA la Legge
18.6.2002, n. 136;
VISTO il Decreto
legge 25.9.2002, n. 212, convertito nella Legge 22.11.2002, n.
268, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);
VISTA la Legge
28.3.2003, n. 53;
VISTO il D.P.R.
11.8.2003, n. 319;
VISTA l’O.M. n. 44
del 17.4.2002, registrata alla Corte dei Conti l’11.6.2002, reg. 3
fg. 221, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza
negli istituti di istruzione elementare, media e superiore;
VISTO il C.C.N.L.,
comparto scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;
VISTA la Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione pubblica n. 2/2003 del 14.11.2003, pubblicata nella G.U.
- Serie generale - n. 283 del 5.12.2003;
VISTO l’art. 29
del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che ha innovato
i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento dei dirigenti scolastici;
VISTO in
particolare il comma 5 ultimo periodo del succitato art. 29 che
dispone che dall’anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per
dirigenti scolastici non sono più conferiti incarichi di
presidenza;
CONSIDERATO che si
è ancora in attesa dell’autorizzazione all’avvio della procedura
concorsuale relativa al corso-concorso ordinario per il
reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all’art. 29, comma 1,
del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e all’art.
22, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che costituisce parte
dell’intera tornata concorsuale delineata dall’art. 22 della
citata Legge n. 448;
CONSIDERATO che,
per effetto del mutato quadro normativo occorre modificare in
un’ottica transitoria i previgenti criteri attributivi degli
incarichi di presidenza, adeguando i requisiti già previsti
dall’art. 477 del D.lgs. n. 297/94 a quelli di cui agli artt. 25 e
29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il
richiamato carattere transitorio dell’istituto giuridico in esame
non modifica la natura di incarico riservato al personale docente
appartenente ai ruoli provinciali, ai sensi dell’art. 398, comma
2, del D.lgs. n. 297/1994, implicitamente confermata dall’art. 22,
comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448 e che, pertanto, va
mantenuta la configurazione provinciale delle graduatorie degli
incarichi di presidenza;
ORDINA
L’O.M.
17.4.2002, n. 44, citata in premessa, viene annullata e sostituita
dalla presente ordinanza.
Art. 1
1.
Gli
incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente e fino
all’anno scolastico successivo alla data di approvazione della
prima graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.
30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e dell’art. 22 della
Legge 28.12.2001 n.448, dalle disposizioni che seguono, fatte
salve eventuali successive modificazioni.
Ai sensi dell’art.
22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del
conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione del primo
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n. 165/2001 e
successive modificazioni, sono utilizzate fino all’approvazione
delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso corso-concorso,
con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla
presente ordinanza.
2. Le disposizioni
contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate
dagli Uffici scolastici - Centri servizi amministrativi (ex
Provveditorati agli Studi), mediante affissione all’albo il 22
aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e INTRANET.
Art. 2
1.
Gli
incarichi di presidenza, di durata annuale, sono conferiti a
domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato, sulla base di apposite graduatorie provinciali
distintamente formate dagli Uffici scolastici regionali - Centri
servizi amministrativi per il settore formativo della scuola
primaria e secondaria di I grado, della scuola secondaria
superiore e degli istituti educativi.
2. Per le scuole
in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere
formate apposite graduatorie.
Art. 3
1.
Per ciascun
settore formativo sono compilate due distinte graduatorie nelle
quali sono rispettivamente inclusi:
a)
docenti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti
di direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei
convitti nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati
femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo
settore formativo al cui incarico di presidenza aspirano.
b) docenti con
contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di incarico di
presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001
e successive modificazioni per partecipare al corso concorso a
posti di dirigente scolastico nelle scuole e negli istituti del
medesimo settore formativo di quello al cui incarico di presidenza
aspirano. Ai fini del computo del settennio é preso in
considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180
giorni per ciascun anno scolastico, nonché i servizi equiparati
dalla legge come servizi di istituto nella scuola.
Ove i sette anni
di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il
settore formativo di inclusione in graduatoria è quello ove
l’aspirante ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di
anni di servizio in più settori formativi per un periodo inferiore
ai sette anni in ciascun settore formativo, l’aspirante deve
indicare il settore formativo del ruolo di appartenenza all’atto
della presentazione della domanda. Il settore formativo per gli
insegnanti della scuola dell’infanzia è quello relativo alla
scuola primaria e secondaria di I grado.
Sono altresì
inclusi i docenti che pur appartenendo ai ruoli di un settore
formativo diverso da quello in cui è maturato il servizio di
preside incaricato, richiedano la conferma dell’incarico al quale
gli stessi abbiano potuto accedere, nell’anno scolastico corrente,
in virtù dei requisiti previsti dalla previgente disciplina di cui
all’O.M. n. 44 del 7 aprile 2002.
Quanto sopra in
relazione alla duplice esigenza, nell’attuale fase transitoria, di
assicurare le legittime aspettative scaturenti da un servizio già
maturato in base alla normativa all’epoca vigente e di tutelare
l’interesse pubblico alla continuità nello svolgimento della
funzione direttiva nelle scuole interessate e alla promozione
delle competenze maturate.
2.
Gli
aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio
complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella
annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza e
con l’indicazione dell’eventuale diritto a riserva di posti.
3. E' riconosciuta
una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli
aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino
in una delle seguenti condizioni:
1)
non
vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge
28.3.1991 n. 120;
2)
portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992
richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha
bisogno di particolari cure continuative;
3)
appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7
dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del
D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge
portatore di handicap.
Viene, altresì,
riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti
che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art. 4
1. Le graduatorie
provinciali sono compilate da una commissione nominata dal
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
composta da un dirigente scolastico, con contratto a tempo
indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un
docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato
dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le graduatorie,
approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
o suo delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.
3. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie
ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della
provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un
apposito avviso all’albo dell’istituto.
4. Ai sensi
dell’art. 5 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data
24.7.2003, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
o suo delegato, prima della formazione delle graduatorie, fornisce
alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla
situazione degli organici delle presidenze della relativa
provincia e delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative
per l’assunzione del personale a tempo determinato.
Art. 5
1. Il dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca
gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite
graduatorie provinciali, invitandoli a scegliere la scuola in cui
desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento
della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla
convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. Il dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
conferisce gli incarichi di presidenza, seguendo l'ordine di
graduatoria e tenendo conto delle riserve dei posti di cui alla
legge n. 68 del 12.3.1998 (All. A) e alla C.P.C.M., Dipartimento
della Funzione pubblica n. 2/2003 del 14.11.2003, per tutti i
posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano
vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1°
settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.
3.
Ai
fini dell’assegnazione della sede si terrà conto delle preferenze
espresse.
4.
Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di
presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno
scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci
punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di
valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili
rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza
di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per
esigenze di continuità di direzione, nell’incarico ricoperto nel
corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della
presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza
avviene secondo il turno di nomina.
5.
Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che
abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di
presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario
procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno
precedente.
6.
Nel
caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche,
realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della rete
scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più
aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza negli
istituti unificati, viene conferita per incarico all'aspirante
che abbia riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà
per l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei predetti
istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di
istituti di diverso settore formativo.
7.
I
docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per
delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze
espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da
questi ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, conferisce la nomina in altre
scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di
non gradire incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.
8.
Non
si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che
hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno
scolastico.
9.
L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs.
n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di
presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato
trasferito.
10.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato
motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le
nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a
nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera
b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la
graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso
articolo.
12.
La
sede di direzione che si renda vacante o disponibile nel corso
dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita
per incarico a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola
interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al
precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.
In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato nomina un docente
con contratto a tempo indeterminato, in possesso di laurea o
titolo equiparato, in servizio nella scuola, nel seguente ordine:
1) il
collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico
ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e
successive modificazioni;
2)
un
collaboratore del dirigente scolastico;
3) un altro
docente tenendo presente l’anzianità di servizio.
13.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un
periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di
riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro
dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area della
dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.
14.
In
caso di comprovata impossibilità del conferimento dell’incarico di
reggenza ad un dirigente scolastico, le funzioni direttive sono
svolte dal collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente
scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001
e successive modificazioni.
15.
Gli
incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri
di economicità e di efficienza.
16.
In
caso di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo
inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento
di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore
con compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai sensi
dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni.
17.
Non
si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti
che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla
censura e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi
cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di
custodia cautelare.
18.
Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, per gravi e documentati motivi, sentito il parere della
commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con
provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può
disporre la nomina in sede diversa da quella in cui l’interessato
avrebbe avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca
dell’incarico di presidenza.
19.
Le
nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.
Art. 6
1. Gli aspiranti
ad un incarico di presidenza debbono presentare domanda, in carta
semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente
all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento
della presentazione della domanda.
2.
Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra
in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità
possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico
di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente
ordinanza, venga trasmessa all’Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi della provincia per la quale hanno
ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di
cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le
sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta
pervenire, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
all'albo dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi
amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale docente,
all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della provincia di titolarità, che provvede immediatamente a
trasmettere l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di
presidenza dell’interessato con la prevista documentazione
all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra.
3.
Gli
aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali
sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti
d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata
nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside
incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.
4.
Non
sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo
triennio di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano
riportato qualifiche inferiori ad “ottimo”.
5.
Coloro i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie, avendo
i requisiti per essere inclusi in più settori formativi, debbono
presentare distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse.
In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande
presentate allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi con l'indicazione dell'ordine di
preferenza per ciascun settore formativo. L’ordine di preferenza
per i singoli settori formativi deve essere identico in tutte le
domande.
6.
Ove
il docente non produca distinte domande per l'inclusione in
ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento
alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della
domanda di inclusione nella graduatoria relativa al settore
formativo in cui il docente medesimo è titolare all'atto della
scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in
cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di
preferenza i singoli settori formativi per i quali aspira ad
incarico, le preferenze si considerano come non espresse.
7.
Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni
graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino
essere nominati.
8.
Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione, del diritto alla riserva dei posti e dei
titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.
9.
Si
può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di
incarico di presidenza presentata allo stesso Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi nell’anno precedente
nonché ad altri documenti che risultano già in possesso dello
stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e
l'occasione di presentazione dei medesimi documenti.
10.
I
titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche
mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità;
non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione
medica.
11.
Gli
aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far
valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono
produrre idonea documentazione.
12.
Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della
legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle
Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della
legge medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33
della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di
gravità.
13.
Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con
modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via
provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione
rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in
servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.
Per le persone
bisognose di cure continuative, dalle certificazioni dovrà
necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto
nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
14.
La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei
90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
15.
Tale
accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1
della legge 15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge
n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio
presso le Aziende Sanitarie Locali.
16.
Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art.
33 della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A)
Il
rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione,
di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante
presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di
affidamento o di adozione;
B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del
soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
17.
L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà
inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto
ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza
continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto,
l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale
assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessuno altro
membro del nucleo familiare in questione si avvalga della
precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto
handicappato.
18.
Nel
caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a
tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato,
deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla
competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
19.
La
particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve
avere carattere permanente.
20.
Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte
contestualmente alla domanda.
21.
Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno
determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui
all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di
comunicare tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici
scolastici regionali o loro delegati la cessazione delle
condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle
operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.
22.
Nel
caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati
l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla
legge, a revocare l'incarico di presidenza.
23.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo
comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
24.
Nel
caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli
allegati ad una delle domande di incarico.
25.
La
nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del
nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.
26.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla
sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.
Art. 7
1.
In
caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti
articoli, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato nomina, tra i docenti in servizio nella provincia e
nell'ordine:
1) un docente con
contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o
istituti dello stesso settore formativo, incaricato della
presidenza nell’anno scolastico precedente (sarà data la
preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato
in qualità di preside incaricato);
2) un docente con
contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola o
istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato;
3) un docente con
contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole o
istituti, in possesso di laurea o titolo equiparato.
2.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e
3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui
all’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ma
sarà data la precedenza all’aspirante che abbia i requisiti
stessi.
Art. 8
1.
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro
dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2.
I
dirigenti degli Uffici scolastici regionali procederanno alle
eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La
presente ordinanza, che annulla e sostituisce l’O.M. n. 44 del
17.4.2002, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione.
Roma, 1° aprile
2004
IL MINISTRO
F.to
Letizia Moratti
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
Titoli valutabili per
gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di cui alla lettera
a) dell’art. 3.
Per l’inclusione
nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a
posti di direttore didattico o di preside o di rettore o vice
rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili
nelle scuole o istituti del medesimo tipo (appartenenti allo
stesso settore formativo) di quello al cui incarico si aspira
viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva
(voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel concorso
rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di
merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più
favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15
per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati
solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti
dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per l’ultimo concorso di cui ai suddetti posti direttivi
cui l’interessato ha partecipato.
B)
Titoli valutabili per
gli aspiranti all’inclusione in entrambe le graduatorie.
1)
Titoli di servizio
Si valutano
soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno
scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non
continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico in
corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a
tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla
valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva
assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera
di docente, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.
Ove di fatto venga
prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di
titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E’ valutabile il
servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a)
per ogni anno di
servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con
contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di
punti 45 (1);
b)
per
ogni anno di incarico di presidenza, punti 20 (2);
c)
per
ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del
direttore didattico o del preside con funzioni vicarie o
addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o
direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti 5
(1) (3) (4);
d)
per
ogni anno di incarico di collaboratore del direttore didattico o
del preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3
(1);
e)
per
ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta
esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati
consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità
giuridica, punti 2 (11);
f)
per
ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio
direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o d’istituto,
del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la
valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1 (11);
g)
per
richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa
scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico
nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5);
h)
per
ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni
obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;
I punteggi di cui
alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e h) sono attribuiti
anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla
nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati
punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso
anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne
quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per
l’incarico di collaboratore del direttore didattico o del preside
e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente,
cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è
cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza,
di cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta
Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del
Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e)
ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2)
Titoli di studio e di cultura
a)
laurea o titolo
equiparato (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che
consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente
ordinanza:
con voti 110 su
110 e la lode, punti 5;
con voti 110 su
110, punti 4;
con voti da 99 a
109 su 110, punti 3;
con voti da 90 a
98 su 110, punti 2;
per ogni altra
laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di
Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto
Superiore di Educazione fisica, punti 3;
b)
per ogni diploma di
specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista
dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi
compresi gli istituti di educazione
fisica
statali o pareggiati,
nell’ambito delle
scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente.
per ogni diploma:
punti 3 (7);
c)
per ogni corso di
perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un
anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o
nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente,
per ogni corso:
punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7);
d)
per ogni inclusione
interna nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi
compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di storia
dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,
punti 3 (8);
e)
inclusione in
graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a
cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o
artistica, in scuole o istituti di istruzione primaria o
secondaria di primo grado
punti 2 (9);
f)
inclusione in
graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a
professori di scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria
di primo e secondo grado e artistica, punti 2 (10);
g)
inclusione in
graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi di settore
formativo diverso da quello al cui incarico si aspira, punti 10;
h)
inclusione in
graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di
ispettore tecnico, punti 10;
i)
idoneità in concorso
universitario o libera docenza, punti 5;
l) incarichi di
insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli
I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di
diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle
università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per
ogni anno.
C)
Detrazioni
Per ogni sanzione
disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non
sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D)
Preferenze
in caso di parità di merito
In caso di parità
di punteggio è preferito il candidato più giovane d’età.
_______________________________
NOTE
(1)
I
servizi prestati in istituti o scuole di settore formativo diverso
vengono valutati la metà. Il punteggio previsto dalla lettera a) è
attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a tempo
indeterminato prestato quale assistente negli istituti di
istruzione artistica, limitatamente al settore formativo
comprendente detti istituti.
(2)
Per i
periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni
30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15
giorni.
(3)
E’
attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di
scuole coordinate di istituto professionale e al collaboratore con
funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180
giorni anche non continuativi il preside o il direttore didattico
assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno
attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non
continuativi e per la frazione residua superiore a 15 giorni. Ai
collaboratori con funzioni vicarie di circoli didattici dati in
reggenza sono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni anno. La
sostituzione del preside o del direttore didattico titolare in
congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.
(4)
Lo
stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della
vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.
(5)
L’insegnante
che chiede la conferma dell’incarico per avere titolo
all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo posto
delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la
scuola o l’istituto di cui è preside o di direttore didattico
incaricato nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti
per la conferma concorrono a determinare il punteggio complessivo
in base al quale l’interessato è collocato nella graduatoria cui
si riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6)
Il
diploma di Accademia di Belle Arti, ai fini dell’accesso alle
graduatorie, deve essere congiunto al diploma di maturità
artistica o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti diplomi,
che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati
al diploma di A.A.BB. AA.
(7)
Vanno
riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle
università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento
rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R.
162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi
previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato,
nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di
prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge
341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli
attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari
previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano
conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse
caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima
biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli
anni e un esame finale).
(8)
Il
punteggio va attribuito per il settore formativo comprendente i
licei artistici e gli istituti d’arte.
(9)
Il
punteggio è attribuito una sola volta per ciascuna classe di
concorso, mentre si cumula ove afferente a classi di concorso
diverse.
(10)
Per gli
insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di
merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente
all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella
legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.
(11) Il servizio è
valutato solo se prestato in qualità di rappresentante della
componente docente, in quanto costituisce titolo di servizio.
ALLEGATO A
RISERVE
Codice |
Descrizione |
A |
Superstiti di
vittime del dovere / Invalidi o familiari degli invalidi
o deceduti per
azioni terroristiche |
B |
Invalido di
guerra |
C |
Invalido
civile di guerra o profugo |
D |
Invalido per
servizio |
E |
Invalido per
lavoro o equiparati |
M |
Orfano o
vedova di guerra, per servizio per lavoro |
N |
Invalido
civile |
P |
Sordomuto |
|