Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ordinanza
Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35
Istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare,
l'art.205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica
Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria
ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997,
n.425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO il Regolamento emanato con
D.P.R.23/7/98, n.323, recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con
D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei
criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella
Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001,
n.448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che,
all’art.22, comma 7, introduce modifiche all’art.4 della legge
10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M., concernente
le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2002-2003;
VISTO il D.M. n.429 in data
20.11.2000, concernente le "caratteristiche formali generali della
terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98,
concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001
"regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui
criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore", limitatamente
alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
VISTO il D.M. n.10 del 30/1/2003
" Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni
d’esame.";
VISTO il D.M. 13-1-2003,n.3,
concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare
in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49,
concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che
danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.11 del 30-1-2003
"Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2002/2003;
VISTO il D.M.n.2 del 13-1-2003
con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda
prova scritta;
VISTO il D.M.n.4 del 14-1-2003
"Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
Numero dei componenti le commissioni d’esame.";
VISTA la C.M. n.22 del 19-2-2003,
sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno
scolastico 2002-2003;
VISTA la C.M. n.261 del
22.11.2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo
30-7-1999, n.300 "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 6-11-2000, n.347,
con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica istruzione;
VISTO il D.M. 30-1-2001,
concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis,
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22,
della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.28.12.2000, n. 445
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale
10-5-2002,n.51 sul calendario scolastico per l'anno scolastico
2002/2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.
62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258,
recante, tra l’altro, norme relative alla trasformazione del
C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Sistema
dell’Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000,
n.313, concernente il regolamento di organizzazione dell’istituto
di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997,
registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1997, reg.001, f.268,
concernente norme transitorie per il passaggio al sistema di
formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed
elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001,
prot.n.9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico
– operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165
"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot.n.9680
"Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti"
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, per l'anno scolastico 2002/2003, ha inizio il
giorno 18 giugno 2002.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di
Stato:
a) gli alunni delle scuole
statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso
e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna
disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole
statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di
cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole
pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le
ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di
cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati
valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello
scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole
pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la
penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di
cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati
ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto
per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal
precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime
classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito
quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia.
Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di
leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva
prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di
essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria
nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello
successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli
esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio
finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime
classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano
usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la
votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami
purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la
domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per
merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di
Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e
dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma
di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a
quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno
di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i
candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore;
d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza
dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di
Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i
candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano
in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del
corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un
numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto
indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno
di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso,
i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo
di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal
comma 3;
d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza
dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
I candidati agli esami negli
istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c)
del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di
formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di
istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o
lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto;
in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in
un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata,
da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo
schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da
idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione
o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non
si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad
esaurimento.
4. E' consentito ai candidati
esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la
pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato
stessi. E' consentito, altresì, ai candidati esterni agli esami di
Stato di istituto tecnico per le attività sociali - indirizzo
dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione
che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni
precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). Il mancato
svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica
di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione
integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese
appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art.
7.
6. I candidati provenienti da
paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle
ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2,
lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui
all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,
di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione
almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di
candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti
da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di
Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella
stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso
corso di studio.
9. Non è consentito ripetere
esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già
sostenuti con esito positivo.
I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate
al successivo art.4, comma 7.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami di Stato
per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti
paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1,
lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede
d'esame è l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo
quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con
D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti
statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in
scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati
agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami
finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale,
per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli
istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o
nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami
di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli
Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di
carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261
del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza
deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.445/2000.
6. Il candidato che, per
situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia
diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale
un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
ai sensi del D.P.R.445/00 da cui risulti la situazione personale
che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale
ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne,
la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.
7. I candidati esterni possono
sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura.
In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo
sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede
d’esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad
indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica
sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio"
dell’istruzione tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla
C.M.n.261 del 22-11-2000.
8. Negli istituti che attuano
sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite"
(dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite"
dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare,
nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico
trasmette al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti,
le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità
di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente
scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai
candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla
ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi
terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati
assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento
degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla
presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non
terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami
preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine,
il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di
acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai
candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di
dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività
Sociali valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata
circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al
precedente comma 10, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni,
procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i
dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri
Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile
assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia,
secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in
eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di
province vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del
numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea
distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa
far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma
11, lettere a) e b), il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o
scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi
compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale
situazione:
·
il Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
·
i candidati esterni
rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state
presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento
all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al
documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.6
della presente O.M.;
·
i commissari sono
designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le
domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate
nell'art.10 della presente Ordinanza e prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello
stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con
gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In
quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in
supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale
ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle
commissioni degli esami di Stato;
·
per gli esami
preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte
le domande procede alla costituzione di apposite commissioni
d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e,
se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti.
Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti
dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa
intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari
designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di
assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare
anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la
retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli
esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente
scolastico dell’istituto sede d'esame;
·
il rilascio della
certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o
dell’Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto
domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione
degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al
comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei
commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami
preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni
agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli
Istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le
indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai
precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le
domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da
uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad
un’unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma -
secondo alinea.
16. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione
delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati
degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le
commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le
suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove
scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti
in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda
di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle
commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame
stabilite per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono
aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato
entro il termine del 30 novembre 2002 previsto dal Regolamento,
fatta salva, limitatamente al corrente anno scolastico,
l’eccezione prevista dalla C.M. n.23 del 20-2-2003. La domanda
deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed
elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e
dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi del D.P.R .n. 445/00, atta a comprovare il possesso, da
parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui
all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì, della
ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati
esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4
della C.M. n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle
esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai
candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art.3,
comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze
stesse risultino in corso alla data di scadenza della
presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il
31.5. 2003.
3. Fermo restando quanto previsto
all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono
essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei
candidati esterni possono essere prese in considerazione
esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi
che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro
il termine del 31 gennaio 2003, previsto dal Regolamento. I
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno
immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno
della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata
nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia
costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso
deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva
presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati
interni di cui all'art.2, comma 2, devono essere presentate al
proprio Istituto entro il 31 gennaio 2003.
7. Per i candidati interni che
abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo
il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31
gennaio è differito al 20 marzo 2003.
8. L'accertamento del possesso da
parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è di
competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame,
che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle
domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove
necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione
agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere
presentate al competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa
Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale può prendere
in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30
novembre 2002.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe
dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione
educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di
classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli
esami.
3. Per quanto concerne gli
istituti professionali, tenuto conto della particolare
organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel
curricolo una terza area professionalizzante che si realizza
mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale
regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il
documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e
sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto
delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per
i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il
documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o
dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni
provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono
essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le
norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con
DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del
testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente
affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati
esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità
all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese
appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la
loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
successiva.
2. I candidati in possesso di
altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di
istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di
cui all'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in
possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso
di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e
sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già
seguito.
3. I candidati provenienti da
Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle
ipotesi previste dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d),
previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente
articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,
di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione
almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al
comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di
studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto
anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano
di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di
istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente
al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso
sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il
dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento
degli esami preliminari.
5. L'esame preliminare è
sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla
commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il
consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle
materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui
il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite
commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le
disposizioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico,
sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di
svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la
responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli
esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da
almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi
in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione
delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti
di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di
ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti
esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non
devono sostenere l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami
preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato,
vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di
istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito
dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione
all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe
o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art.4, comma 12,
come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma
11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di
Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in
sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti
disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad
ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al
Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole
discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e,
di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio
finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio,
in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene
conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11,
comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti
in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di
eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni
del corso di studi di cui all'art.2, comma 2, il credito
scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai
sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per
il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito
scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede
di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le
indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati
conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali
candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta
classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito
scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di
punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno
non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o
alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali,
i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico,
tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle
attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle
attività medesime.
6. L'attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.
Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di
corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di
20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del
Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno,
quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini
finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale
integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente
verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente
rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale
credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo
dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio
finale.
8. Il credito scolastico per i
candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo
le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del
Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art.13, comma 7
della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto
sede d'esame il giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a
seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati
ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non
hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il
credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per
l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di
promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti
per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per
il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di
promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per
tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per
promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base
ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le
indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati
non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di
risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito
scolastico è attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l'anno scolastico
2002/2003, valgono le disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale 24/2/2000, n.49.
2. La documentazione relativa ai
crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro
il 15.05. 2003 per consentirne l'esame e la valutazione da
parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai
sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di
attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari
inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere
opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali
crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli
esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico
2002/2003, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25
gennaio 2001,n.104, integrato, in applicazione dell’art. 22, comma
7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.10 del 30-1-2003,
concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare
ministeriale 19 febbraio 2003, n.22, sulla formazione delle
commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori
delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti
le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei
casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere
documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti
le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena
operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla
riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui
all'art.9 del citato D.M. n.10 del 30-1-2003.
4. Il personale utilizzabile per
le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di
lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno,
assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle
prove scritte.
5. Il commissario assente deve
essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle
operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento
delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le commissioni, operanti nella
stessa sede d’esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso
l'istituto cui sono state assegnate, il 16 giugno 2003 alle ore
8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle
classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate
alle classi dell’istituto statale o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua
assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la
composizione delle commissioni e la presenza dei commissari,
comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale se l’assenza riguarda
il Presidente e al Dirigente scolastico se l’assenza riguarda un
commissario.
3. Nella riunione plenaria, il
presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i
tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari
delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella
riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua
e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle
commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine
di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova,
per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione
degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il
Presidente medesimo provvede altresì a fissare le date di
svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei
risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì,
l’opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le
diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta,
sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a
quella dell’insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio
o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano
separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario
dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i
diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle
operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi
operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso
altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali
commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune
indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare
funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire
uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti
delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli
ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, procurando,
comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo
svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni
devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli
elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul
territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di
ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13
della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per
l'anno scolastico 2002/2003 è il seguente:
- prima prova scritta: 18
giugno 2003, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica
o scritto-grafica: 19 giugno 2003, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici
lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni
seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in
non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno
dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il
sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati
che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto
giorno.
- terza prova scritta: 23 giugno
2003: ciascuna commissione, entro il 21 giugno,
definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta,
in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art.6 della presente ordinanza. Nel caso di classi
abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per
la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle
commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione
all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non
va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto
della prova. La mattina del 23 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base
delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che
ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto
alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione
della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla
natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata
massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei
artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la
formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate
si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda
prova scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione
stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al
quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui
è stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni
di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte,
nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei
colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei
curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella
riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una
adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio,
anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma 4,
esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio
del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta,
invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità
stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il
titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di
progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio
al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei
colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i
candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio,
i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il
colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a
cinque.
12. Del diario dei colloqui, il
presidente delle commissioni dà notizia mediante affissione
all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta
suppletiva si svolge il 1 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova
scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio, alle
ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei
artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta
suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della
seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti,
proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal
caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei
colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché
impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al
termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le
commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento
della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del
punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti,
per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione
finale per ciascuna classe- commissione, sulla base di
criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e
con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità
da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt.15,
comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e
del colloquio.
16. Le operazioni intese alla
valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano
subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione,
tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del
presente articolo.
17. Quanto altro possa occorrere,
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza,
è stabilito dal presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente assicura la sua
presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e
coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori
delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni
stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto
scelto tra i commissari, al quale, tra l’altro, può affidare, il
giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce
dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva
riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere
presente in commissione durante le operazioni che richiedono
decisioni che vanno assunte dall’intera commissione.
2. Il presidente sceglie un
commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in
particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni
verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la
commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono
dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati
assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è
obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione
d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati
assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente
sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la
commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono
dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di
affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con
i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente
accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i
candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro
il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà
al necessario spostamento. Il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei
confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in
cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l’incarico o quali
commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e
eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in
esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché
la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare
esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli
esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di
usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con
allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli
elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai
crediti formativi;
d) copia dei verbali delle
operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e
motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono
di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito,
attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati
alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito;
f) per gli allievi che chiedono
di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di
leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima
classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni
sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito
dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio
di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai
candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di
cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali,
relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai
singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di
sperimentazione.
6. Il Presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili,
provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete,
ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei
relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le
prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a
regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il
termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la
commissione provvede, ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento,
a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei
punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti
formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il
tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i
criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo
candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a
verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli
eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è
pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della
prima prova scritta.
8. In sede di riunione
preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di
acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate
all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della
presente ordinanza.
9. In sede di riunione
preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i
criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta
se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della
prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi
dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in
riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri
di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento
del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16 della
presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
11.Nella stessa riunione, o in
riunioni successive, la commissione determina i criteri per
l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un
massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo
nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla struttura
tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al
fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della
seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli
occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali dati
saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di
apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della
data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la
comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da
parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe
centrali. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in
caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo
e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la
prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti
dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla
struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette
richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che
i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo
svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste
debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle
sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati
dovranno essere restituiti dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico –
operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
1. Per l'anno scolastico
2002/2003 valgono le disposizioni di cui al D.M. relativo alle
modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni
per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico
2002/2003.
2. Per l'anno scolastico
2002/2003, la seconda prova scritta degli esami di Stato
dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o
discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda
nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale
per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova
scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti
tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di
seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi
seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la
scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il
turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due
lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla
tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta
dalla commissione secondo le modalità di cui all'art.12, comma 7,
della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la
commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45
punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti
uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata
sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della
correzione della prima e della seconda prova scritta, possono
operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma
restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere
attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con
l'osservanza della procedura di cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione
delle prove scritte si concludono con la formulazione di una
proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di
ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi
dell’art.13, comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e non
sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota
su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto
proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga
la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e
procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più
approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato
conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da
parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere
l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art.13 del
Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi
assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto
finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei
punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle
prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna
classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal
computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di
ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il
punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in
un'unica soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non
possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un
argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di
progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato.
Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la
presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante
l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla
prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma
5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al
candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per
aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e
riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di
corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la
proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto
della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi
interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi
sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline
anche raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione
deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse
fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o
il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree
disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali,
la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche
delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone
di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio
giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio
inferiore a 22.
7. La commissione procede
alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi
relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel
quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono
successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza,
compreso il presidente, ai sensi dell’art.13, comma 1, secondo i
criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.13, comma
10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.
ART. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del
Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero
nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.
In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare
che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della
seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti
in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di
forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi
nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio,
previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In
casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità
dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle
modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto
un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano
possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono
elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il
riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi
all’albo dell’istituto.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di
malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di
famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino
nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è
data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12,
comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e
seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente
art.14.
2. Ai fini di cui sopra i
candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento
della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere
ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando
probante documentazione entro il giorno successivo a quello di
effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza
prova devono presentare probante documentazione entro il giorno
successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la
predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora
non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella
sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art.12,comma13,
i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1
possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita
sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta
deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli
interessati e al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui
al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di
effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre
che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi
motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi
da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della
commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel
corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia
impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le
prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso
debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba
essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il
completamento.
9. Qualora nello stesso istituto
operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive
appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali
e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle
commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare
gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati
sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza
prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza
tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame
nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame
riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve
descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della
commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e
nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame
si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e
alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di
tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è
assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione
d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al
credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato
è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio
massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente
integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art.13,
comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti
e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70
punti.
5. La commissione provvede, per
la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun
candidato, del modello di certificazione di cui al successivo
comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi
post-qualifica degli istituti professionali verranno
opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra
gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi
seguito".
6. Per l'anno scolastico
2002/2003, il modello di certificazione è quello di cui al D.M. n.3
del 13-1-2003.
7. Al termine degli esami, ove
sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione
può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati
che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle
commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della
chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14
del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale
istituito presso l’Istituto nazionale per la valutazione del
Sistema dell’Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate
copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a
conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta
dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui
al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento
degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal
presidente, va inviata al competente Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare
ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento
dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza
dei Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei
diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima
del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti
medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui
relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi
dell’art. 32 del D.P.R. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati
sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai
dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o
legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti
relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati
sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati
stessi, con il diploma originale.
13. In caso di smarrimento del
certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il
dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con
l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
14. In ogni caso valgono
disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della
documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è
pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata ai sensi
dell’art.12 - comma 4,della presente O.M., al termine dei lavori,
nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola
indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve
essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di
ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione
comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti
scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati,
con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le
veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle
richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato
che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso
dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla
presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico
stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che
verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del
diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge
7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per il
suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente
i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni
attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta
si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad
eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con
D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella
Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97,
n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova
scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98,
n. 52.
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento
dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli
adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche
deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le
strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata
alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
IL MINISTRO
MORATTI
ALLEGATO A)
Schema della dichiarazione di
lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione
professionale
DICHIARAZIONE
..l.. sottoscritt................................................................................................................
titolare-legale rappresentante
(1) della ditta
domiciliat in iscritt alla Camera
di commercio di n...........................
Dichiara
sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze m caso
di dichiarazione mendace, che .
I.. sig.....................................................
nat... a...........
(provincia di )
il
...................................residente a
(provincia
di....................................) è occupat...... presso
questa ditta con la qualifica (eventuale) di
..........................................................................................................................
L'assunzione è avvenuta il giorno
.......................................con:
1)nulla osta .............. n.
.............in data .........................dell'ufficio di
collocamento di
................................................................................................;
2) comunicazione di questa ditta
inviata in data.................................................
all'ufficio di collocamento di
.............................................
fino al
giorno..............................................................................................
Nel periodo sopra indicato il
lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Il lavoratore è iscritto al
n........ del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è
in possesso di libretto di lavoro n......
Sono stati effettuati i
versamenti dei contributi previdenziali.(2)
Si rilascia la presente
dichiarazione per uso scolastico.
Data,
Firma del titolare o del
rappresentante legale e timbro della ditta
....................................................
-----------
Cancellare la dizione che non
interessa
Oppure indicare il motivo del mancato versamento
ALLEGATO B)
Schema della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà dei candidati esterni agli
esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le
esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni (art.3, comma 3)
SCHEMA 1
l sottoscritt
.........................................,
nat a
....................................................................................................
il ..................., residente
in......................................................................
dichiara, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver
svolto attività lavorativa presso................................
con la qualifica di
....................... per il periodo
dal.................................al.................
In tale periodo il sottoscritto
ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non
esclusivamente esecutivo:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Data Firma
SCHEMA 2
l sottoscritt.........................................
nat a
...........................................residente in
..................................
dichiara, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver
effettuato esperienze di formazione professionale presso
.................................... ...........
con la qualifica
di...........................per il periodo dal .............al
....................................
Tale formazione ha riguardato la
seguente attività:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Data Firma |