DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ordinanza Ministeriale n. 21
(prot. n. 2392)
Roma, 9
febbraio 2004
Allegati
Modelli di verbale
Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli
esami di Stato di istruzione professionale
Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei
candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali
per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte
presso pubbliche amministrazioni
Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2003/2004.
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al
Ministro della Pubblica Istruzione (attualmente Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca) il potere di disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative
degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n. 323,
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato
"Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13,
recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7,
introduce modifiche all'art. 4 della legge 10.12.1997, n. 425;
VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in data 20.11.2000, concernente le
"caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della
prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la
costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione
delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di
Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore", limitatamente alle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate;
VISTO il
D.M. 9 febbraio 2004, n. 14
"Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni
d'esame.";
VISTO il
D.M. 9 febbraio 2004, n. 13,
concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare
in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
VISTO il
D.M. 9 febbraio 2004, n. 15
"Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTO il
D.M. n. 3 del 17 gennaio 2004
con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda
prova scritta;
VISTO il
D.M. n. 4 del 17 gennaio 2004
"Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni
d'esame.";
VISTA la
C.M. 9 febbraio 2004, n. 16,
sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno
scolastico 2003-2004;
VISTA la C.M. n. 261 del 22.11.2000, concernente i
candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.
191;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 4 agosto 2003 sul
calendario scolastico per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra
l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in
Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, concernente il
regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato
D.L.vo n. 258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei
Conti il 19 luglio 1997, reg. 001, f. 268, concernente norme
transitorie per il passaggio al sistema di formazione
universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente
la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami
di Stato;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche".
VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame di Stato
- Nulla osta per candidati esterni detenuti"
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1.
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico
2003/2004, ha inizio il giorno 16 giugno 2004.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1.
Sono ammessi all'esame di Stato:
a.
gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con
attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio
finale;
b.
gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c.
gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso
di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1
lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con
attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio
finale;
d.
gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un
corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma
1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle
abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2.
Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli
alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei
seguenti casi:
a.
abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per
la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto
decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina
dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle
esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b.
abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche
mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R.
445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla
relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere
l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per
essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per
effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
3.
Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di
sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione
per merito, per non aver riportato la votazione prescritta,
possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti agli
obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo
presentata per l'ammissione agli esami per merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1.
Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste
dal presente articolo coloro che:
a.
compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto
all'obbligo scolastico;
b.
siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da
almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'età;
c.
compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d.
siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale;
e.
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso
prima del 15 marzo.
2.
Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a.
compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente;
b.
siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o
di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata
del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c.
compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore,
compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d.
siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e
di licenza corrispondenti;
e.
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso
prima del 15 marzo.
3.
I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi
compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresì, di aver esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema
allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non
si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad
esaurimento.
4.
È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo,
i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non
abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli
esami di Stato stessi. È consentito, altresì, ai candidati esterni
agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali -
indirizzo dirigenti di comunità -, i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il
tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato,
a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio
relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). Il
mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della
pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione
integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5.
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche
riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione
Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al
superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6.
I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che
non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso
di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a),
c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a)
del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di
un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
7.
È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8.
Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che
abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi
altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
9.
Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
10.
I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami
di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni
indicate al successivo art. 4, comma 7.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1.
Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2.
Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3.
Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art.
362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297,
sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti
paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in
scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
4.
Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza
linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a
diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri
candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari
sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di
residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per
l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici
per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere
organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del
22.11.2000.
5.
Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo
le norme di cui al D.P.R. 445/2000.
6.
Il candidato che, per situazioni personali, dimori
stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della
residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a
presentare all'istituto statale o paritario un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da cui risulti la situazione personale che
giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale
ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne,
la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.
7.
I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i
candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale
prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad
indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica
sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio"
dell'istruzione tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla
C.M. n. 261 del 22-11-2000.
8.
Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di
solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche
coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda
di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui
programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per
i corsi ordinari.
9.
Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva
assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
10.
Ferma restando la possibilità di configurare commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con
soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresì a
trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale le domande presentate dai candidati esterni che
risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con
riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo
richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse
anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla
materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero
sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del
medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari
e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente
scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione
agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati
esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali
valgono le indicazioni di cui al par. 4 della citata circolare n.
261/2000.
11.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della
redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
a.
assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati,
le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della
provincia;
b.
qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto
o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera
a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello
stesso indirizzo di province vicine.
12.
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli
stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo
all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11,
lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o
scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi
compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale
situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede
alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati
esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al
quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento
e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai
sensi dell'art. 6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle
disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza e
prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e
non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso
tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di
assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia
stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la
retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i
commissari delle commissioni degli esami di Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli
anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati
e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo.
In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico
può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto
degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la
retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli
esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza
dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i
candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole
commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare
gli atti.
13.
La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto
previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione
delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle
situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di
dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività
sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000.
14.
Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale
sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
15.
I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la
limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea.
16.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori
della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura,
detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino
l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori
provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di
norma, nella sessione suppletiva.
17.
Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli
esami.
18.
I componenti esterni delle commissioni esaminatrici
svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i
candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.
I candidati esterni devono aver presentato la domanda di
partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2003 previsto dal Regolamento; termine che, coincidendo
con un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato al giorno
seguente. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di
ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento
dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei
requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda
deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento
delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS
valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M. n.
261/2000.
2.
La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami
negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella
relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e
di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso
alla data di scadenza della presentazione delle domande, può
essere perfezionata entro il 31 maggio 2004.
3.
Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le
domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un
solo istituto.
4.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono
essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi
di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e
sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2004,
previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
5.
Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per
comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare
sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione
della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la
domanda.
6.
Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma
2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31
gennaio 2004.
7.
Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza
delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15
marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo
2004.
8.
L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni
dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare
la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi
allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda.
9.
Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei
candidati detenuti devono essere presentate al competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta
del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche
eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2003.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1.
I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano,
entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
2.
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti
di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonchè ogni
altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai
fini dello svolgimento degli esami.
3.
Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto
conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica
che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che
si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso
aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul
profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in
essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame
terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova
ed al colloquio.
4.
Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni
provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5.
Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e
degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98.
6.
Prima della elaborazione del testo definitivo del
documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
7.
Il documento è immediatamente affisso all'albo
dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque
ne abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1.
L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano
conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione
Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare,
attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e
orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
successiva.
2.
I candidati in possesso di altro titolo conseguito al
termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di
durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d)
e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o
idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono
l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma
non coincidenti con quelle del corso già seguito.
3.
I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che
non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso
di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2,
lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma
1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.
3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero
di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
4.
La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei
confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto
agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata
sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere
l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata
quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio
finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di
svolgimento degli esami preliminari.
5.
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e,
comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio
della classe collegata alla commissione alla quale il candidato
esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario,
è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni
precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati
comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli
candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 12.
6.
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7.
Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio
di classe può svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso
quello che la presiede.
8.
Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
9.
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si
tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e
debitamente documentati.
10.
I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso
di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
11.
L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità
all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria
superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad
una delle classi precedenti l'ultima.
12.
Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1.
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da
effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno,
sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da
attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala
decimale di valutazione.
2.
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli
elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento,
con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la
media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di
scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
seguiti dai docenti.
3.
Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui
all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal
Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5
del Regolamento.
4.
Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo
anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è
attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale
dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei
casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per
promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a
suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le
indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima
classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla
frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di
maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di
classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o
idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.
5.
Negli istituti professionali, i consigli di classe,
nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della
valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare
quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
6.
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a
norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio
complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei
punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti.
Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente
motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle
situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7.
Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni
alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti
conseguiti in sede di scrutinio finale.
8.
Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito
dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11,
commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura
di cui all'art. 13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è
pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della
prima prova scritta.
9.
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o
di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei
all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non
devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il
penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità
alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo
anno.
10.
Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il
terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il
credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai
risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le
indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le
indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati
conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della
Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in
possesso né di promozione, né di idoneità, né di risultati
conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1.
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di
cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve
pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2004 per
consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi
competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le
modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte
presso pubbliche amministrazioni.
3.
Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati esterni devono essere opportunamente informati perché
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della
data fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1.
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di
cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in
applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal
D.M. 9 febbraio 2004, n. 14, concernente i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le
istruzioni di cui alla circolare ministeriale 9 febbraio 2004, n.
16, sulla formazione delle commissioni.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1.
La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di
Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
2.
Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
3.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si
rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle
commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9
del citato D.M. n. 14 del 9 febbraio 2004.
4.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con
esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve
e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio
fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio
nei giorni delle prove scritte.
5.
Il commissario assente deve essere tempestivamente
sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei
casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1.
Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state
assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30. Alla riunione
partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole
legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi
dell'istituto statale o paritario medesimo.
2.
Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano
di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e
la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al
Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
3.
Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di
effettuazione delle riunioni preliminari delle singole
commissioni.
4.
Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti
di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti
organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in
particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le
commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da
realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente
medesimo provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli
scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la
pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l'opportunità di
procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse
commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella
dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio
o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano
separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario
dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i
diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle
operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi
operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso
altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali
commissari, i medesimi docenti.
5.
Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in
particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di
valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono
riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza
sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale operazione
non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In
ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio
della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza
alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli
ispettori tecnici.
6.
La riunione preliminare di ciascuna commissione è
finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente
Ordinanza.
7.
Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2003/2004 è
il seguente:
·
prima prova
scritta: 16 giugno 2004, ore 8:30;
·
seconda prova
scritta, grafica o scritto-grafica: 17 giugno 2004, ore 8:30.
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda
prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera
indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte,
la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più
di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta
prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa
per i soli candidati che per motivi di culto non intendono
proseguire l'esame in detto giorno.
·
terza prova
scritta: 21 giugno 2004: ciascuna commissione, entro il 19 giugno,
definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta,
in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate
le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per
la classe di istituto statale o paritario e per la classe di
istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il
Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario
d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto
o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data
alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La
mattina del 21 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento
quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente
il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente
deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o
alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura
della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla
complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della
prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova
può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle
singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova,
la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di
cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il
giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il
giorno seguente.
8.
Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in
conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle
operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove
scritte.
9.
La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna
commissione, al termine delle operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 15, comma 8.
10.
Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa
l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in
prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La
commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle
operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto
stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai
candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il
giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando
anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla
commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare
l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma
multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi
dell'art. 5, comma 7, del Regolamento.
11.
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per
primi, in base a sorteggio, i candidati interni e,
successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12.
Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13.
La prima prova scritta suppletiva si svolge il 30 giugno
2004, alle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva nel
giorno successivo, 1 luglio 2004, alle ore 8:30, con eventuale
prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo
giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta
suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse
continuano il lunedì successivo.
14.
L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive,
avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte
suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio
sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui
interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15.
L'eventuale integrazione del punteggio complessivo
conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti,
è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente
stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua
motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono
quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt. 15, comma 7 e
16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del
colloquio.
16.
Le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto
disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
17.
Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal
presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1.
Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame,
con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di
esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la
funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna
commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al
quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova
scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura
ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente
deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le
operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera
commissione.
2.
Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di
ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella
verbalizzazione di tutte le commissioni.
3.
Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano
istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa.
Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente
della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o
più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4.
Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero
di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono
presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale,
di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo
presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in
cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali
commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le
dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5.
Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle
successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti
relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata
dagli altri candidati. In particolare esamina:
a.
elenco dei candidati;
b.
domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di
quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di
cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia
possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello
svolgimento dell'esame;
c.
certificazioni relative ai crediti formativi;
d.
copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8,
relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e.
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di
promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole
materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
f.
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva,
attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe
con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g.
per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h.
documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
i.
documentazione relativa ai candidati in situazione di
handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
j.
per le classi sperimentali, relazione informativa sulle
attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed
il relativo progetto di sperimentazione.
6.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame
della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione
al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925,
n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a
regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il
termine di adempimento.
7.
Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi
degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di
attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la
commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con
adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo
al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito
delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di
esame il giorno della prima prova scritta.
8.
In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce
il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da
parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui
all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza.
9.
In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive,
la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione
delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per
procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per
aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni
vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10.
Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la
commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di
valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio,
tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente
ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
11.
Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la
commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del
punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari
almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
devono confermare alla struttura tecnico-operativa di questo
Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i
testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto
dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema
informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali,
rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove
di esame.
2.
La predetta conferma, o la comunicazione di eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura
tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque
giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì,
fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza
tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale
fabbisogno dei plichi.
3.
I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta
suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico-operativa di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio
delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla
base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere
entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte
indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e
sul numero dei candidati interessati.
4.
I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le
motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
1.
Per l'anno scolastico 2003/2004 valgono le disposizioni di
cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n.
429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2003/2004.
2.
Per l'anno scolastico 2003/2004, la seconda prova scritta
degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio
non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo
criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della
seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli
istituti tecnici industriali.
3.
Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe
interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al
candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della
prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il
vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4.
La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le
modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza.
Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
5.
La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a
ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 10.
6.
Le commissioni, ai fini della correzione della prima e
della seconda prova scritta, possono operare per aree
disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la
responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere
attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con
l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.
7.
Le operazioni di correzione delle prove scritte si
concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in
numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi
sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il
presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti più
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta,
la commissione vota su proposte del presidente a partire dal
punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle
proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al
candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti
proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero
più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato
conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da
parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere
l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del
Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi
assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto
finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei
punteggi prevista.
8.
Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto
sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale
classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione
di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La
commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la
data fissata per il colloquio del candidato interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1.
Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione
temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere
il colloquio più candidati contemporaneamente.
2.
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in
forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le
esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei
candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche
con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo
deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in
conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su
argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline,
anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n.
358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto
o di altra questione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura
pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non
si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia
interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree
disciplinari.
4.
A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal
candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la
discussione degli elaborati delle prove scritte.
5.
Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
6.
La commissione d'esame dispone di 35 punti per la
valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non
può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
7.
La commissione procede alla formulazione di una proposta di
punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene
espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti
come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della
procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione
d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate
e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici
o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può
avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa
si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito
l'alunno durante l'anno scolastico.
2.
I testi della prima e della seconda prova scritta sono
trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove
vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3.
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16
della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare
un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal
calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto
conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio
di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4.
I candidati che hanno svolto un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al
rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I
testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla
base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per
detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove
differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei
tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1.
Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con
visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di
partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le
prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto
dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione
dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le
modalità di cui al precedente art. 14.
2.
Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti
entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno
facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte
suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno
successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la
seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova
stessa.
3.
I candidati assenti alla terza prova devono presentare
probante documentazione entro il giorno successivo a quello
stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi
della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429
dell'20/11/2000.
4.
In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente
possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva
secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di
sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5.
La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne
dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
6.
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero,
sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali
degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami
in sessione straordinaria.
7.
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei
candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i
candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine
di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8.
In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle
prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di
proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce
in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato,
ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive
per la prosecuzione o per il completamento.
9.
Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette
commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima
provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione
delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei
candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti
nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1.
La commissione verbalizza tutte le attività che
caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2.
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma
fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per
le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il
lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in
tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni
adottate siano pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1.
Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi
atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi
quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella
sessione suppletiva.
2.
A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato.
3.
Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100.
4.
Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri
determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a
un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella
prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5.
La commissione provvede, per la parte di sua competenza,
alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di
certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli
istituti professionali verranno opportunamente indicate nel
certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito".
6.
Per l'anno scolastico 2003/2004, il modello di
certificazione è quello di cui al D.M. n. 13 del 9 febbraio 2004.
7.
Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo
utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8.
I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari,
predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione
prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il
successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso
l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema
dell'Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie
delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza
dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli
commissari.
9.
Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente
ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali
proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione
in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
10.
Ferma restando la competenza dei Presidenti delle
commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi
non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura
della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei
diplomi stessi.
11.
Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati
dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.
12.
A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati,
senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali,
paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali
sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di
studio. Tali certificati sono considerati validi anche per
l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a
cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
13.
In caso di smarrimento del certificato integrativo del
diploma dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia
copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia
sostitutiva dell'originale.
14.
In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R.
n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1.
L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati,
nella data individuata ai sensi dell'art. 12 - comma 4, della
presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede
della commissione, con la sola indicazione della dizione NON
PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2.
Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
3.
Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati
esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e
alla C.M. 261/2000.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1.
Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di
Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale
apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che
è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il
dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola,
procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale
sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da
sigillare immediatamente.
2.
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le
norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1.
La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e
organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla
legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1.
Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni
di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle
incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13,
recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi
dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e
successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di
francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
ART. 25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1.
Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di
una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità
di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso
gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di
rispettiva competenza.
La presente
Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
IL MINISTRO
MORATTI |