Ordinanza Ministeriale 6 agosto 1999, n. 202
(in GU 4ª serie speciale del 5 ottobre 1999, n. 79)
Indizione di una sessione riservata di esami, finalizzata
al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento
musicale" nella scuola media, ai sensi dell' art. Il comma 9, e
dell'art. 3, comma 2 lett. b della legge 3 maggio 1999 n. 124
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTA
la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l’art. 11 comma
9, l’art. 2 comma 4, l’art. 3 comma 2 lett. b e l’art. 2, comma 4;
VISTO
il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive
integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a
cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica;
VISTO
il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTO
il decreto ministeriale n. 201 del 6-8-1999, con il quale è stata
istituita la classe di concorso 77/A, "strumento musicale nella
scuola media";
ORDINA
Art. 1
1. E’
indetta, ai sensi degli artt. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999
n. 124, una sessione riservata di esami, finalizzata al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di strumento
musicale nella scuola media.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1.
Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1 finalizzata al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di strumento
musicale nella scuola media, sono ammessi i candidati - sprovvisti
di abilitazione per l’insegnamento dell’educazione musicale - in
possesso del sottoindicato requisito di servizio:
-
prestazione di servizio di insegnamento nei corsi sperimentali a
indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del
prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo
compreso tra l’anno scolastico 1989-90 e il 25 maggio 1999, data
di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124, di cui
almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-95.
2. Ai
fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma sono
utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi
ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro di comparto, prestati durante il
periodo di attività didattica delle scuole previsto dal calendario
scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.
Art. 3
Domanda di ammissione
1. La
domanda di ammissione redatta in carta semplice, secondo il modulo
allegato, datata e sottoscritta dall’interessato, deve essere
indirizzata alla Sovrintendenza Scolastica per il Lazio - Via
Ostiense, 131/L - 00154 Roma; il modulo domanda deve essere
compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. I
moduli, ove non disponibili o non reperibili, possono essere
riprodotti in fotocopia o copia, purché non dissimili da quello
tipo.
2. La
domanda deve contenere tutte le indicazioni relative alla identità
del candidato (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale), al titolo di studio posseduto, nonché alla posizione di
avente titolo alla partecipazione alla sessione riservata. Deve
essere dichiarata, altresì, la residenza e, eventualmente, la sede
di servizio.
3. I
candidati, alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle domande, devono, inoltre, essere in possesso della
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea e dei diritti politici.
4. La
domanda deve essere datata e sottoscritta dall’interessato (la
firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione).
5. Il
candidato ha l’onere di indicare il proprio esatto recapito: ogni
variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera
raccomandata, direttamente alla autorità scolastica destinataria
della domanda di partecipazione.
6.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
7.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti nell’articolo 2.
8.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante il
possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui al
precedente art. 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R.
20-10-1998 n. 403, con firma autenticata secondo le modalità
previste dall’art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, o
sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere
l’istanza, come previsto dall’art. 3, comma 1 del succitato
decreto n. 403/1998. La certificazione di servizio è rilasciata
dal competente responsabile amministrativo; nella stessa deve
essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi di
assenza, con la specifica motivazione. E’ data anche facoltà di
presentare dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità
del candidato medesimo, attestanti i servizi prestati; tali
dichiarazioni dovranno essere regolarizzate mediante la produzione
delle certificazioni di servizio o delle dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
sessione; in mancanza della regolarizzazione richiesta la
dichiarazione non sarà presa in considerazione.
9.
Unitamente alla domanda deve essere prodotta la ricevuta del
versamento della tassa di ammissione egli esami di abilitazione,
dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1952 n.1132, art.3, fissata
in L. 64.000 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
31-12-1990.
10.
Nel caso in cui il candidato ometta in tutto o in parte il
versamento della tassa di concessione governativa prescritta per
l’esame di abilitazione, il competente ufficio scolastico
assegnerà al medesimo il termine perentorio di giorni 10 per la
regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in
mancanza della quale nel termine fissato, procederà
all’esclusione.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La
domanda di ammissione alla sessione riservata deve essere
presentata all’ufficio scolastico regionale indicato al precedente
art. 3 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
Sul retro del plico deve essere apposta la seguente annotazione
anche prestampata: "domanda di ammissione alla sessione riservata
di abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella
scuola media".
2.
Qualora il candidato abbia già presentato, ai sensi dell’ordinanza
ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, domanda di ammissione alla
sessione riservata di abilitazione per altra classe di concorso ed
intenda partecipare alla sessione riservata di cui alla presente
ordinanza, deve espressamente rinunciare alla domanda già prodotta
entro il termine di scadenza di cui al comma 1.
Il candidato che intenda avvalersi di tale facoltà deve inviare, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarazione di
rinuncia all’Ufficio cui aveva prodotto la prima domanda. Deve
inoltre informarne la Sovrintendenza scolastica per il Lazio,
compilando l’apposito spazio sul modello di domanda.
3.
Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato
con avviso di ricevimento oppure recapitati a mano; in quest’ultimo
caso l’interessato ha diritto al rilascio della ricevuta
comprovante l’avvenuta presentazione.
4. La
domanda e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato, si
considerano prodotti in tempo utile se presentati all’ufficio
postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postate accettante (art. 2,
terzo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970 n. 1077).
5.
Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal
timbro a calendario dell’ufficio ricevente, apposto anche nella
ricevuta di cui al presente punto 2.
Art. 5
Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni
1.
Non è ammessa:
-
la domanda che sia
stata presentata oltre i termini stabiliti dal precedente
articolo 4, comma 1;
-
la domanda priva
della firma del candidato.
2. Ai
candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà
data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
3.
Non è disposta l’esclusione nei confronti dei candidati che nelle
domande di ammissione abbiano omesso una o più delle dichiarazioni
prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla
documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione
del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto
essere dichiarati nelle domande di partecipazione.
4. E’
ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le
dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3 siano state
eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonché la
regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative a
servizi prestati, rese non in conformità a quanto previsto
dall’art. 20 della legge 15/1968 o dall’art. 3 del D.P.R. n.
403/1998; in tali casi l’autorità scolastica concede al candidato
un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in
mancanza dell’adempimento richiesto si procederà all’esclusione
dell’aspirante dalla sessione riservata.
5. E’
ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio
e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non
autentica, ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tali
casi l’autorità scolastica assegna al candidato un termine
perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza
dell’adempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non
regolarizzati non saranno presi in considerazione.
6.
Sono esclusi dalla partecipazione alla sessione riservata di
abilitazione, pur avendo presentato la domanda nei termini
prescritti:
a -
gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio;
b-
gli aspiranti privi del requisito di servizio di cui al precedente
art. 2;
c-
gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento
dell’educazione musicale;
d-
gli aspiranti che avendo presentato domanda per l’ammissione alla
sessione riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni o
idoneità, indirizzate allo stesso o ad altri uffici scolastici
provinciali, non abbiano osservato la procedura di cui
all’articolo 4 punto 2.
7.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione per
difetto dei requisiti richiesti.
8.
L’esclusione è disposta dal Sovrintendente Scolastico per il
Lazio, con decreto motivato, del quale sarà data integrale
comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
9.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla
medesima autorità scolastica.
10.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo la conclusione dell’esame
di abilitazione l’autorità scolastica dispone, con decreto
motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso medesimo.
11.
Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione
all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 6
Nomina della commissione di esame
1. La
commissione esaminatrice è composta da un preside dell’istruzione
secondaria di 1° grado con funzioni di presidente, da un docente
di Scuola di didattica della musica nei Conservatori e da un
docente di Conservatorio titolare dell’insegnamento di strumento
musicale a seconda della specialità strumentale contemplata.
2. Le
nomine dei componenti la commissione di cui al precedente comma 1
sono effettuate dal Sovrintendente Scolastico per il Lazio che vi
provvede con personale di provata capacità ed esperienza
professionale utilizzando, prioritariamente, gli elenchi degli
aspiranti alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi
a cattedre.
Art. 7
Prova d’esame
1. La
prova d’esame consiste in un colloquio finalizzato ad un’organica
valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal candidato
nello svolgimento dell’attività di insegnamento di strumento nei
corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale. Il
colloquio dovrà accertare:
- la
competenza pedagogica in riferimento alla fascia d’età degli
alunni della scuola media e al quadro complessivo del suo
ordinamento;
- la
cultura musicale e i suoi rapporti con il contesto culturale
generale;
- la
padronanza di una metodologia didattica, da dimostrare anche
mediante l’esecuzione di un breve brano musicale a scelta del
candidato, funzionale allo sviluppo della competenza strumentale
intesa come capacità di una corretta produzione dell’evento
musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi e di abilità e
conoscenze nell’ambito della lettura e teoria della musica.
- la
competenza didattica nella scelta e presentazione dei brani
musicali agli alunni e nell’organizzazione della musica d’insieme;
-
l’attitudine a porsi in relazione con gli allievi e con il corpo
docente dell’istituzione.
2. La
commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione
della prova d’esame e 20 per il riconoscimento della
professionalità acquisita in servizio.
3.
Supera l’esame e consegue l’abilitazione il candidato che nella
valutazione dell’esito del colloquio raggiunge il punteggio di
56/80.
4. Il
punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio
conseguito nella prova d’esame e da quello attribuito per gli anni
di servizio prestati nell’insegnamento di strumento nei corsi
sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale nella misura
sottoindicata, fino a un massimo di punti 20:
-
per ogni anno di insegnamento 1,8 punti;
-
per ogni mese o porzione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di
punti 1,8) punti 0,3.
Art. 8
Approvazione e pubblicazione dell’elenco degli abilitati
1. A
conclusione dei lavori la commissione esaminatrice compila
l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato
la prova e conseguito l’abilitazione, completo delle generalità
(data e luogo di nascita), con l’indicazione, accanto a ciascun
nominativo, dei punteggi riportati nella prova, nella valutazione
del servizio e del punteggio complessivo conseguito.
2.
Detto elenco è pubblicato all’albo dell’Ufficio che ha curato lo
svolgimento della sessione riservata, che provvede anche ad
inviarne copia a tutti Provveditori agli studi per l’affissione ai
rispettivi albi.
Unitamente all’elenco il presidente della commissione d’esame
invia al predetto ufficio il processo verbale redatto giornalmente
dalla commissione e la relazione finale.
Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione
dell’elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto
esclusivamente per segnalare eventuali errori materiale o
omissioni.
3. Il
Sovrintendente Scolastico per il Lazio, esaminati i reclami
pervenutigli, può procedere anche d’ufficio alle rettifiche e
approva, in via definitiva, l’elenco degli abilitati.
Art. 9
Certificati di abilitazione
1. I
certificati di abilitazione all’insegnamento sono rilasciati
dall’Autorità scolastica che ha curato lo svolgimento della
sessione riservata, sulla base degli elenchi degli abilitati di
cui al precedente art. 8.
2.
Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione gli
interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le vigenti
disposizioni.
Art. 10
Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sulla
trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti
amministrativi, l’ufficio scolastico adotterà ogni opportuna
iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle
fasi della procedura abilitante, l’accesso ad atti e documenti da
parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di
quanto previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale
10 gennaio 1996, n. 60.
2. Ai
fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute
nella circolare ministeriale n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente
alle disposizioni in materia di bollo.
Art. 11
Ricorsi
1.
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della
domanda di partecipazione alla sessione riservata o l’esclusione
dalla sessione riservata è ammesso ricorso gerarchico al Ministero
della Pubblica Istruzione, per il tramite dell’organo che ha
decretato l’esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso
giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
2.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al
Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, div. I - con
la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli
elementi utili per la decisione.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso
gerarchico senza che l’Amministrazione abbia comunicato la
decisione all’interessato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60
giorni o 120, per la presentazione di eventuali ricorsi,
rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
3. I
candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti
che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione
ovvero l’esclusione, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono ammessi condizionatamente alla partecipazione alle
prove d’esame e vengono eventualmente iscritti con riserva
nell’elenco degli abilitati o degli idonei.
4.
Avverso l’elenco degli abilitati, approvato con decreto della
competente autorità scolastica, è ammesso, per i soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo.
Art. 12
Disposizioni particolari per le province di Gorizia e Trieste
1. Ai
sensi degli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile
1994 n.297 il Sovrintendente Scolastico per il Friuli Venezia
Giulia emanerà immediatamente apposita ordinanza, applicando per
quanto compatibili le norme contenute nella presente, per
disciplinare la partecipazione alla sessione riservata per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di strumento
musicale nelle scuole medie di lingua slovena.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge
31-12-1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela della persone e di altri
soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal
candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della
presente sessione riservata di esami.
Art. 14
Norme finali
1.
Tutti gli allegati alla presente ordinanza ne costituiscono parte
integrante.
La
presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. |