Il personale ata, in base all’ art. 50 del Ccnl, ha un orario ordinario di lavoro che è di norma di 6 ore consecutive antimeridiane o pomeridiane solo nel caso di istituzioni educative o di convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Premesso che di “norma” significa salvo eccezione, ne consegue che le eccezioni non sono un fatto automatico ma una decisione da concordare in contrattazione.
Secondo noi, partire dalle considerazioni su ciò che il Ccnl 2002 indica come “ordinario” e su ciò che invece indica come “eccezionale” è indispensabile per verificare di volta in volta se nella singola scuola esistono le condizioni per estendere la riduzione a 35 ore settimanali a tutto o una parte del personale.
Il contratto di istituto è dunque lo strumento per risolvere il problema. Qualsiasi intervento esterno alla scuola (pareri dei Csa, note delle ragionerie provinciali dello Stato, rilievi dei revisori dei conti, ecc) per quanto ci riguarda è un tentativo di spostare le decisioni della contrattazioni in un ambito di tipo amministrativo.
Fatte queste premesse, riteniamo utile ribadire che la riduzione a 35 ore settimanali, si applica indistintamente a tutto il personale che lavora presso:
A tale proposito può essere di utile orientamento anche quanto da noi riportato in precedenti notizie: