LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 20-06-1979
REGIONE BASILICATA

NORME PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 18 del 22 giugno 1979

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto regionale, in applicazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616, la Regione promuove e disciplina i servizi e gli interventi più idonei alla realizzazione del diritto allo studio ed al sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti ed organi competenti e nel più ampio riconoscimento della partecipazione democratica alla gestione della scuola.

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che di fatto impediscono o limitano la generalizzazione della frequenza scolastica dall'infanzia all' assolvimento dell'obbligo;

b) agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell' obbligo agli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè capaci e meritevoli;

c) assicurare l' accesso dei lavoratori e degli adulti ai vari gradi di istruzione;

d) favorire la realizzazione di attività di decondizionamento nel quadro dell'educazione permanente.

 

ARTICOLO 2

(Destinatari)

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonchè delle scuole non statali purchè ricadenti sotto il controllo dei competenti organi scolastici.

Nei casi in cui i servizi o gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati tramite gli enti gestori delle scuole non statali, questi sono tenuti a presentare opportuno rendiconto dell' impiego dei contributi pubblici ed a tenere apposito inventario delle dotazioni didattiche pubbliche.

Gli alunni destinatari degli interventi usufruiscono degli stessi, contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi, in misura differenziata secondo i livelli di reddito familiare.

Sono comunque esonerati da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di grave e comprovato disagio economico e i figli degli emigrati all'estero.

 

ARTICOLO 3

(Servizi e interventi)

Per il perseguimento delle finalità della presente legge sono programmati e attuati, in rapporto alle disponibilità finanziarie, i seguenti servizi e interventi:

a) contributi per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, o per sussidi didattici integrativi del materiale bibliografico;

b) mense scolastiche;

c) trasporto scolastico o facilitazioni di viaggio;

d) medicina scolastica e assistenza ad alunni minorati o invalidi;

e) centri di raccolta nelle zone rurali;

f) contributi per spese di collegio o pensionato;

g) ogni ulteriore iniziativa volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1.

 

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 4

(Funzioni dei Comuni)

I Comuni esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dall' art. 45 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e richiamate nel precedente art. 3, secondo le modalità specificate al Titolo IV della presente legge.

Essi stabiliscono le forme di partecipazione democratica alla programmazione degli interventi e dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli organi collegiali della scuola.

Nell' attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, i Comuni sono tenuti a garantire:

a) la priorità degli interventi a favore della fascia della scuola materna e dell'obbligo e, in generale, di quelli a destinazione collettiva;

b) l'applicazione di criteri oggettivi nella erogazione dei servizi e la graduazione del concorso degli utenti in ragione dei livelli di reddito;

c) il trattamento equipollente agli allievi della scuola statale e non, nel rispetto del dettato costituzionale.

 

ARTICOLO 5

(Commissioni Comunali)

L'accertamento delle condizioni economiche familiari dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge è effettuato da una Commissione, nominata entro il 31 maggio di ogni anno dal Consiglio comunale, rappresentativa degli organi scolastici e delle forze sociali, sulla scorta di tutti gli atti ed elementi di valutazione ritenuti probanti.

La Commissione formula proposte ai fini della determinazione nella misura delle contribuzioni degli utenti per la copertura finanziaria dei costi dei servizi organizzati dal Comune, tenendo conto dell' entità dei contributi statali e regionali e degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.

 

ARTICOLO 6

(Compiti di coordinamento)

La Regione promuove tutte le opportune forme di collaborazione tra i Comuni per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

A tale scopo i Consigli Scolastici Distrettuali svolgono compiti di promozione e di coordinamento diretti a favorire una razionale ed omogenea organizzazione dei servizi.

Per lo svolgimento di detti compiti i Consigli Scolastici Distrettuali si avvalgono della collaborazione dei Centri Regionali di Servizi Culturali.

 

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 7

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1980 Articolo 1

(Piano annuale regionale)

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.

Il piano ripartisce i contributi finanziari da assegnare ai Comuni per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sulla base di dati oggettivi relativi alla situazione demografica, sociale, economica e territoriale dei singoli Comuni.

Esso indica inoltre l'ammontare dei fondi per l' attuazione degli interventi di cui ai successivi artt.14 e 15.

Il piano stabilisce le condizioni di reddito per l'attribuzione dei benefici previsti dalla presente legge agli alunni di disagiate condizioni economiche, purché capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori.

Il piano prevede inoltre, per una quota complessiva non superiore al 3% dello stanziamento complessivo, contributi straordinari ai Comuni per far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali, ovvero per consentire la realizzazione di programmi di intervento di particolare rilievo.

Nella elaborazione della proposta la Giunta regionale tiene conto delle indicazioni fatte pervenire dagli enti locali e dalle loro associazioni, dai Consigli scolastici distrettuali, dalle organizzazioni sindacali.

 

ARTICOLO 8

(Programmi distrettuali)

Entro il 31 maggio di ogni anno i Consigli Distrettuali, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali nonché dei compiti ad essi affidati dalla presente legge, elaborano e trasmettono ai Comuni interessati proposte programmatiche per l' organizzazione dei servizi, di cui al precedente articolo 3, e per la determinazione delle priorità settoriali nella realizzazione degli interventi.

 

ARTICOLO 9

(Piano annuale comunale)

Nell'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dalla presente legge e tenuto conto delle indicazioni dei Consigli Scolastici Distrettuali e degli organi collegiali delle scuole ricadenti nel proprio ambito territoriale, i Comuni deliberano entro il 30 giugno di ogni anno l'impiego dei mezzi finanziari a loro disposizione per la realizzazione dei servizi di cui al precedente articolo 3. Copia della deliberazione è trasmessa per conoscenza, alla Giunta Regionale e al Distretto Scolastico competente.

 

ARTICOLO 10

(Controllo)

I provvedimenti adottati dai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono sottoposti ai competenti organi regionali di controllo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale e al Consiglio Scolastico Distrettuale competente una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell' anno scolastico precedente in relazione all' espletamento delle proprie funzioni.

 

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO 11

(Biblioteche scolastiche)

I Comuni assegnano contributi alle scuole aventi sede nel proprio territorio, anche se sezioni staccate, per la costituzione ed il successivo incremento di biblioteche di classe, di circolo e di istituto, con possibilità di uso domiciliare dei testi, nonchè per l'acquisto di sussidi didattici integrativi del materiale bibliografico.

All'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari i Comuni provvedono con i fondi appositamente stanziati dallo Stato, determinando le modalità di acquisto e di distribuzione dei libri medesimi d' intesa con i consigli di circolo interessati.

 

ARTICOLO 12

(mense scolastiche)

I Comuni, in collaborazione con gli organi collegiali scolastici, istituiscono il servizio di mensa scolastica con priorità nelle sezioni a tempo pieno, nei centri di raccolta e nelle scuole materne, nonchè nelle scuole medie presso le quali si svolgono attività integrative pomeridiane.

 

ARTICOLO 13

(Servizi di trasporto)

I Comuni, singoli od associati, assicurano il servizio di trasporto scolastico con automezzi propri o convenzionati o mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari.

Gli interventi possono tradursi in servizi gratuiti o semigratuiti ovvero in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio.

La misura dei rimborsi delle spese di viaggio degli alunni di disagiate condizioni economiche, purché capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori, è stabilita dai Comuni in rapporto al costo delle tariffe pubbliche in vigore e secondo le fasce di reddito indicate dal piano regionale.

Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto di proprietà delle scuole frequentate, o da queste appositamente noleggiati, i rimborsi sono commisurati alle tariffe determinate dagli organi collegiali sulla base dei costi di gestione e di ammortamento dei mezzi medesimi.

Alle spese di manutenzione ordinaria, ovvero ai costi del noleggio, degli automezzi di cui al comma precedente provvedono invece i Comuni nel cui territorio le suddette scuole hanno sede.

I benefici sono attribuiti per l' intera durata dell' anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi ove permangano le condizioni di disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità stabilite dai Comuni, agli alunni che siano costretti a servirsi di automezzi privati per raggiungere la sede scolastica.

 

ARTICOLO 14

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1980 Articolo 1

(Centri di raccolta)

Per il superamento del fenomeno delle pluriclassi e per una razionale integrazione delle strutture della scuola primaria, d'intesa con i competenti organi scolastici, i Comuni organizzano nelle zone rurali centri di raccolta dotati di servizi di trasporto e di mensa.

Per far fronte ai relativi oneri sono previsti nel piano annuale regionale specifici contributi integrativi.

 

ARTICOLO 15

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1980 Articolo 1

(Collegi - scuola)

Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni predispongono un piano per l'avviamento presso Collegi - scuola di allievi, di età non superiore a 12 anni, che versino in stato di acuto bisogno, che siano residenti in zone sprovviste di strutture scolastiche, ovvero privi di genitori o figli di emigrati, o appartenenti a famiglie in grave dissesto morale, o che abbiano i genitori lontani per ragioni di salute o per altro grave motivo.

I Comuni che non sono in grado di organizzare a livello locale il servizio di ospitalità dei minori, o l'intervento di cui alla lettera a) del successivo articolo 16, possono trasmettere richieste documentate alla Giunta Regionale la quale, nei limiti e con le modalità indicate dal Piano annuale regionale, tramite il Dipartimento regionale Istruzione, procede alle operazioni di avviamento presso i collegi – scuola a gestione pubblica o convenzionati.

La Giunta Regionale, nell'ambito degli impegni finanziari per l'attuazione del diritto allo studio, delibera la corresponsione periodica agli enti gestori dei Collegi - scuola delle rette individuali e, in sede di stipula delle convenzioni, si riserva la definizione delle caratteristiche del servizio e delle modalità di controllo.

 

ARTICOLO 16

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1980 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1980 Articolo 2

(Spese di collegio o pensionato)

In sostituzione di altri interventi e in alternativa ad altre provvidenze a carico di enti e istituzioni assistenziali, i Comuni, tenendo conto delle fasce di reddito indicate nel piano annuale regionale, assegnano:

a) posti gratuiti agli allievi della fascia dell'obbligo presso nuclei familiari, al fine di eliminare i casi di evasione e inadempienza all' obbligo scolastico nelle situazioni di più grave condizionamento socio - familiare;

b) contributi per spese di collegio o pensionato agli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori situate a notevole distanza dalla sede di provenienza;

c) posti gratuiti o semigratuiti agli allievi ammessi per concorso nelle strutture collegiali delle scuole secondarie superiori o nei centri residenziali studenteschi istituiti dai Comuni.

Il numero dei posti assegnati nelle strutture collegiali, di cui alla precedente lettera c), è programmato annualmente dal piano regionale; il costo della retta, i benefici offerti, i requisiti per l'ammissione sono stabiliti dai competenti Consigli d' istituto.

I benefici sono attribuiti per l' intera durata dell' anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso degli studi ove permangano le condizioni di disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore.

 

ARTICOLO 17

(Assistenza medica)

Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli interventi di tipo specialistico e l'assistenza a favore dei minorati psico - fisici, spettano ai Comuni che le svolgono mediante l'unità sanitaria locale competente per territorio.

I Comuni programmano e realizzano, con carattere di priorità, interventi atti a favorire l'inserimento nelle normali strutture scolastiche degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.

 

ARTICOLO 18

(Lavoratori studenti)

I servizi di cui al precedente articolo 3 sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino corsi finalizzati al compimento dell'obbligo scolastico o al conseguimento di diplomi rilasciati da scuole secondarie superiori.

I Comuni possono stanziare appositi contributi per il sostegno dei corsi sperimentali per lavoratori istituiti dallo Stato o promossi d'intesa con le organizzazioni sindacali.

 

ARTICOLO 19

(Studenti fuori regione)

Gli interventi di cui al precedente articolo 3 sono estesi, in quanto applicabili, agli studenti che frequentino fuori regione scuole secondarie superiori non esistenti nel territorio regionale o più agevolmente raggiungibili dal Comune di residenza.

La modalità e i limiti di applicazione del presente articolo sono stabiliti dai Comuni interessati.

 

TITOLO V
SOPPRESSIONE DEI PATRONATI SCOLASTICI
E DEI LORO CONSORZI

ARTICOLO 20

(Funzioni e beni)

A norma dell'art. 45 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 i Patronati Scolastici ed i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla presente legge.

Alle operazioni di passaggio dei beni ai Comuni provvedono i commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni dei Comuni medesimi.

I commissari straordinari, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono ai Comuni per l'approvazione il rendiconto della gestione accompagnato dall'inventario dei beni, dalla ricognizione dei rapporti attivi e passivi e dall'elenco del personale di cui al successivo art.21.

I Comuni subentrano di diritto, con effetto dal 1º luglio 1978, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi del Patronato scolastico avente sede nel proprio territorio.

I commissari straordinari dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono per l'approvazione gli atti di cui al precedente terzo comma alla Giunta regionale.

I Comuni sul cui territorio insistono beni immobili di proprietà, o rispetto ai quali esistono rapporti attivi o passivi, dei Consorzi Provinciali, subentrano di diritto, con effetto dal 1º luglio 1978, nella proprietà o nei rapporti attivi o passivi.

Per il patrimonio mobiliare e gli altri rapporti attivi e passivi dei Consorzi, con deliberazione della Giunta regionale adottata a seguito di intesa con i Comuni interessati, saranno individuati i Comuni cui è attribuita la successione con effetto dalla data sopra indicata.

 

ARTICOLO 21

(Personale)

E' assegnato al Comune nel cui territorio il Patronato scolastico aveva sede il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assunto dai Patronati Scolastici allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall' ordinamento di provenienza. prima del 24 febbraio 1977 che abbia continuativamente prestato servizio fino alla data del 30 giugno 1978.

Il personale dei Consorzi Provinciali avente i requisiti di cui al comma precedente è assegnato ai Comuni interessati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con i Comuni medesimi.

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31 maggio 1978 presso i Patronati Scolastici e i Consorzi Provinciali per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene utilizzato dai Comuni con contratto a tempo determinato, in base alle effettive esigenze di servizio e secondo l' anzianità del servizio prestato.

All'inquadramento del personale, di cui ai primi due comma nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale e comunque applicando le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale degli enti locali.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei Patronati Scolastici e dei Consorzi Provinciali continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative

Detto personale, a decorrere dalla data di assegnazione sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE
E FINALI

ARTICOLO 22

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 28 del 1980 Articolo 3

(Disciplina transitoria)

In sede di prima applicazione della legge e limitatamente all'anno scolastico 1979 - 80, il piano annuale regionale, di cui al precedente art. 7, è approvato dalla Giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare; i termini di scadenza indicati nei precedenti artt. 5 e 8 sono prorogati al 31 luglio; il piano annuale comunale, di cui all' art. 9, è approvato entro il 31 agosto.

 

ARTICOLO 23

(Imputazione della spesa)

La spesa relativa all'attuazione della presente legge farà carico al capitolo 1020 del Bilancio regionale per il 1979 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali per gli anni successivi.

La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti appositamente iscritti nel Bilancio pluriennale della Regione.

 

ARTICOLO 24

(Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 20 giugno 1979.

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