LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 20-06-1979
REGIONE BASILICATA
NORME PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 18 del 22 giugno 1979
Indice:
Articoli della Legge:
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE
ARTICOLO 1
(Obiettivi)
Al fine di concorrere all'attuazione degli artt.
3, 33 e 34 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto
regionale, in applicazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616, la
Regione promuove e disciplina i servizi e gli interventi più
idonei alla realizzazione del diritto allo studio ed al sostegno
dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli
enti ed organi competenti e nel più ampio riconoscimento della
partecipazione democratica alla gestione della scuola.
I servizi e gli interventi di cui alla presente
legge sono finalizzati a:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che di fatto impediscono o limitano la
generalizzazione della frequenza scolastica dall'infanzia all'
assolvimento dell'obbligo;
b) agevolare la prosecuzione degli studi dopo
il compimento dell' obbligo agli alunni di disagiate condizioni
economiche, purchè capaci e meritevoli;
c) assicurare l' accesso dei lavoratori e degli
adulti ai vari gradi di istruzione;
d) favorire la realizzazione di attività di
decondizionamento nel quadro dell'educazione permanente.
ARTICOLO 2
(Destinatari)
I servizi e gli interventi di cui alla presente
legge sono destinati agli alunni delle scuole statali di ogni
ordine e grado, nonchè delle scuole non statali purchè ricadenti
sotto il controllo dei competenti organi scolastici.
Nei casi in cui i servizi o gli interventi
previsti dalla presente legge sono realizzati tramite gli enti
gestori delle scuole non statali, questi sono tenuti a presentare
opportuno rendiconto dell' impiego dei contributi pubblici ed a
tenere apposito inventario delle dotazioni didattiche pubbliche.
Gli alunni destinatari degli interventi
usufruiscono degli stessi, contribuendo alla copertura finanziaria
dei relativi costi, in misura differenziata secondo i livelli di
reddito familiare.
Sono comunque esonerati da ogni contribuzione
gli alunni in condizioni di grave e comprovato disagio economico e
i figli degli emigrati all'estero.
ARTICOLO 3
(Servizi e interventi)
Per il perseguimento delle finalità della
presente legge sono programmati e attuati, in rapporto alle
disponibilità finanziarie, i seguenti servizi e interventi:
a) contributi per biblioteche di classe, di
circolo e di istituto, o per sussidi didattici integrativi del
materiale bibliografico;
b) mense scolastiche;
c) trasporto scolastico o facilitazioni di
viaggio;
d) medicina scolastica e assistenza ad alunni
minorati o invalidi;
e) centri di raccolta nelle zone rurali;
f) contributi per spese di collegio o
pensionato;
g) ogni ulteriore iniziativa volta a favorire
il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DELLE FUNZIONI
ARTICOLO 4
(Funzioni dei Comuni)
I Comuni esercitano le funzioni amministrative
loro attribuite dall' art. 45 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e
richiamate nel precedente art. 3, secondo le modalità specificate
al Titolo IV della presente legge.
Essi stabiliscono le forme di partecipazione
democratica alla programmazione degli interventi e dei servizi di
propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli
organi collegiali della scuola.
Nell' attuazione degli interventi di cui al
precedente art. 3, i Comuni sono tenuti a garantire:
a) la priorità degli interventi a favore della
fascia della scuola materna e dell'obbligo e, in generale, di
quelli a destinazione collettiva;
b) l'applicazione di criteri oggettivi nella
erogazione dei servizi e la graduazione del concorso degli utenti
in ragione dei livelli di reddito;
c) il trattamento equipollente agli allievi
della scuola statale e non, nel rispetto del dettato
costituzionale.
ARTICOLO 5
(Commissioni Comunali)
L'accertamento delle condizioni economiche
familiari dei destinatari degli interventi di cui alla presente
legge è effettuato da una Commissione, nominata entro il 31 maggio
di ogni anno dal Consiglio comunale, rappresentativa degli organi
scolastici e delle forze sociali, sulla scorta di tutti gli atti
ed elementi di valutazione ritenuti probanti.
La Commissione formula proposte ai fini della
determinazione nella misura delle contribuzioni degli utenti per
la copertura finanziaria dei costi dei servizi organizzati dal
Comune, tenendo conto dell' entità dei contributi statali e
regionali e degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.
ARTICOLO 6
(Compiti di coordinamento)
La Regione promuove tutte le opportune forme di
collaborazione tra i Comuni per lo svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
A tale scopo i Consigli Scolastici Distrettuali
svolgono compiti di promozione e di coordinamento diretti a
favorire una razionale ed omogenea organizzazione dei servizi.
Per lo svolgimento di detti compiti i Consigli
Scolastici Distrettuali si avvalgono della collaborazione dei
Centri Regionali di Servizi Culturali.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 7
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA
Numero 28 del 1980 Articolo 1
(Piano annuale regionale)
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio
regionale approva, su proposta della Giunta, il piano per
l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico
successivo.
Il piano ripartisce i contributi finanziari da
assegnare ai Comuni per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge sulla base di dati oggettivi relativi alla
situazione demografica, sociale, economica e territoriale dei
singoli Comuni.
Esso indica inoltre l'ammontare dei fondi per
l' attuazione degli interventi di cui ai successivi artt.14 e 15.
Il piano stabilisce le condizioni di reddito
per l'attribuzione dei benefici previsti dalla presente legge agli
alunni di disagiate condizioni economiche, purché capaci e
meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori.
Il piano prevede inoltre, per una quota
complessiva non superiore al 3% dello stanziamento complessivo,
contributi straordinari ai Comuni per far fronte a situazioni
impreviste ed eccezionali, ovvero per consentire la realizzazione
di programmi di intervento di particolare rilievo.
Nella elaborazione della proposta la Giunta
regionale tiene conto delle indicazioni fatte pervenire dagli enti
locali e dalle loro associazioni, dai Consigli scolastici
distrettuali, dalle organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 8
(Programmi distrettuali)
Entro il 31 maggio di ogni anno i Consigli
Distrettuali, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali
nonché dei compiti ad essi affidati dalla presente legge,
elaborano e trasmettono ai Comuni interessati proposte
programmatiche per l' organizzazione dei servizi, di cui al
precedente articolo 3, e per la determinazione delle priorità
settoriali nella realizzazione degli interventi.
ARTICOLO 9
(Piano annuale comunale)
Nell'osservanza delle norme e delle modalità
stabilite dalla presente legge e tenuto conto delle indicazioni
dei Consigli Scolastici Distrettuali e degli organi collegiali
delle scuole ricadenti nel proprio ambito territoriale, i Comuni
deliberano entro il 30 giugno di ogni anno l'impiego dei mezzi
finanziari a loro disposizione per la realizzazione dei servizi di
cui al precedente articolo 3. Copia della deliberazione è
trasmessa per conoscenza, alla Giunta Regionale e al Distretto
Scolastico competente.
ARTICOLO 10
(Controllo)
I provvedimenti adottati dai Comuni
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono sottoposti ai
competenti organi regionali di controllo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni
trasmettono alla Giunta Regionale e al Consiglio Scolastico
Distrettuale competente una relazione sull'attività svolta e sui
risultati conseguiti nell' anno scolastico precedente in relazione
all' espletamento delle proprie funzioni.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
ARTICOLO 11
(Biblioteche scolastiche)
I Comuni assegnano contributi alle scuole
aventi sede nel proprio territorio, anche se sezioni staccate, per
la costituzione ed il successivo incremento di biblioteche di
classe, di circolo e di istituto, con possibilità di uso
domiciliare dei testi, nonchè per l'acquisto di sussidi didattici
integrativi del materiale bibliografico.
All'erogazione gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole elementari i Comuni provvedono con i fondi
appositamente stanziati dallo Stato, determinando le modalità di
acquisto e di distribuzione dei libri medesimi d' intesa con i
consigli di circolo interessati.
ARTICOLO 12
(mense scolastiche)
I Comuni, in collaborazione con gli organi
collegiali scolastici, istituiscono il servizio di mensa
scolastica con priorità nelle sezioni a tempo pieno, nei centri di
raccolta e nelle scuole materne, nonchè nelle scuole medie presso
le quali si svolgono attività integrative pomeridiane.
ARTICOLO 13
(Servizi di trasporto)
I Comuni, singoli od associati, assicurano il
servizio di trasporto scolastico con automezzi propri o
convenzionati o mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di
linea ordinari.
Gli interventi possono tradursi in servizi
gratuiti o semigratuiti ovvero in rimborsi totali o parziali delle
spese di viaggio.
La misura dei rimborsi delle spese di viaggio
degli alunni di disagiate condizioni economiche, purché capaci e
meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori, è stabilita
dai Comuni in rapporto al costo delle tariffe pubbliche in vigore
e secondo le fasce di reddito indicate dal piano regionale.
Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi di
trasporto di proprietà delle scuole frequentate, o da queste
appositamente noleggiati, i rimborsi sono commisurati alle tariffe
determinate dagli organi collegiali sulla base dei costi di
gestione e di ammortamento dei mezzi medesimi.
Alle spese di manutenzione ordinaria, ovvero ai
costi del noleggio, degli automezzi di cui al comma precedente
provvedono invece i Comuni nel cui territorio le suddette scuole
hanno sede.
I benefici sono attribuiti per l' intera durata
dell' anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso
degli studi ove permangano le condizioni di disagio economico e
sia conseguita la promozione alla classe superiore.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, secondo le modalità stabilite dai Comuni, agli alunni
che siano costretti a servirsi di automezzi privati per
raggiungere la sede scolastica.
ARTICOLO 14
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA
Numero 28 del 1980 Articolo 1
(Centri di raccolta)
Per il superamento del fenomeno delle
pluriclassi e per una razionale integrazione delle strutture della
scuola primaria, d'intesa con i competenti organi scolastici, i
Comuni organizzano nelle zone rurali centri di raccolta dotati di
servizi di trasporto e di mensa.
Per far fronte ai relativi oneri sono previsti
nel piano annuale regionale specifici contributi integrativi.
ARTICOLO 15
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA
Numero 28 del 1980 Articolo 1
(Collegi - scuola)
Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni
predispongono un piano per l'avviamento presso Collegi - scuola di
allievi, di età non superiore a 12 anni, che versino in stato di
acuto bisogno, che siano residenti in zone sprovviste di strutture
scolastiche, ovvero privi di genitori o figli di emigrati, o
appartenenti a famiglie in grave dissesto morale, o che abbiano i
genitori lontani per ragioni di salute o per altro grave motivo.
I Comuni che non sono in grado di organizzare a
livello locale il servizio di ospitalità dei minori, o
l'intervento di cui alla lettera a) del successivo articolo 16,
possono trasmettere richieste documentate alla Giunta Regionale la
quale, nei limiti e con le modalità indicate dal Piano annuale
regionale, tramite il Dipartimento regionale Istruzione, procede
alle operazioni di avviamento presso i collegi – scuola a gestione
pubblica o convenzionati.
La Giunta Regionale, nell'ambito degli impegni
finanziari per l'attuazione del diritto allo studio, delibera la
corresponsione periodica agli enti gestori dei Collegi - scuola
delle rette individuali e, in sede di stipula delle convenzioni,
si riserva la definizione delle caratteristiche del servizio e
delle modalità di controllo.
ARTICOLO 16
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA
Numero 28 del 1980 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA
Numero 28 del 1980 Articolo 2
(Spese di collegio o pensionato)
In sostituzione di altri interventi e in
alternativa ad altre provvidenze a carico di enti e istituzioni
assistenziali, i Comuni, tenendo conto delle fasce di reddito
indicate nel piano annuale regionale, assegnano:
a) posti gratuiti agli allievi della fascia
dell'obbligo presso nuclei familiari, al fine di eliminare i casi
di evasione e inadempienza all' obbligo scolastico nelle
situazioni di più grave condizionamento socio - familiare;
b) contributi per spese di collegio o
pensionato agli alunni di disagiate condizioni economiche, purchè
capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori
situate a notevole distanza dalla sede di provenienza;
c) posti gratuiti o semigratuiti agli allievi
ammessi per concorso nelle strutture collegiali delle scuole
secondarie superiori o nei centri residenziali studenteschi
istituiti dai Comuni.
Il numero dei posti assegnati nelle strutture
collegiali, di cui alla precedente lettera c), è programmato
annualmente dal piano regionale; il costo della retta, i benefici
offerti, i requisiti per l'ammissione sono stabiliti dai
competenti Consigli d' istituto.
I benefici sono attribuiti per l' intera durata
dell' anno scolastico e confermati negli anni successivi del corso
degli studi ove permangano le condizioni di disagio economico e
sia conseguita la promozione alla classe superiore.
ARTICOLO 17
(Assistenza medica)
Le funzioni relative ai servizi di medicina
scolastica, ivi compresi gli interventi di tipo specialistico e
l'assistenza a favore dei minorati psico - fisici, spettano ai
Comuni che le svolgono mediante l'unità sanitaria locale
competente per territorio.
I Comuni programmano e realizzano, con
carattere di priorità, interventi atti a favorire l'inserimento
nelle normali strutture scolastiche degli alunni in difficoltà di
sviluppo e di apprendimento.
ARTICOLO 18
(Lavoratori studenti)
I servizi di cui al precedente articolo 3 sono
destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che
frequentino corsi finalizzati al compimento dell'obbligo
scolastico o al conseguimento di diplomi rilasciati da scuole
secondarie superiori.
I Comuni possono stanziare appositi contributi
per il sostegno dei corsi sperimentali per lavoratori istituiti
dallo Stato o promossi d'intesa con le organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 19
(Studenti fuori regione)
Gli interventi di cui al precedente articolo 3
sono estesi, in quanto applicabili, agli studenti che frequentino
fuori regione scuole secondarie superiori non esistenti nel
territorio regionale o più agevolmente raggiungibili dal Comune di
residenza.
La modalità e i limiti di applicazione del
presente articolo sono stabiliti dai Comuni interessati.
TITOLO V
SOPPRESSIONE DEI PATRONATI SCOLASTICI
E DEI LORO CONSORZI
ARTICOLO 20
(Funzioni e beni)
A norma dell'art. 45 del DPR 24 luglio 1977 n.
616 i Patronati Scolastici ed i Consorzi Provinciali dei Patronati
Scolastici sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla presente
legge.
Alle operazioni di passaggio dei beni ai Comuni
provvedono i commissari straordinari nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni
dei Comuni medesimi.
I commissari straordinari, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono ai Comuni
per l'approvazione il rendiconto della gestione accompagnato
dall'inventario dei beni, dalla ricognizione dei rapporti attivi e
passivi e dall'elenco del personale di cui al successivo art.21.
I Comuni subentrano di diritto, con effetto dal
1º luglio 1978, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi del
Patronato scolastico avente sede nel proprio territorio.
I commissari straordinari dei Consorzi
Provinciali dei Patronati Scolastici, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono per
l'approvazione gli atti di cui al precedente terzo comma alla
Giunta regionale.
I Comuni sul cui territorio insistono beni
immobili di proprietà, o rispetto ai quali esistono rapporti
attivi o passivi, dei Consorzi Provinciali, subentrano di diritto,
con effetto dal 1º luglio 1978, nella proprietà o nei rapporti
attivi o passivi.
Per il patrimonio mobiliare e gli altri
rapporti attivi e passivi dei Consorzi, con deliberazione della
Giunta regionale adottata a seguito di intesa con i Comuni
interessati, saranno individuati i Comuni cui è attribuita la
successione con effetto dalla data sopra indicata.
ARTICOLO 21
(Personale)
E' assegnato al Comune nel cui territorio il
Patronato scolastico aveva sede il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, assunto dai Patronati Scolastici
allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'
ordinamento di provenienza. prima del 24 febbraio 1977 che abbia
continuativamente prestato servizio fino alla data del 30 giugno
1978.
Il personale dei Consorzi Provinciali avente i
requisiti di cui al comma precedente è assegnato ai Comuni
interessati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con
i Comuni medesimi.
Il personale con nomina a tempo determinato in
servizio, con regolare incarico, alla data del 31 maggio 1978
presso i Patronati Scolastici e i Consorzi Provinciali per i
compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene utilizzato dai
Comuni con contratto a tempo determinato, in base alle effettive
esigenze di servizio e secondo l' anzianità del servizio prestato.
All'inquadramento del personale, di cui ai
primi due comma nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione si
provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge
regionale e comunque applicando le norme relative allo stato
giuridico ed economico del personale degli enti locali.
Fino all'inquadramento di cui al comma
precedente al personale dei Patronati Scolastici e dei Consorzi
Provinciali continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le
norme relative
Detto personale, a decorrere dalla data di
assegnazione sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE
E FINALI
ARTICOLO 22
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA
Numero 28 del 1980 Articolo 3
(Disciplina transitoria)
In sede di prima applicazione della legge e
limitatamente all'anno scolastico 1979 - 80, il piano annuale
regionale, di cui al precedente art. 7, è approvato dalla Giunta
regionale, su parere conforme della competente commissione
consiliare; i termini di scadenza indicati nei precedenti artt. 5
e 8 sono prorogati al 31 luglio; il piano annuale comunale, di cui
all' art. 9, è approvato entro il 31 agosto.
ARTICOLO 23
(Imputazione della spesa)
La spesa relativa all'attuazione della presente
legge farà carico al capitolo 1020 del Bilancio regionale per il
1979 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali
per gli anni successivi.
La copertura finanziaria è assicurata dagli
stanziamenti appositamente iscritti nel Bilancio pluriennale della
Regione.
ARTICOLO 24
(Entrata in vigore)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45
dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.
Potenza, addì 20 giugno 1979. |