LEGGE 11 gennaio 2007, n. 1
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13-1-2007) (testo in vigore dal: 14-1-2007)
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a)
gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di
scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite
con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse
condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a
funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di
un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al
comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento
dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione
dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
successiva, nonchè su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità
all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il
candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione
all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami
preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie
aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel
comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella
provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella
provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata
dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità
di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con
abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di
qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni
degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello
scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano
riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione
di risultati di eccellenza).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere
a), b) e c), su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere
comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla
scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi
della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le universita' ai fini
di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al
corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla
legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere
l'individuazione delle misure e modalita' di raccordo tra le
istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della
formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione
dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti
universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la
realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di
studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere
apposite modalita' per favorire e sostenere la partecipazione degli
istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica
dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi
formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che
una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati
scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame
di Stato, anche in riferimento alle discipline piu' significative del
corso di laurea prescelto, definendo altresi', in detti decreti, i
criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere
incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione
degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, e definire le modalita' di certificazione del risultato di
eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.
4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2,
lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma
2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro
5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate,
sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame).
1. L'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è
finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle
basi culturali generali, nonchè delle capacità critiche del
candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o
scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le
modalità di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è
espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano
dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite
direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta,
scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla
commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto
della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche
della terza prova scritta, nonchè le modalità con le quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove
d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30
per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere
un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo
complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove
scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla
commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento
degli stessi.
Art. 4.
(Commissione e sede di esame)
1. La commissione di
esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali
il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento
esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di
esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le
modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissioneè nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,
sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a
tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono
assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria
superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre
anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei
presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono
effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei
commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo
stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di
presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte
consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di
commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il
limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la
possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore
di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle
commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto
dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a
quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso
spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni
degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, è a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai
sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia,
la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di
ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare,
sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità
ed integrativi, nonchè sulle iniziative organizzativo-didattiche
realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti,
sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore), è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 6 dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 febbraio 2006, n. 27:
«Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
1-5. (omissis).
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non possono essere
rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o
pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte
II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non
hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della
parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio già attivati, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base di
provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e
pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355,
356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino
al loro completamento. Le convenzioni in corso con le
scuole parificate non paritarie di cui all'art. 344 del
medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al
termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i
contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono
progressivamente ridotti in ragione delle classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni
frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le
disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342,
quelle di cui all'art. 345 e quelle di cui agli
articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994 continuano ad applicarsi nei confronti,
rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie
ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e
le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, icriteri per la determinazione dell'importo del contributo
ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti
sono stabiliti con le norme regolamentari previste
dall'art. 345 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni
assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già
parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le
medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le convenzioni di
parifica attualmente in corso con le scuole primarie
paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
comma 20-bis dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni:
«20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta allealtre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
Art. 2
Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso
all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione
di risultati di eccellenza
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere
a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere
comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla
scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi
della formazione tecnica superiore, nonchè di percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini
di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al
corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla
legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere
l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le
istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della
formazione tecnica superiore, nonchè i percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione
dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti
universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonchè della formazione tecnica superiore; prevedere la
realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere
apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli
istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica
dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi
formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che
una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi
universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati
scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame
di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del
corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i
criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere
incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione
degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di
eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.
4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2,
lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma
2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro
5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate,
sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Note all'art. 2:
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 reca: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attività di orientamento, coordinate e
svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica,
anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è
positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli
studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad
una prefissata votazione minima.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi
universitari):
«Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, nonchè ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2,
e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto leg.vo 8.8.1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle università e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un numero di
anni corrispondente alla durata legale del corso».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali) e successive modificazioni:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Art. 3
Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione,
rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno
scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai
debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali
al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4,
comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal
2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in
complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro
138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge,
ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro
40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e,
quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 960):
Presentato dal Ministro della pubblica istruzione
(Fioroni) il 18 settembre 2006.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 21 settembre 2006
con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 14ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 26 e 28 settembre
2006; 3-4-17-18-19-24-25 e 26 ottobre 2006.
Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 2006 (atto
n. S. 960-923-938-A relatore sen. Soliani).
Esaminato in aula il 24 ottobre 2006; 7 e 14 novembre
2006 e approvato il 15 novembre 2006.
Camera dei Deputati (atto n. 1961):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienze e
istruzione), in sede referente, il 19 novembre 2006 con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VII commissione il 5-12 e 13 dicembre
2006.
Esaminato in aula il 13 dicembre 2006 e approvato il 19
dicembre 2006.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge
10 dicembre 1997, n. 425 si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1.- 6. (omissis).
7. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
si provvede alla determinazione del numero dei componenti
la commissione di esame.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti e la certificazione delle
competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, gli istituti predispongono gli
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell'anno, per la
valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
complessivo di cui all'art. 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al
comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui
all'art. 2, comma 2, i docenti effettuano una valutazione
ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al
terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto
raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di
formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti.
In caso di esito negativo della valutazione periodica
effettuata alla fine del biennio, lo studente non è
ammesso alla classe successiva. La non ammissione al
secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per
gravi lacune, formative o comportamentali, con
provvedimenti motivati.
4. (abrogato).
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni
in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi
liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso
normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
successive alla prima previa valutazione delle conoscenze,
competenze, abilità e capacità possedute, comunque
acquisite, da parte di apposite commissioni costituite
presso le istituzioni del sistema dei licei, anche
collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti,
debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze,
competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua
prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
stabilite le modalità di costituzione e funzionamento
delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente
comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima
del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel
sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti
alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di
Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente
quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore».
- L'art. 14 del citato decreto legislativo n. 226 del
2005, abrogato dalla presente legge, recava: «Esame di
Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di
istruzione e di istruzione e formazione professionale,
anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la
formazione professionale le verifiche concernono
esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono
effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali
che già operano a livello nazionale nel settore della
valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo
sviluppo delle risorse umane;
b) (abrogata);
c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue
finalità istituzionali;
d) studia le cause dell'insuccesso e della
dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale
ed alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la
partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e
internazionale in campo valutativo;
f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica
all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti
territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e
formative per la realizzazione di autonome iniziative di
monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
g) svolge attività di formazione del personale
docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di
valutazione e di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche.
2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del
comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che
ne dà comunicazione alla conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare
indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità
complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della
formazione professionale tali indicatori sono definiti
previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti
di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente
normativa sulla protezione dei dati personali, assicura
idonee forme di pubblicità e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza
triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto
sull'attività svolta.».
- Si riporta il testo del comma 92 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (omissis).
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
d) istituzione del servizio nazionale di valutazione
del sistema di istruzione.».
- Si riporta il testo del comma 130 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«Art. 1. - (omissis).
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione
iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione.».