"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione"
(Legge
n. 62 del 10.3.2000, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del
21 marzo 2000)
Art. 1
1. Il sistema
nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo
tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale,
le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti
locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da
requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per
quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della
scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà
stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli
studenti con handicap. Il progetto educativo indica
l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non
sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una
determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della
Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della
titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui
genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di
studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono
frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può
essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase
di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima
classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente
e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di
settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema
nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti
dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non
superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono
avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché
fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero
ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale
fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della
parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione
e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle
citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre
tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole
paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale
previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e
successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva
frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta
un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno
della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari
importo eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni
reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono
fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma
equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è
stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai
soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti
all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare
complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore
delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli
interventi di competenza di ciascuna regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la
spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire
60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese
di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico
integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7
miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi
13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi
per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |