Legge 20
gennaio 1999, n. 9
"Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"
(in GU 27 gennaio 1999, n. 21)
Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di
istruzione)
1. A decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a
dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima
applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del
sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata
novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del
suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e
formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del
quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola
secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto
l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono
proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è
garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta
educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al
conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle
previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo
di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di
autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono
sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della
società e della scienza contemporanee, volte a favorire
l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di
orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il
diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli
alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al
proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il
passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi
della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di
istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del
diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento
dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è
rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento
dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che
ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed
educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione
dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno
scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola
elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in
base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica
istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le
norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di
istruzione.
7. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata,
entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo,
tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei
regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa,
anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia
in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel
mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che
potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è
autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura
di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni
per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di
handicap si applicano le disposizioni in materia di
integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è
autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di
lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle
procedure, degli interventi e dei progetti connessi con
l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività
preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per
l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
11. Le province autonome di
Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino
all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e
formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione
adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti
con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino
l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti
secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al
comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2.
(Norme finanziarie)
1. All'onere derivante dalla
presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni
per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire
153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno
1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per lire 105.323
milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per
l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |