Legge 18 luglio 2003, n. 186
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
Art. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)
1. Ai
fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25
marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti
due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali
corrispondenti alle diocesi, del personale docente e
corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente
legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, e
dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare
l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai
docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla
competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della
Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano
disposti a svolgerlo.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della
religione cattolica)
1.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione
cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura
del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente
funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione
cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione
cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare
sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale,
nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto
all'art. 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente
legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura
del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico
precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
Art. 3.
(Accesso ai ruoli).
1. L'accesso ai ruoli di cui all'art. 1 avviene, previo
superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli
quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'art. 1, comma 1,
per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di
cui all'art. 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
con frequenza triennale, dal MIUR, con possibilità di svolgimento
in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai
sensi dell'art. 400, comma 01, del testo unico, e successive
modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei
candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al
funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio
scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi
così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai
concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui
all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e può
concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di
pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme
dell'art. 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica
come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei
contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono
presiedute da un professore universitario o da un dirigente
scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a
tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari
di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5.
Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono
nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della
regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato
il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove,
esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale
approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per
territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione
utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno
superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare
all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti
che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche
durante il periodo di validità del concorso.
8.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è
disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio, ai sensi del nr. 5, lett. a),
del Protocollo addizionale di cui all'art. 1, comma 1, della
presente legge, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo
art. 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte
dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta
esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca
della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o
mobilità collettiva, di cui all'art. 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su
indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio.
Art. 4.
(Mobilità)
1.
Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui
all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di mobilità professionale nel comparto del personale della
scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da
un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è
subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3,
comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento
dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per
territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione
cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento
dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per
territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3.
L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità,
ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di
contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità
professionale nel comparto del personale della scuola, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed
ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa
utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo
anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione
cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per
almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
orario complessivamente non inferiore alla metà di quello
d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente
all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e
ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli
elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa
pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola
dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi
dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle
relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto
dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903
euro per l'anno 2003 e in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della medesima
legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 luglio 2003.
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli |