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Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge
97/2004
Sul n. 130 della
G.U. del 5 giugno 2004 è pubblicata la Legge di conversione n. 143
del 4 giugno 2004 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004. Di
seguito il testo coordinato.
TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2004
Testo del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 88 del 15 aprile 2004), coordinato con la legge di
conversione 4 giugno 2004, n. 143, recante: «Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.».
Avvertenza:
Il testo
coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art. 1. - Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo
unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del
punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta
Tabella.
1-bis.
Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico
avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il
termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il
medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria,
con il recupero del punteggio maturato all'atto della
cancellazione.
2. Il comma 3
dell'articolo 401 del testo unico è abrogato.
3. L'abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini
dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
3-bis.
Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di
secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie
di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico
disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con
valore di esame di Stato abilitante.
4. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base
e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31
maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno
scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al
presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede
di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie
permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti
i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della
musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno
strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio
1999, n. 124, come modificato dalla presente legge:
«Art.
401 (Graduatorie permanenti). -
1. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in
ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le
prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la
medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che
hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni
di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
3.
(comma abrogato).
4. La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n.323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6. La
nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione
scolastica territorialmente competente.
7. Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440
si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi
del presente articolo.
8. La
rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le
norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari
adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative».
- Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:
«Art. 1
(Norme di interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni
contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n.
124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima
integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa legge, hanno
titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia,
le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in
coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:
a)
(omissis);
b)
secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini
abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore
della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da
quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le
prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi
anche i docenti di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge
n. 124 del 1999».
- La
legge 21 dicembre 1999, n. 508 reca: «Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati».
- Si
riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, come modificato dalla legge qui pubblicato.
«1. A
decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria, avviene inserendo nello scaglione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti,
per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario».
Art. 1-bis. Piano pluriennale di nomine
1. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e
delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a
tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta
la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere,
corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo
schema di decreto.
4. Entro i
trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per pareri
definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 81, quarto comma della Costituzione:
«Ogni
altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte».
Art. 2. - Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno
accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in
vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53 le università e le istituzioni di alta
formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata
annuale, riservati:
a) agli insegnanti
di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e
del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o
del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto
superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una
delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n.
11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su
posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) agli insegnanti
di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione
per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o
idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su
posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) agli insegnanti
in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla
lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di
concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e
successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella
tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il
possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
c-bis) agli
insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi
dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000,
2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che
abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in
conformità alle modalità di formazione definite nella fase
transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai
sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di
studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o
idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali
di durata annuale, per il conseguimento del titolo di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli
insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di
abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti
prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999,
n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su
posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. In sede
di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto
legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53
del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire
ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di
servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico.
2. Gli insegnanti
in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o
istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta
giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso
31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i
conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri
relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla
base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo
quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui
ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento
dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame
finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente
inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1,
comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono
anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna
università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la
modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero
degli iscritti.
3-bis. Al fine
di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi
criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca impartisce alle università precise
disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi,
definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i
tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad
attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei
frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il
territorio nazionale.
4. Gli insegnanti
in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o
istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero,
all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con
le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini
del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento
musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria,
secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche
conto dei criteri di cui al comma 3.
4-bis. Ai fini
di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che
abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di
concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai
fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in
quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di
didattica della musica coordinato con le relative classi di
strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi
in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma
3 e le disposizioni di cui al comma 7.
5. Ai fini
dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio
di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del
prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia
autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono
istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di
concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico
2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e
titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo
aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge
provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali.
7. I corsi
speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le
maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori
con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei
contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole università e dei singoli conservatori.
7-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione
all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale
da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2
gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il
requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n.
306.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 5
(Formazione degli insegnanti). - 1. Con i decreti di cui all'art.
1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la
formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si
svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il
cui accesso è programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai
sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con
uno o più decreti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento
di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette
sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline
impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le
attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei
docenti può prevedere stage all'estero;
c)
l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)
l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le
istituzioni scolastiche;
f) le
strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera
e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione
permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le
strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i
decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme anche sulla
formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si
applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per
coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto
ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica
istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia
di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche
o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che
abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo
anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma
di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove
di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della
valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con
la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di
laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante"
sono soppresse».
- Il
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998
reca: «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di
istruzione secondaria ed artistica».
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
reca: «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità».
- Il
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30
gennaio 1998 reca: «Testo coordinato delle disposizioni impartite
in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica».
- La
legge 3 maggio 1999, n. 124 reca: «Disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico».
- Si
riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 6 agosto 1999:
«Art. 9.
- È istituita la classe di concorso di«strumento musicale nella
scuola media» (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità
strumentali di cui al presente decreto.
Alla
predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con
il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle
diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti
previsti dall'art. 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene
dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di
abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale.».
-
L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001,
n. 1 reca: «Riapertura Sessioni Riservate».
- Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2000, n. 306:
«6-bis.
Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'art. 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.124, coloro che hanno
maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4
entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami
fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del
7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al
presente comma è inserito a domanda previo superamento della
sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti,
all'atto dell'integrazione delle medesime in esito
all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella
scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di
coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno,
valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento
della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione».
Art. 2-bis. Graduatorie dell'AFAM
1. I docenti
precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono
inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione
dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi
secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3.- Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con
specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite
massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di
posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono
consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A a
docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in
graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360
giorni di servizio su tali cattedre.
Art. 3-bis.- Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento
su posti di sostegno
1. Ai docenti
che hanno conseguito il titolo di specializzazione per
l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore
generale del personale e degli affari generali e amministrativi
del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1°
aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonché
con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile
1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di
merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una
graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli
aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro
il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo
indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di
sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine
autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Riferimenti normativi:
- Il
decreto del direttore generale del personale e degli affari
generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione
del 31 marzo 1999 reca: «Concorsi ordinari, per esami e titoli, a
cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo
e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari,
costituiti dal decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998,
integrato con decreto ministeriale n. 487 del 21 dicembre 1998».
- Il
decreto del direttore generale del personale e degli affari
generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione
del 1ª aprile 1999 reca: «Concorsi ordinari, per esami e titoli, a
cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo
e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, non comprese negli ambiti
disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998».
- Il
decreto del direttore generale per l'istruzione elementare del
Ministero della pubblica istruzione 2 aprile 1999 reca: «Concorso,
per esami e titoli, a posti di insegnante elementare per il
triennio scolastico 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002».
- Il
decreto del capo del Servizio per la scuola materna del Ministero
della pubblica istruzione 6 aprile 1999 reca: «Concorso ordinario,
per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna nonché per l'accesso ai
ruoli provinciali del personale docente della scuola materna
statale».
Art. 3-ter.- Accesso con riserva
1. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei
corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i
laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione
con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente
decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle
medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il
conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché
abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva
nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per
l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e
l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il
cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. A decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con
riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi
ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui
all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Riferimenti normativi:
- Per il
testo dell'art. 401 del testo unico si vedano riferimenti
normativi all'art. 1.
- Per il
testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333 si vedano riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 3-quater.- Proroga dell'utilizzazione di personale
1. Al fine di
garantire la continuità della formazione universitaria agli
iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di
valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione,
presso le suddette strutture universitarie, del personale della
scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre
2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione
2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso
scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione
di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n.
315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti
scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati,
per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi
superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di
attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si
tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite
dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testa dell'art. 2 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 2 dicembre 1998:
«Art. 2.
- L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore
biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente,
al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali
organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai
docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti
organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione
non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla
cessazione».
- Il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 28 aprile 2003, n. 44 reca: «Proroga delle utilizzazioni
disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 33733/BL
del 2 dicembre 1998».
- Si
riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto
1998, n. 315:
«4. Le
università possono utilizzare personale docente in servizio presso
istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con
altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di
utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del
Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei
docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5
miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000.
In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri
parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni,
adottano apposite procedure di valutazione comparativa per
l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri
generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità
di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle
commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni
comparative fanno comunque parte componenti designati
dall'amministrazione scolastica.
5. Per
le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati,
per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture
didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel
limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le
utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui
posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto
dell'applicazione del comma 6.».
- Per il
testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano
riferimenti normativi all'art. 2.
Art. 4.- Sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione
alla professione di medico chirurgo
1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del regolamento sugli
esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per
l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia,
conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma ((
introdotta dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro
l'anno accademico 2002-2003.
2. Le prove degli
esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di
cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza
ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con
le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi
derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a
carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio
delle università.
5. Fermo restando
quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo
si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445
del 2001.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 1, primo comma, del regolamento sugli
esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione 9 settembre 1957:
«Gli
esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio delle professioni
di dottore commercialista, attuano, medico chirurgo, chimico
farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale,
veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche
hanno luogo ogni anno in due sessioni».
- Il
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 reca: «Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».
- Il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 reca: «Regolamento concernente gli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre
1957, e successive modificazioni ed integrazioni».
Art. 4-bis.- Idoneità a professore associato
1. A decorrere
dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente
conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di
sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione
emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li
abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel
ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate
dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre
1999, n. 370:
«7. È
legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51,
52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1,
comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di
sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione,
emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li
abbiano superati».
- Si
riporta il testo degli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
«Art. 50
(Inquadramento nella fascia dei professori associati). - Nella
prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati,
a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori
associati:
1)
professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-
legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il
triennio di cui al decreto- legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio
1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I
professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui
al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano
il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati
all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori
incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo
necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato
dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal
direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione
degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato
conferito;
2) gli
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i
tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori
astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i
conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che
entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di
attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti
al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il
preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in
possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha
effettivamente prestato attività didattica e scientifica».
«Art. 51
(Giudizio di idoneità). - I giudizi sono espressi, per ciascun
raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali
composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con
le modalità stabilite nel precedente art. 45.
Ove il
numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato
raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla
costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti
nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La
commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi
dalla data della sua prima convocazione.
L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario
nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano
scindibili e non investano l'intero procedimento.
Il
giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica
del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
Esso è
basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal
candidato e della attività didattica da lui svolta.
Nella
valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati
dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai
candidati.
Sui
singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte
attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.
Tali
relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
Coloro
che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità
nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono
presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi
di idoneità.
Le
domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso
di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo
definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.
Per i
giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati
presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste,
la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro
nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di
interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali,
proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato
prevalentemente sulla capacità professionale nel campo
scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività
didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica.
Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con
esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore universitario.
I
professori associati e i ricercatori universitari restano
definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere
trasferiti ad altra università o scuola».
«Art. 52
(Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità). - I
giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per
raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I
raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi
criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43.
La prima
tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
La
seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per
coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di
idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro
il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le
domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo
raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il
sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la
quale viene indetta la tornata di giudizi.
Gli
aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per
il quale abbiano maggiori titoli scientifici.
La prova
di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito
negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o
per altro raggruppamento.
I
professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di
partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi,
ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non
conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro
che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità
successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità
partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso
di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza
tornata.
Gli
aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la
domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo
partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio
idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
I
professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al
giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso
di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico
nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità,
cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro
riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente
svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento
economico maturato.
Gli
assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di
cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di
idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o
non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro
stato giuridico ed economico.
Conserva
altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo
l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato
stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende
sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento,
ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed
esercitazioni».
«Art. 53
(Modalità degli inquadramenti). - Colui che abbia superato il
giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del
giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento
per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale
intenda essere inquadrato.
La
richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà
in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti
disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà
luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito
l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di
raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato
l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in
relazione alle effettive esigenze didattiche.
Ove
peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze
didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in
conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio
universitario nazionale, può procedere alla chiamata
dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per
le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma
del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo
statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'art.
17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto
del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati,
nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli
statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e
del consiglio di amministrazione.
L'avente
titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento
presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico
stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il
giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento concorsuale.
Il
titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi
presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore
della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda
ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle
sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli
altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi
disciplina diversa da quella precedentemente impartita,
l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere
favorevole della facoltà interessata.
Gli
assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono
chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio
come assistenti di ruolo.
In tal
caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della
sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della
domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al
rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto.
Nel caso
previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta
previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata
richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva
consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti
impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà
conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal
richiedente nella sede.
Il
disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al
personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del
precedente art. 50. Nel caso di mancato accoglimento delle loro
richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale
appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art.
50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda di
inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le
funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di
mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma
l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla
notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa,
presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico. Ove,
nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna
chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli
interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi
titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di
laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo
all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella
prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei,
nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può
rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino
allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero.
In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore
associato.
Le
facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione
entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro
presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero
della pubblica istruzione la delibera stessa.
Gli
inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno
accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del
posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di
idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora
l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio
di idoneità presti servizio presso una Università non statale può
presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le
stesse modalità previste per le Università statali, all'Università
medesima.
L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale
istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli
inquadramenti.
Qualora
il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli
aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non
statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di
precedenza e preferenza per l'inquadramento.
Gli
inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto
rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.
A coloro
che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si
applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo
senza incarico o equiparati delle Università statali.
Gli
incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università
per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità
sono inquadrati presso le Università statali, ove vi siano
chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta
alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente
articolo.
Durante
tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel
corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei
professori associati, essi possono presentare domanda di
utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale
utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella
legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Università
stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1978, n. 1032.
Gli
insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione
stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere
affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano
titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento
della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro
che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al
precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino
all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi.
Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti
dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla
scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le
Università di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine
percepite.».
- Si
riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537:
«1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) fondo
per il finanziamento ordinario delle università relativo alla
quota a carico del bilancio statale delle spese per il
funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi
comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della
quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla
legge 28 giugno 1977, n. 394;».
- La
legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca:«Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)».
Art. 5. - Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di
una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e
finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che
ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi
derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore
delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004
le spese per il personale universitario, docente e non docente che
presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione
dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo del comma 4, dell'art. 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449:
«4. Le
spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle
università statali non possono eccedere il 90 per cento dei
trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario.
Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto
anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi
della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la
spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli
anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il
35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili
per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale
disposizione non si applica alle assunzioni derivanti
dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30
settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il
personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.».
- Si
riporta il testo del comma 53, dell'art. 3, della legge 24
dicembre 2003, n. 350:
«53. Per
l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie
protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite
le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso
alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di
cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A
tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie.
Per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale
delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità,
nel limite complessivo di 200 unità.». - Si riporta il testo
dell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
«1. A
ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento
del contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.».
Art. 5-bis. - Proroga del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa
dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il
Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua
composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento
del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile
2005.
Art. 6.- Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Tabella
-
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di
valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni
A) Titoli di
accesso alla graduatoria.
A.1)
Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il
conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o
per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque
posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede
l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il
diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale,
conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso,
ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A,
nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida
per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle
graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino
a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di12 punti vengono
attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con
cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato
superato, i seguenti punti:
per il punteggio
minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,
fino a 59 ....
punti 4
per il punteggio
da 60 a 65 .... punti 5
per il punteggio
da 66 a 70 .... punti 6
per il punteggio
da 71 a 75 .... punti 7
per il punteggio
da 76 a 80 .... punti 8
per il punteggio
da 81 a 85 .... punti 9
per il punteggio
da 86 a 90 .... punti 10
per il punteggio
da 91 a 95 .... punti 11
per il punteggio
da 96 a 100 .... punti 12
A.2)
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il
superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di
idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni
conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il
punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate
a 100;
c) le eventuali
frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se
pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se
inferiori a 0,50;
d) ai candidati
che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per
l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il
punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in
centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle
sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati
che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per
l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di
merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di
lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più
favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre
rapportato a cento;
f) ai candidati
che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito
di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle
ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999,
n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.
15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio
complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento
nell'elenco degli abilitati.
A.3)
Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione
europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti
8.
A.4)
Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata
biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono
attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata
legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di
insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più
abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico
corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a
scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti
punti 6.
Per l'abilitazione
conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della
musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono
attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del
corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi
di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta
dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti
6.
(( A.4-bis)
Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di
laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al
punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti
24. ))
A.5)
Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al
punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato
attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in
aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
(( B) Servizio
di insegnamento o di educatore. ))
B.1)
Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o
elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica
statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso
l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni
portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale
educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno
scolastico.
B.2)
Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle
scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne
autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno
16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
B.3)
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti
B.1 e B.2:
a) è valutabile
solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del
titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca
della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il
quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio
prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di
concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta
dell'interessato;
(( b-bis) il
servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella
misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1). ))
c) il servizio
svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del
prescritto (( titolo per l'accesso alla classe di concorso, area
disciplinare o posto, )) è valutato in una delle classi di
concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta
dell'interessato;
d) non sono
valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo
di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario;
(( e) a decorrere
dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole
italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli
istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi
appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia; ))
f) il servizio
prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio
corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per
intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della
scuola statale;
g) il servizio
prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato
per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333;
(( h) il servizio
prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di
montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole
minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una
sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello
del mare. ))
i) (soppressa).
(( C) Altri
titoli. ))
C.1)
Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2)
Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che
danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto ai
punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
(( C.3) Per
ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della
lettera A), sono attribuiti punti 3. ))
C.4)
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di
abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini
con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola
abilitazione;
b) le idoneità e
le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli
istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative
alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono
valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in
violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze
ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5)
Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive
comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta
al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono
attribuiti punti 1.
C.6)
Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al
conseguimento del titolo.
C.7)
Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue
straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea
in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola
elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8)
Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze
della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono
attribuiti punti 6.
C.9)
Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del
personale educativo, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti
punti 6.
C.10)
La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria
prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione
dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
C.11)
Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o
corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale,
con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce
la graduatoria, sono attribuiti punti 3. |