DISEGNO
DI LEGGE n° 1306-B
Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale
presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
(LETIZIA MORATTI)
di concerto col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
col Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
col Ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
col Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(STANCA)
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
TESTO APPROVATO IN VIA
DEFINITIVA DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA
Marzo 2003
Art. 1.
(Delega in materia di norme
generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale)
1.
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative
della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai
diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e
formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4,
i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997.
3.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge,
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b)
dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto
del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d)
dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e)
della valorizzazione professionale del personale docente;
f)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g)
del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h)
della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i)
degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere
di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo
sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per
l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
1.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all’articolo 4,
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di
istruzione e di
formazione)
1.
I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e
sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione
e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a
norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini
anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui
all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo
introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni. L’attuazione graduale del diritto-dovere
predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi
finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d)
il sistema educativo di istruzione e di formazione si
articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed
il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e)
la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la
scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all’introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la
specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata
in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di
primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo
ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle
diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in
almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana,
di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali
della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini
e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea;
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame
di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al
sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il
fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato
a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche
curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche
si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno
durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta
titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto
anno dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h)
ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli
su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le
modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea,
sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono
condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti
al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono
di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale
frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal
sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel
secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di
inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni
scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta
formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
j)
i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la
cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli
apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione
e di formazione)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti del sistema educativo di
istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c)
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel
corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro,
come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata,
attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla
conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della
legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base
di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza
negli istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i
due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e
l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti
dallo studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli
insegnanti)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla
base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per
ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla
lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo
ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all’estero;
c)
l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d)
l’esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante
per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui
alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione
dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la
direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti
didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di apposite
strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli
insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i
rapporti con le istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui
alla lettera e) promuovono e governano i centri di
eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti
con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la
formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e
formative.
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta
formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai
predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
2.
Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione
all’insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di
istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o
di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che
abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo
anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma
di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove
di accesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con
la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di
laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le parole: “I concorsi hanno funzione
abilitante” sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale
e province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e
attuative)
1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a)
alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle
attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli
orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline;
b)
alla determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
c)
alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi
dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
1.
Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
3.
Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006
possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini
e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004.
4.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma
1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per
l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il
rispetto del predetto limite di spesa.
5.
All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento
di programmazione economico-finanziaria.
6.
Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
7.
I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
8.
Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è
espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario.
9.
La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
10.
La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. |