LEGGE FINANZIARIA 2003
Articolo 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da
quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina
e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle
isole minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle
norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il
disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle
singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi
situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali
di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre
costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6
per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli
anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2
per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici
l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria
vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del
pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i
distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali,
qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo
5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in
relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente
altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte
dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori
ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai
compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale
o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in
altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori
ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine,
si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base
delle disposizioni vigenti. Per il personale gia` collocato fuori
ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni
decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I
collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie
per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap
provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti
collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie
di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente
articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, subordinatamente
al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno
2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono
destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa
verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti
dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di
vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come
previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi
comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico
della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la
percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca, emanato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
del comparto scuola per l'anno scolastico 2002- 2003 da ridefinire
anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di
vigilanza.
La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del
contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di
personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono
effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire
l'attivazione dei contratti. |