Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n.
532
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio
2000
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto
l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato
dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999,
n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 26 novembre 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita',
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Campo di applicazione
1. Il
presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e
privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di
lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del
trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attivita' in
mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione. Nei
confronti del personale dirigente e direttivo, del personale
addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori
addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni
religiose, non trova applicazione la disposizione di cui
all'articolo 4.
2. Nei
riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego,
con le modalita' individuate con decreto del Ministro competente,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
2.
Definizioni
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende
per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in
via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di
lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e'
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale.
2. I
contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di
eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma
1, lettere a) e b).
Art.
3.
Limitazioni al lavoro notturno
1. Sono
adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori e
le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle
esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della
legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione collettiva
puo' determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del
lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle di
cui al comma 1.
Art.
4.
Durata della prestazione
1. L'orario
di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore
nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di
lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio
sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e
delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene
stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite
e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il
periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3
della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Art.
5.
Tutela della salute
1. I
lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del
datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare
il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno.
Art.
6.
Trasferimento al lavoro diurno
1. Nel caso
in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita'
alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico
competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre
mansioni o altri ruoli diurni.
2. La
contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel
caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti
applicabile.
Art.
7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
1. La
contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di
lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a
verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma
1.
Art.
8.
Rapporti sindacali
1.
L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero
delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e'
effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro.
Art.
9.
Doveri di informazione
1. Il datore
di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori
notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi
derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore
di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione
e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali
di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi
particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Art.
10.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore
di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro
- settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con
periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in
modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando
esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa
va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955.
Art.
11.
Misure di protezione personale e collettiva
1. Durante
il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8,
un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un
livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
2. Il datore
di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di
cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4,
comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I
contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche
misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e
alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art.
12.
S a n z i o n i
1. Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la
violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per
ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre
i limiti temporali di cui all'articolo 4. |