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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n.286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 282 del 1-12-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, l’articolo 2 e l’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l’articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualita’ del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e’ istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con
l’obiettivo di valutarne l’efficienza e l’efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l’istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed e’ effettuata tenuto conto degli
altri soggetti istituzionali che gia’ operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l’Istituto nazionale di valutazione di cui all’articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonche’ le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.
L’Istituto nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attivita’ e servizi in materia di valutazione dell’offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.
3. Ai fini di cui al comma 2 l’Istituto nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l’interoperabilita’ tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuita’ dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
4. Ferma restando l’autonomia dell’Istituto nazionale di valutazione di cui all’articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, e’ istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l’interoperabilita’ fra le attivita’ ed i servizi di valutazione.

Art. 2.
Riordino dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione

1. Per i fini di cui all’articolo 1 l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e’ riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L’Istituto e’ ente di ricerca con personalita’ giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L’Istituto e’ soggetto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca, di seguito denominato:
«Ministero». Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita’ almeno triennale, le priorita’ strategiche delle quali l’Istituto tiene conto per programmare la propria attivita’, fermo restando che la valutazione delle priorita’ tecnico-scientifiche e’ riservata all’Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell’istruzione;
b) con apposite linee guida definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta altresi’ specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

Art. 3.
Compiti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. L’Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita’ degli studenti e sulla qualita’ complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell’apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia’ operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell’ambito delle prove previste per l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attivita’ di ricerca, nell’ambito delle sue finalita’ istituzionali;
d) studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
f) svolge attivita’ di supporto e assistenza tecnica all’amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
g) svolge attivita’ di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle attivita’ svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da’ comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita’ complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita’ e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L’Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull’attivita’ svolta.

Art. 4.
Organi

1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all’estero, e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovabile, con le stesse modalita’, per un ulteriore triennio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l’ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorita’ strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all’articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell’approvazione del programma annuale dell’Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attivita’ dell’Istituto;
d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all’articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

Art. 6.
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e’ composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attivita’ dell’Istituto, fissando altresi’ linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall’area tecnica di cui all’articolo 9, comma 2, nonche’ le relazioni di cui all’articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l’affidamento dell’incarico di direttore generale dell’Istituto ed il relativo trattamento economico;
f) valuta i risultati dell’attivita’ del direttore generale e la conformita’ della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell’Istituto;
h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell’Istituto.
3. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalita’ operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell’eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e puo’ essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita’ amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresi’ i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato per un altro quadriennio.

Art. 8.
Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo, e’ responsabile del funzionamento dell’Istituto, dell’attuazione del programma, dell’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell’attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l’Istituto verso l’esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione e’ esclusa quando il Comitato ne valuta l’attivita’.
2. Il direttore generale, tra l’altro, nell’esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell’Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonche’ il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per il piu’ efficace svolgimento delle attivita’ e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell’Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d’opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale e’ scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalita’ ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro e’ regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico e’ conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, e’ di durata non superiore a un triennio, e’ rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell’incarico del Presidente.

Art. 9.
Regolamenti e principi di organizzazione

1. L’Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di amministrazione, contabilita’ e finanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l’organizzazione dell’Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita’ di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilita’ di gestione, prevedendo un’area dei servizi amministrativi ed informatici ed un’area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attivita’ approvato dal Comitato direttivo dell’Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonche’ a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilita’, in modo da assicurare la rapidita’ e l’efficienza nell’erogazione della spesa ed il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi’ le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell’Istituto e l’amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita’ generale dello Stato.
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’area tecnica della valutazione l’Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalita’ del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all’Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unita’.
5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l’approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.

Art. 10.
Personale

1. La dotazione organica del personale dell’Istituto e’ definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 11.
Personale comandato

1. L’Istituto puo’ avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita’ di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unita’, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall’amministrazione dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita’, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per piu’ di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall’inizio dell’anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).
4. Il servizio prestato in posizione di comando e’ valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 11.
Personale comandato

1. L'Istituto puo' avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 12.
Incarichi ad esperti

1. Nell’esercizio delle ordinarie attivita’ istituzionali, l’Istituto puo’ avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita’ di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non puo’ far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unita’, dell’apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L’Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche’ congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 13.
Patrimonio e risorse finanziarie

1. L’Istituto provvede ai propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attivita’ negoziali e contrattuali coerenti con le finalita’ dell’Istituto.

Art. 14.
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 15.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l’anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati, per l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente gia’ destinati all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell’Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell’Istituto previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell’attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all’articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilita’ e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilita’ adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l’Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e’ confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all’articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi e’ abrogato l’articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell’Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e’ altresi’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e’ determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. All’Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Tabella A

(articolo 10, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO

a) dirigenti amministrativi: due unita’;
b) personale di ricerca: ventiquattro unita’;
c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unita’.
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