DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2004, n.110
Modifiche ed integrazioni alla legge
23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14,
ed in particolare l'articolo 20;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 16 gennaio
2004;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica resi in data 2 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunitą
europee e la Repubblica italiana C-32/02
1. All'articolo 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1,
2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6,
comma 1, senza diritto all'indennitą di cui all'articolo 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente
comma non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui
all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso
intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza
fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale,
di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti
dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro
non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivitą di
natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, il comma 2 č sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni richiamate nei
commi1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati
datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivitą.».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli |