DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59
Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 -
Suppl. Ord. n. 31)
Allegati
Capo I
Scuola dell'infanzia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista
la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalità della scuola dell'infanzia
1. La
scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e
con la scuola primaria.
2. è
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini
si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui
all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto
delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7,
comma 8, della predetta legge.
3. Al
fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli
uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i
competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Art. 2
Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla
scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 3
Attività educative
1. L'orario
annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia,
comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica
in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con
legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si
diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a
seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia,
tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al
fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano
la personalizzazione delle attività educative, attraverso la
relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate
opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare
il raccordo in continuità con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo
scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è
costituito l'organico di istituto.
4. La
scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine
e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Capo
II
Primo ciclo di istruzione
Art. 4.
Articolazione del ciclo e periodi
1. Il
primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e
dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata
dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e
costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione.
2. La
scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un
primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali.
3. La
scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si
articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del
secondo periodo didattico biennale.
5. Il
primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al
secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le
scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le
scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.
Capo
III
Scuola primaria
Art. 5
Finalità
1. La scuola
primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione
nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile.
Art. 6
Iscrizioni
1. Sono
iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto
dell'anno di riferimento.
2. Possono
essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 7
Attività educative e didattiche
1. Al
fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella
scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della
religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui
all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore,
oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le
istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è
facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è
gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività
facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato
l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta
delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario
di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo
scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai
commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale
docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi
richiedano una specifica professionalità non riconducibile al
profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse
iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con
esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica. 5.
5. L'organizzazione
delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e
nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando
che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5,
assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato
ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche,
previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei
docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e
con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla
scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli
allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche,
di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con
l'apporto degli altri docenti.
6. Il
docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5,
assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di
insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il
dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano
dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio
dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le
condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le
istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento
dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano
dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione
dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle
attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione
dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle
opzionali facoltative.
Art. 8
La valutazione nella scuola primaria
1. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I
medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo
biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
3. Il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli
alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda,
terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
Capo
IV
Scuola secondaria di primo grado
Art. 9
Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola
secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al
rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza
ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e
le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione
e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta
di istruzione e formazione.
Art. 10
Attività educative e didattiche
1. Al
fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella
scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle
norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle
conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma
2.
2. Le
istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo
ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli
allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per
le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le
predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al
fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le
istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
3. L'orario
di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente
dedicato alla mensa.
4. Allo
scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai
commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale
docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi
richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli
ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione
all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti
delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione
delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e
nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando
che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è
affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di
studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di
studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata
del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al
comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e
di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai
fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze
da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai
piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono
gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I
docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio
al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti
gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il
comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono
non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del
periodo biennale.
4. Il
terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con
un esame di Stato.
5. Alle
classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al
quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che
siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o
due anni.
6. All'esame
di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano
in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati
che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e
i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità,
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art. 12
Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno
scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola
dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla
definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la
disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la
funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà
essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio
nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare
le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per
gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore,
graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui
all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto
previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n.
53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto
del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al
fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in
via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo
individuato nell'allegato A.
Art. 13
Scuola primaria
1. Nell'anno
scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere
consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle
iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6,
comma 2.
2. Per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,
dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della
scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la
terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al
fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del
primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in
via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.
Art. 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A
decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe
del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno
successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la
seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico
2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in
via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo
educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.
3. Al
fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per
l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della
scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole
secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma
4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa
dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia
didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la
configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento
ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini
dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il
personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale
orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le
attività educative e didattiche individuate, rispettivamente,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10.
6. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione
all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della
scuola secondaria di primo grado.
Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al
fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7,
commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in
via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il
numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per
l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di
tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni
successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità,
possono essere attivati nell'ambito della consistenza
dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti
ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 16
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano
in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con
il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo
di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di
mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Art. 17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo
restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della
provincia di Trento, il presente decreto si applica
compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia
autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata
il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni
scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al
primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta
intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per
l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005,
si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma
5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 19
Norme finali e abrogazioni
1. Sono
fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione
di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le
espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media"
contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite,
rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola
primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le
seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di
scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1
e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118;
articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo
148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo
176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma
2; articolo 442.
4. Le
seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono
abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo
130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5;
articolo 178, comma 2.
5. è
abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del
presente decreto.
6. Al
testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. all'articolo
100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
b.
all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177,
comma 5" sono soppresse.
7. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Allegati
Allegato A -
Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola dell'Infanzia
Allegato B -
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
Allegato C -
Indicazioni Nazionali Piani di studio Scuola Secondaria di 1°
grado
Allegato D - Profilo
finale dello studente |