Legge 22
novembre 2002, n. 268
(in GU 25 novembre
2002, n. 268)
Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 25 settembre 2002, n.
212
(in GU 26 settembre 2002, n.
226)
Misure urgenti per la scuola,
l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione artistica e musicale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25
settembre 2002, n.212, recante misure urgenti per la scuola,
l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione artistica e musicale, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 22
novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 1742):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Moratti) il
26 settembre 2002. Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in
sede referente, il 27 settembre 2002, con pareri delle commissioni
1a, 5a e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalità il 1 ottobre 2002. Esaminato dalla 7a
commissione, in sede referente, il 3, 8, 16 e 22 ottobre 2002.
Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 2002.
Camera dei deputati
(atto n. 3312):
Assegnato alla commissione VII (Cultura) il 25 ottobre 2002, con
parere delle commissioni I, V, VI, X, XI della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la
legislazione. Esaminato dalla VII commissione il 31 ottobre 2002;
il 5, 7 e 8 novembre 2002. Esaminato in aula il 18 e 19 novembre
2002 ed approvato il 20 novembre 2002.
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per
assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della
scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di
disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria,
nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta
formazione artistica e musicale;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
settembre 2002;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica
e per gli affari regionali;
Art. 1.
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore
della scuola
1. I docenti in
situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso
che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale
di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie
di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di
perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata
partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione,
con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata
accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la
riconversione professionale si applica, nei confronti del
personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa
fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è elevato di 28,411 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.
3. All'onere di 28,411
milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per
l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma
1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli
accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi
sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di
attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse
finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti
stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative,
tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli
stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità
relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità
previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di
euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno
2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro
151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere
dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante
corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.
Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune
categorie di personale della scuola
1. Ai fini della
definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale
del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego
instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto
1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito,
anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti
documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina"
Art. 4.
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie
delle università, per il diritto allo studio nelle università non
statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale
1. Al fine di
attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare
situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e
scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è
autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da
erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno
2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è
istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di
parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di
assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari agli studenti iscritti alle università e agli
istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Al fine di
consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a
favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'articolo 4,
comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo
la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti
sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle
regioni mediante programmazione concordata con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca"
Art. 5.
Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di
programmi e progetti di ricerca
1. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi
a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti,
incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di
programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari
abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al
comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi
nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e
progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei
fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di
ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno
per cento dei predetti fondi.
Art. 5-bis.
Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo
1. Al fine di
assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le
risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme
di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi
comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di
determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli
rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale
di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori
di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo
l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge
medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l è
sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle
istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento
previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge
ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico,, mantengono la loro validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle
scuole di specializzazione.";
a-bis) il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di
specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al
termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli
rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio";
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al
comma 1 ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi
di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei
crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma
accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5,
nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di
primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini
del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì
valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.";
c) dopo il comma 3 sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati
alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi
gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento
coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma
di istruzione di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli
Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati
al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di
legale riconoscimento".
Art. 7.
Attività di servizio per gli studenti universitari
1. Per potenziare i
servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione
culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a
decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università
promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio
agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e
cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente
riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo
25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli
indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in
particolare, le attività di orientamento e tutorato e le
iniziative culturali.
2. Al fine di
assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione
di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5
dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo
ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria
dei progetti provvede una commissione istituita presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo
non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo
scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".
2-bis. In attesa del
riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i
componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2
giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491.
Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e
passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di
laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto
componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491
del 1997.
Art. 7-bis
Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle
università
1. All'articolo 6,
comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n.370, e successive
modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro trentasei mesi"
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25
settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Frattini, Ministro per la
funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli
affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Camera, 20 novembre 2002)
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame rende
obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione
professionale, previsti dall'articolo 473 del testo unico delle
disposizioni in materia di istruzione, per i docenti in situazione
di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che
presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali;
la perdurante soprannumerarietà comporterebbe l'applicazione
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la norma in esame tende a realizzare un risparmio di spesa perché
consente di coprire le mancanze di organico con personale in
servizio;
gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di
scuola media superiore non hanno la possibilità di partecipare ai
corsi di riconversione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti
tecnico-pratici di transitare, a domanda, previ appositi corsi di
formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico
ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumerari
e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti
A.T.A. disponibili.
La Camera,
esaminato il disegno di conversione del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università,
la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica
e musicale;
premesso che:
l'articolo 5 riguarda i compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca;
il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio ha
espresso il parere in data 6 novembre 2002;
è opportuno che le spese per i compensi agli esperti incidano sui
fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di
ricerca nella misura minore possibile,
impegna il Governo
a provvedere alla corresponsione di compensi per soggetti
incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti
di ricerca di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 212 del
2002, utilizzando anche risorse di parte corrente, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, fermo restando che la relativa
spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento
dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di
ricerca.
La Camera,
in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212,
recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione musicale,
tenuto conto che le vigenti modalità di accesso all'insegnamento
possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del
punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie
permanenti,
impegna il Governo
a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401 T.U. approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni nel senso indicato:
riconoscimento del valore aggiuntivo dei servizi prestati;
valutazione di tutti i titoli di studio e di cultura;
valorizzazione dei percorsi di formazione e specializzazione
universitaria.
La Camera,
considerato che negli ultimi due anni scolastici le immissioni in
ruolo del personale della scuola sono state di gran lunga
inferiori ai posti vacanti;
impegna il Governo
a definire urgentemente il contingente adeguato per l'anno
scolastico 2003/2004.
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(7a Commissione, 16 ottobre 2002)
Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la
ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale,
impegna il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, ad assicurare parità di trattamento
nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la
specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito
l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al
termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341. |