(GU n. 151 del 1-7-2005)
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
specifiche disposizioni per garantire la funzionalita' di settori
della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, del Ministro della giustizia, del
Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e
forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
il seguente decreto-legge:
1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita'
«Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad
integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di
euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da
due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile
nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per
il risanamento economico-finanziario dell'universita',
salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in
particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al
raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della
gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio
edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente
e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a
carico dell'universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato
alla stessa universita' dalla presente disposizione.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei
successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto
interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per
l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
«Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005
e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche',
per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di
euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.
1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni
a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di
assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo
indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita'
secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di
5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i
diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione
del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in
servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente
disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti
dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e'
estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale
docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle
classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di
ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari
ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per
almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private
di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo
degli organi degli ordini professionali interessati secondo il
sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono
indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo
dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005.
Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al
momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli
psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo
1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non
abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della
proclamazione degli eletti.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005
abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di
patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle
seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti».
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006
devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del
valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da
ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della
svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli
sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle
rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il
valore di questi elementi durante il periodo della loro
utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla
posizione fiscale delle societa' interessate.
3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n.
91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.
1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno
effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre
2005.».
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono
sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei
limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui
al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o
cooperative di servizi specialistici.»;
c) il comma e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di
contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2
possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della
Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e
dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3,
individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli
schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio
delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni
analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle
prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei
giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di
giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato
per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due
anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due
anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un
ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione
dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non
superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno
2005 non superiori a 40 milioni di euro».
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal
comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio
nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce
di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri
strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso
l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e
8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti
di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11,
comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente,
in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo
25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva
incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare
anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'
chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal
servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo
al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a
decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro
12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 88, e la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge
1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non
concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di
incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti
finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo
di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del
2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli