D.P.R. N. 399 del 23 agosto 1988
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 10 settembre 1988)
Norme risultanti dalla disciplina
prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988
relativo al personale del comparto scuola
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n.
312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n.
93;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei
conti il 18 aprile 1988, registro n. 78, atti di Governo, foglio
n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza
portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla
Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza,
foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è
stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo
Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la
determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di
cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1988-90;
Vista la legge 11 marzo 1988, n.
67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988,
con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni
formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che
abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata
autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990
riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la delegazione di parte
pubblica composta come previsto dal citato art 8 e le
confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR,
CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse
aderenti (CISL-Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola,
CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola,
CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed
UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno
1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27
luglio 1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla
CISNAL e CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale
hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non
partecipanti alle trattative: CILDI in data 16 giugno 1988,
CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio
1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONSAL in data 27 luglio 1988 e
la C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1988
ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del
recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della
Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto
scuola, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Campo di applicazione e durata
1. Campo di applicazione e durata.
- 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1°
gennaio 1988-31 dicembre 1990.
2. Gli effetti giuridici decorrono
dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988.
Art.2.
Classificazione del personale.
1.
Il personale di cui all'art. 1 è individuato, ai fini del presente
decreto, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree
funzionali:
a) area dei servizi ausiliari,
tecnici ed amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della funzione direttiva
ed ispettiva.
Art. 3.
Trattamento economico
1. Al personale di cui
all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze
sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto indicati:
Area dei servizi ausiliari,
tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed
aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1)
ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di
anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e
collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e
collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di
anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000.
Gli stipendi annui lordi del
personale appartenente ai profili di guardarobiere e
aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione
stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali
convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A
allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna;
docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e
pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria
superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati
femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media;
vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici:
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: L. 11.894.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale
di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.000
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000.
Area della funzione direttiva
ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi
delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei
conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti
nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati
femminili; direttori e vice direttori delle scuole speciali dello
Stato:
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L. 18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente
competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle
norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel
comma 1.
3. La progressione economica per
tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo
le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al
presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza in
ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per
nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni
vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per
ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti
aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione
stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga
diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni
stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini
economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti
biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo
inquadramento ed in quelle successive.
5. Al personale docente preposto
alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai
periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete
la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio
iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e
quello iniziale della qualifica di appartenenza.
6. Il personale docente di cui
all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo
ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di
scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti
laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della
scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con
trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con
ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con
venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che
maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i
periodi computati ai sensi della normativa concernente
l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili,
nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per
l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette
disposizioni si applicano anche al personale con orario
settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore
a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora
sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie.
Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura
proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di
insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del
posto orario.
8. Il personale docente di cui al
comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha
diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo
non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo
restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione
spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura
del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del
posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma
8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai
sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio
1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di
servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della
scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli
istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni
scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in
eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore
settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei
docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti
prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero
anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole
cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura
prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al
presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del
rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991- 93, fra
i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli
retributivi previsti per i docenti universitari.
Art. 4.
Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale
1. L'inquadramento economico nelle
nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è
effettuato alla data del 1° luglio 1988 sulla base dell'anzianità
giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per
la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici
si applica il comma 4 dell'art. 3.
2. L'inquadramento nel nuovo
reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra
determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai
fini dell'ulteriore progressione di carriera.
3. Al compimento del sedicesimo
anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del
diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti
della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i
docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo
anno per il personale ausiliario e collaboratore, del
ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e
delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è
interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive
posizioni stipendiali.
4. Per il personale che, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988,
abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello
retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al
comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori
retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di
servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento
il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere
inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale
del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L.
1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa
speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
209, come integrato dall'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto
dal presente decreto per la corrispondente area e figura
professionale.
6. I miglioramenti economici
risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data
del 1° luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello
in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma
di lire 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:
a) dal 1° luglio 1988, nella
misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella
misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento
percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1° maggio 1990, per
l'intero ammontare. 7. Gli incrementi relativi alle posizioni
stipendiali, maturati successivamente al 1° luglio 1988, sono
aggiunti per intero al trattamento economico come sopra
determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura
intera.
8. Nei casi di passaggio a
qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale
previsto a «regime» per la nuova qualifica, maggiorato
dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio
tabellare a «regime» relativo alla posizione stipendiale in
godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio
iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si
collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è
inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore,
ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza.
La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è
considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al
comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai
riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera,
dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una
qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1°
luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con
riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà
corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si
verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi
ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede
contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla
base della individuazione cui si perverrà a seguito
dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
13. Ai fini dell'inquadramento
contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei
servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista
dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e
successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le
anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
disposizioni, se più favorevoli.
Art. 5.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita
e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto nonché sulla determinazione degli importi
dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto
dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici
economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono
corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'art. 3 e
nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione
dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 6.
Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo
1. L'indennità di funzione
prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3,
lettere a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, è
rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale
direttivo al livello iniziale ed in lire 5.460.000 annue lorde per
gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale.
2. I miglioramenti economici
risultanti dalla differenza tra l'indennità di cui al comma 1 e
quella spettante alla data del 30 giugno 1988 sono attribuiti come
segue:
a) dal 1° luglio 1988, nella
misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella
misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento
percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1° maggio 1990, per
l'intero ammontare.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e
2 è corrisposta in ragione di tredici mensilità ad anno. Le misure
annue, correlate alle anzianità di servizio prestato nella
qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata
al presente decreto.
4. L'indennità di cui al comma 1,
prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a),
dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, è attribuita,
nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di
cui all'art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, come integrato dall'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al
personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti,
limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta
direzione. Si applica, altresì, il comma 2, con le stesse
decorrenze.
Art. 7.
Indennità di funzione docente
1. Al personale dell'area della
funzione docente di cui all'art. 3 è attribuita una indennità di
funzione, per le attività connesse con la funzione docente, nelle
misure iniziali annue lorde sotto indicate:
a) docenti della scuola materna;
docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e
pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria
superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati
femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 270.000
dal 1° gennaio 1989: L. 797.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.224.000
b) docenti della scuola media;
vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici:
dal 1° luglio 1988: L. 313.000
dal 1° gennaio 1989: L. 924.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.416.000
c) docenti dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale
di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 396.000
dal 1° gennaio 1989: L. 1.152.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.764.000
d) docenti confermati dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 436.000
dal 1° gennaio 1989: L. 1.288.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.980.000.
2. Le indennità di cui al comma 1,
competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di
servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite
nell'allegata tabella B.
3. L'indennità di cui al comma 1,
è corrisposta:
a) dal 1° luglio 1988, nella
misura del ventidue per cento;
b)
dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento,
comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla
lettera a);
c) dal 1° maggio 1990, per
l'intero ammontare.
Art. 8.
Indennità di funzione per il
personale amministrativo tecnico ed ausiliario
1. Al personale di cui all'art. 3,
lettere a), b) e c), dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed
amministrativi è attribuita una indennità di funzione, nelle
misure annue lorde sotto indicate:
a) ausiliari, guardarobieri ed
aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 144.000
dal 1° gennaio 1989: L. 420.000
dal 1° maggio 1990: L. 648.000
b) collaboratori tecnici e
collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 192.000
dal 1° gennaio 1989: L. 552.000
dal 1° maggio 1990: L. 852.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 270.000
dal 1° gennaio 1989: L. 797.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.224.000.
2. Le indennità di cui al comma 1,
competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di
servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite
nell'allegata tabella B.
3. L'indennità di cui al comma 1 è
corrisposta:
a) dal 1° luglio 1988, nella
misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella
misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento
percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1° maggio 1990 per l'intero
ammontare.
Art. 9.
Effetti delle indennità di funzione
1. Le indennità di funzione
previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento. Le
predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima
disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la
sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennità è
attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in
posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della
funzione inerente alla qualifica rivestita.
2. In ottemperanza al disposto
dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici
economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali
previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
dell'accordo recepito nel presente decreto.
3. Ai fini della corresponsione
dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 10.
Indennità di istituto
1.
Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1° maggio
1990 è incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la
corresponsione al personale direttivo dell'indennità di istituto
prevista dalla stessa norma.
2. Analoga indennità è attribuita,
a decorrere dal 1° maggio 1990, ai coordinatori amministrativi.
Detta indennità sarà determinata, ferma restando la disciplina
prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario,
con le modalità ed i criteri stabiliti per l'indennità di istituto
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo è costituito da un importo
pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno.
3. Restano confermate le modalità
della contrattazione decentrata a livello nazionale per la
ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11.
Indennità aggiuntiva per la funzione docente
1. Al personale docente che abbia
esercitato la facoltà prevista dall'art. 14, comma 8, è
attribuita, a decorrere dal 1° settembre 1990 e per la durata del
periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennità
aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella
misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci
mesi per anno scolastico:
a) docenti della scuola
elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore:
lire 250.000;
b) docenti della scuola media;
docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica: L. 290.000.
Art. 12.
Indennità di funzione per il
personale supplente
1. Le indennità di funzione nelle
misure iniziali di cui agli articoli 6, 7 ed 8 competono anche al
personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste
per il corrispondente personale di ruolo, in misura correlata alle
ore di impegno lavorativo.
Art. 13.
Lavoro straordinario
1.
Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209.
2. Limitatamente al periodo 1°
luglio-31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro
ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i
seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base
iniziale di livello mensile;
b) indennità integrativa speciale
in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, diminuita
di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000;
c) rateo di tredicesima delle due
precedenti voci.
3. In concomitanza con
l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il
numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
Art. 14.
Orario di servizio
1. La funzione docente della
scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole
di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, si articola in attività di insegnamento ed in
attività connesse con il funzionamento della scuola.
2. Gli obblighi di servizio
comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse
la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le
valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli
scrutini e gli esami.
3. Le attività connesse con il
funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio
della libertà di insegnamento, la piena esplicazione della
funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la
partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti
con le famiglie.
4. L'attività di insegnamento per
la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1°
settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1° settembre
1990, nonché in ventiquattro ore settimanali per la scuola
elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte.
5. Prima dell'inizio delle lezioni
di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio
delle competenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base
delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai
consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di
interclasse o intersezione, il piano annuale delle attività
specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la
programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della
scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed
i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevederà, in
particolare, le modalità operative di attuazione ed i conseguenti
impegni orari del personale docente, dovrà essere deliberato dal
collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione
educativa. Con la stessa procedura il piano sarà modificato, nel
corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze
sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è
abrogato.
6. Nelle scuole elementari, in cui
si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai
nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il
collegio dei docenti destinerà due ore di cui al comma 4, alla
attività di programmazione.
7. Negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia
inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi
dell'art.88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro
il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola
in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per
la costituzione di cattedre-orario, ferma restando
l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa
cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed
extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della
scuola per attività parascolastiche ed interscolastiche. Per i
docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di
sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato
resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le
modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di
costituzione degli obblighi di insegnamento.
8. Nelle scuole elementari e
secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei
artistici, a decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti possono,
prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico,
dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno
scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a
quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono
preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti
individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello
svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione
dell'offerta formativa, di orientamento e di studiolavoro. Le
predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da
quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite
nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed
effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di
cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione
decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per
gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
9. I docenti che abbiano optato
per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8 non possono ottenere
l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal
sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
10. Al fine di assicurare il
funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui
al comma 8 è riservata, nel caso si renda necessario, allo
svolgimento di attività di insegnamento nella stessa scuola.
11. I docenti degli istituti e
delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli
istituti di arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di
cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento
disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la
costituzione delle cattedre-orario, con priorità rispetto ai
docenti di cui al comma 7, nonché ad eventuali supplenze nel
limite di diciannove ore settimanali.
12. Negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non
superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio
nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si
assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di
trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente
a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che
possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella
classe per tutte le ore previste.
13. L'orario di servizio dei
docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta
confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in
quello previsto dalle vigenti disposizioni.
14. L'orario di servizio del
personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore
settimanali.
15. L'orario di servizio del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore
settimanali può essere articolato secondo i criteri previsti negli
articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici
l'organizzazione dell'orario di lavoro dovrà tenere conto
dell'attività di manutenzione delle attrezzature
tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del
materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione
della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno
definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.
16. L'orario di servizio del
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui
si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per
assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.
17. L'orario di servizio del
personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali,
individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio
1973, n. 488 e dell'istituto statale «A. Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di
cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734,
resta fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni
eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono
retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata
del trenta per cento.
18. L'orario del personale di cui
ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di
flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta
l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.
19. Le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario
obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei
confronti del personale docente che abbia optato per l'orario
aggiuntivo di cui al comma 8.
20. Il personale comandato presso
le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le
attività di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo
svolgimento delle attività stesse, rispettivamente di venti e
diciotto ore settimanali.
21. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della
pubblica istruzione assumerà iniziative volte a raggiungere una
intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione
nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti
inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto
alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio
medesimo.
Art. 15.
Orario di servizio a tempo parziale
1. A decorrere dal 1° settembre
1989 il personale di cui all'art. 1 può esercitare il diritto di
opzione per il regime di orario a tempo parziale che è, di norma,
pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo
restando il principio dell'unità dell'insegnamento delle
discipline da impartire, che può comportare anche un obbligo
diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento.
Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e
di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi
dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si
applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio
di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14.
2. Il diritto di opzione di cui al
comma 1 può essere esercitato, con domanda da presentare al
provveditore agli studi almeno nove mesi prima dell'inizio
dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La
domanda di opzione conserva la sua validità anche per il triennio
scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove
mesi prima della scadenza del relativo triennio.
3. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno
determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali
è possibile il regime di orario a tempo parziale.
4. Il trattamento stipendiale del
personale con orario a tempo parziale è dovuto, in proporzione
all'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte
le competenze fisse e periodiche ivi compresa l'indennità
integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di
servizio di pari anzianità; nella stessa proporzione competono
eventuali trattamenti economici accessori.
5. Con apposita legge sarà
disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza
spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.
Art. 16.
Funzionamento degli organi collegiali
1. Il collegio dei docenti, nel
piano annuale delle attività previste dall'art. 14, riserva, per
il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali,
comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni
previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.
Art.17.
Organici del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario
1. Sulla base delle proposte
formulate dalla commissione mista di cui all'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si
procederà al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni
organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado,
compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e
le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Art. 18.
Mobilità del personale della scuola
1. I passaggi di ruolo del
personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
dell'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti
annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una
percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo
tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore
al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è
concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di
eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti
per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di
concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile
l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a
quella secondaria superiore è prevista l'attribuzione di
particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo
della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni,
presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti di arte.
2. La verifica dell'attualità e
gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere
permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il
personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione
decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto
a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a
quello in cui sono state definite in sede di negoziazione
decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di
programmare i necessari interventi operativi. Le stesse
disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data
anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano
compatibili con le esigenze della programmazione operativa.
3. Nel definire gli eventuali
adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri
generali:
a) i trasferimenti ed i passaggi
si attuano annualmente;
b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo,
ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a
partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed
annuale:
c) saranno individuate le
categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta,
fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito
d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a
domanda, i diritti inerenti alla titolarità della scuola o plesso
di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso,
il diritto è ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda,
per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso
più vicini secondo tabelle di viciniorità;
d) l'ordine di operazione di
trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con
criteri di omogeneità tra i vari settori;
e) le situazioni di soprannumero
relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento
alle singole tipologie;
f) per i trasferimenti d'ufficio
si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite sulla base
delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con
riferimento a ciascun comune;
g) potranno essere modificate,
secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le tabelle
di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e
d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equità tra
le varie situazioni, un più puntuale equilibrio fra i vari titoli
e l'omogeneità di trattamento tra le categorie del personale; sarà
previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio
prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare
il trasferimento nelle predette località.
4. I passaggi di cattedra previsti
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i
trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del
trenta per cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la
disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al
limite percentuale in caso di soprannumeri.
5. Le assegnazioni provvisorie
vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le
utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di
fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito
d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una
disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità.
6. Le operazioni sull'organico di
fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale
appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con
precedenza, rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto,
ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente
titolarità del personale trasferito, nel triennio, quale
soprannumerario.
7. I provvedimenti di
utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in
posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti
delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed
ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti
comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della
scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro
settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio
dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in
altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il
docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale
soprannumerarietà è utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove
sussiste la maggiore disponibilità di ore, prioritariamente per lo
svolgimento di supplenze temporanee.
8. Nell'ordine delle operazioni
relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere
prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente
trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella
scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La
precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia
richiesta e sempreché per lo stesso anno scolastico si determini,
dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una
disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della
medesima tipologia anche in altro ordine di scuola. Il docente
trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha
titolo, altresì, ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente
ai docenti soprannumerari sull'organico di tatto, in altri
istituti della sede di precedente titolarità o di sedi viciniori,
a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il
trasferimento anche nella scuola di precedente titolarità.
9. Per la copertura dei posti
delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di
ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione,
viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che
ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato
esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione
del personale di ruolo precedono comunque quelle relative al
personale non di ruolo.
10. I docenti rientranti nel
contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA)
sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di
concorso di titolarità; qualora ciò non sia possibile,
l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per
classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti
tecnico-pratici in soprannumero, purché in possesso di idonei
titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di
informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
11. I docenti delle dotazioni
organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno
essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal
comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo, 1988, n. 67.
12. Il personale appartenente al
ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere
utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di
appartenenza, può essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti
del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le
quali sia in possesso del titolo di abilitazione o,
subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il
personale così utilizzato continua a percepire la retribuzione
spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano
in ogni caso le disposizioni dell'art. 24, commi 12 e 13, della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in
posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali,
professionali e di specializzazione, può essere utilizzato, a
domanda, per attività di sostegno degli alunni handicappati.
13. Sono consentiti per i docenti
delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda ed
in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali ed
assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di
titolarità, secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e
dei corsi speciali. Sono altresì consentite per detto personale,
oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e dei
titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.
14. Le norme di cui al comma 12 si
applicano anche al personale assistente.
15. Sono comunque fatti salvi i
principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge
nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.
Art. 19.
Mobilità professionale del personale amministrativo tecnico ed
ausiliario
1. Annualmente, dopo
l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel
limite del trenta per cento della disponibilità dei posti
nell'organico provinciale destinata alla mobilità, è disposto, a
domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su
deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei
riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti
requisiti.
Art. 20.
Mobilità territoriale del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario
1. Per la mobilità territoriale
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario saranno
individuati, in sede di negoziazione decentrata a livello
nazionale, i criteri, le modalità ed i termini sulla base dei
principi indicati nell'art. 18 per la mobilità del personale
docente, ivi compreso il trasferimento annuale.
Art. 21.
Mobilità per incompatibilità
1. Il trasferimento d'ufficio per
incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere
disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle
incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il
trasferimento stesso.
2. Il dipendente che è preposto
per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di
tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di
controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che,
se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutto il personale della scuola.
4. Resta fermo il disposto di cui
all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209 (18), sulla tutela dei dipendenti dirigenti
sindacali.
Art. 22.
Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti
dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni
1. Il personale di cui
all'articolo 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in
posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle
istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per
l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza,
è inserito in un contingente di mobilità per essere assegnato a
posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre
amministrazioni. Nel predetto contingente è inserito, a domanda,
anche personale non in soprannumero, purché in servizio in
province nelle quali si sono determinate posizioni
soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di
mobilità.
2. La mobilità di cui al comma 1
deve ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasferimento suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di
appartenenza disponibili in altra provincia, che residuano dopo le
operazioni di trasferimenti e passaggi;
b) trasferimento, a domanda, in
posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche
ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1° settembre
1989, secondo criteri, modalità, condizioni e limiti che saranno
stabiliti con apposito provvedimento legislativo.
3. Attivate le procedure di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, qualora dovessero permanere
posizioni soprannumerarie, per la mobilità all'interno del
comparto provvederà il Ministro della pubblica istruzione, di
intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 23
Negoziazione decentrata
1. Si applicano in materia di
negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24.
Santo Patrono
1. La ricorrenza del Santo
Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata
aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'art. 25.
Art. 25.
Congedo ordinario
1. Al personale di cui all'art. 1
si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo
dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1° gennaio
1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al
comma 2.
2. Il congedo ordinario deve
essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale
docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze
di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attività
didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la
rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed
educativo, l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione
che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilità
di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella
stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche
relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore
eccedenti.
Art. 26.
Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo,
direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario
1. Nei limiti e con le modalità
stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la
sostituzione con personale in servizio, considerato anche il
contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di
personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai
sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono
essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal
capo di istituto periodi di esonero totale o parziale
dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione
individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento
disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso università
ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal
Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati
presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni
professionali del personale della scuola, giuridicamente
riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo
conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del
personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla
base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto,
dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi,
criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la
realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la
verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno
partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti,
alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta
o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che
illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse,
per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione
nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la
certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative
sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale.
Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14,
comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un
impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di
aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo
definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la
realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di
servizio.
4. Prima dell'inizio di ogni anno
scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello
nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale
sede saranno, altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal
servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
Art. 27.
Libretto personale
1. Nel processo di sviluppo e di
estensione del sistema informativo della pubblica istruzione sarà
gradualmente organizzata una procedura per dotare i dipendenti di
cui all'art. 1 di un libretto personale contenente tutti gli
elementi attinenti allo stato di servizio e la documentazione
della carriera, anche ai fini pensionistici.
Art. 28.
Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti
1. Al personale dell'area della
funzione docente di cui all'art. 3, comma 1, possono essere
attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli
specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale,
anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e
le modalità di cui al presente articolo.
2. Il personale docente, durante
l'attività di servizio, può fruire soltanto per due volte del
beneficio di cui al comma 1 purché abbia una anzianità di ruolo
non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima
anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione
della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del
beneficio economico sarà determinata in sede di negoziazione
decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il beneficio di cui al comma 1
è attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il
limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun
ordine di scuola, le modalità di espletamento di tali concorsi e
le condizioni di ammissibilità saranno definite con decreto del
Ministro della Pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata
a livello nazionale.
4. Le disposizioni di cui al
presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.
Art. 29.
Assemblee
1. In sede di accordo
intercompartimentale saranno definiti modalità, criteri e limiti
per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali
scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente
i diritti sindacali.
Art. 30.
Norme di rinvio
1. Per quanto non stabilito dal
presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai
precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli
accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
Art. 31.
Copertura finanziaria
1. All'onere di lire 976 miliardi
per l'anno 1988, di lire 5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire
6.518 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'applicazione del
presente decreto, si provvede con le disponibilità di cui all'art.
1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserit nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 23 agosto 1988
COSSIGA
(Si omettono le tabelle A e B
relative alle posizioni stipendiali)
Allegato 1
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA
(Art. 8, D.P.R. 5 marzo 1986, n.
68)
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR,
CISAL, CISAS, USPPI.
Organizzazioni sindacali: CGIL
Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL SINASCEL, UIL Scuola, CONFSAL
SNALS, CONFSAL ANCII, CONFEDIR LANDS, CONFEDIR ANP, CISAL Scuola,
CISAS Scuola, USPPI Scuola, PIS, SNIA, UNAMS, GILDA.
PREMESSA
Le sottoscritte Organizzazioni
Sindacali decidono autonomamente il presente codice di auto
regolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale
alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.
L'efficacia del presente codice di
comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione ed il
rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento
sindacale da parte della pubblica amministrazione.
Articolo 1
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce
un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le
procedure previste dall'articolo 11 della legge n. 93/1983 ed in
conformità ai principi fissati dal presente codice di
autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza
preventiva comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di
sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la
trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello
sciopero.
In ogni caso, indipendentemente
dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo
l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non
essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il Capo di Istituto che aderisce
ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire
l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e
la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni
patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.
Il personale ausiliario tenuto
alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione
allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di
Istituto.
Le organizzazioni sindacali si
riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il
patrimonio deperibile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le Organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle
azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei
sindacati di comparto, saranno applicate le modalità di sciopero
stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma,
rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Articolo 3
Titolarità
Gli organismi competenti a
proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o
revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o
territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole
organizzazioni sindacali.
Articolo 4
Modalità di effettuazione dello
sciopero
4.1 - Pubblicità.
All'atto della programmazione
dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della
scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei
contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno
determinata e delle modalità dell'azione sindacale.
4.2. - Preavviso.
In conformità all'articolo 11
della legge n. 93/ 1983 il preavviso della proclamazione dello
sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi
concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero
con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di
servizio.
4.3. - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di
qualsiasi vertenza non può superare la durata di una intera
giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza
non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la
possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate
diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non
insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali
obblighi di servizio.
4.4 - Comunicazioni alle
controparti.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione così
pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze
decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di
posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti ed in
ogni caso al Provveditore agli Studi o al Sovraintendente
scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al
precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di
lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori
tentativi di conciliazione con le strutture competenti per
territorio.
4.5 - Quando lo sciopero è
proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso
è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni;
conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario
predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Articolo 5
Garanzie per l'utenza
Con riferimento alla particolare
funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte
organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si
impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la
più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad
assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e
nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Articolo 6
Sospensione ed esclusione degli
scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere,
dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle
singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di
particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le
stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o
conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni
tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi
aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella
fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai
periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che
rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Articolo 7
Sanzioni
Il presente codice vincola le
strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione
firmataria.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed
è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Articolo 8
Termini di validità
Il presente codice di
autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza
contrattuale.
Allegato 2
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA
(Art. 8, D.P.R. 5 marzo 1986, n.
68)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale: CISNAL.
Organizzazione sindacale:
CISNAL-Scuola.
PREMESSA
Le sottoscritte Organizzazioni
Sindacali decidono autonomamente il presente codice di
autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso
sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli
alunni.
L'efficacia del presente codice di
comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione ed il
rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento
sindacale da parte della pubblica amministrazione.
Articolo 1
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce
un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le
procedure previste dall'articolo 11 della legge n. 93/1983 ed in
conformità ai principi fissati dal presente codice di
autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza
preventiva comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di
sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la
trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello
sciopero.
In ogni caso, indipendentemente
dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo
l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non
essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il Capo di Istituto che aderisce
ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire
l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e
la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni
patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.
Il personale ausiliario tenuto
alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione
allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di
Istituto.
Le organizzazioni sindacali si
riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il
patrimonio deperibile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le Organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle
azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei
sindacati di comparto, saranno applicate le modalità di sciopero
stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma,
rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Articolo 3
Titolarità
Gli organismi competenti a
proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o
revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o
territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole
organizzazioni sindacali.
Articolo 4
Modalità di effettuazione dello
sciopero
4.1 - Pubblicità.
All'atto della programmazione
dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della
scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei
contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno
determinata e delle modalità dell'azione sindacale.
4.2 - Preavviso.
In conformità all'articolo 11
della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello
sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi
concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero
con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di
servizio.
4.3 - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di
qualsiasi vertenza non può superare la durata di una intera
giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza
non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la
possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate
diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non
insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali
obblighi di servizio.
4.4 - Comunicazioni alle
controparti.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione così
pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze
decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di
posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti ed in
ogni caso al Provveditore agli Studi o al Sovraintendente
scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al
precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di
lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori
tentativi di conciliazione con le strutture competenti per
territorio.
4.5 - Quando lo sciopero è
proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso
è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni;
conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario
predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Articolo 5
Garanzie per l'utenza
Con riferimento alla particolare
funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte
organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si
impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la
più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad
assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e
nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Articolo 6
Sospensione ed esclusione degli
scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere,
dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle
singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di
particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le
stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o
conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni
tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi
aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella
fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai
periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che
rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Articolo 7
Sanzioni
Il presente codice vincola le
strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione
firmataria.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed
è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Articolo 8
Termini di validità
Il
presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale. |