D.P.R. 10
aprile 1987, n. 209
Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al
personale del comparto scuola
Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 1° giugno 1987, n. 125.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Vista
la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista
la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica in data 4 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti
il 6 agosto 1986 - Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 39)
con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è
stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986,
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro
per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni
spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego
rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
concernente determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.
13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo
al triennio 1985-1987;
Vista
la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987);
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare
alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del
comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 febbraio 1987
fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal
citato art. 8 e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
CONFSAL, CIDA, CISNAL, CISAL, CISAS, USPPI e le organizzazioni
sindacali di categoria ad esse aderenti (CGIL-Scuola, CISL-Scuola,
CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CISNAL-Scuola,
CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola), e le organizzazioni
sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente
le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle
trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data
5 marzo 1987;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi
di accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse
Confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza
indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il
personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio
1985-1987;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto:
Capo I - Disposizioni
generali
1.
Campo di applicazione e durata.
- 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1°
gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli
economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno
1988.
Capo II - Trattamento
retributivo
2.
Stipendi. - 1. Gli
aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo
stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così
determinati:
Qualifica
|
Dal
1° gennaio
1986
|
Dal
1° gennaio 1987 |
Dal
1° gennaio 1988 |
3 |
345.000 |
747.500 |
1.150.000 |
4 |
390.000 |
845.000 |
1.300.000 |
5 |
513.000 |
1.111.500 |
1.710.000 |
6 |
510.000 |
1.105.000 |
1.700.000 |
7 |
675.000 |
1.462.500 |
2.250.000 |
8 |
780.000 |
1.690.000 |
2.600.000 |
9 |
1.410.000 |
3.055.000 |
4.700.000 |
2.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988 gli stipendi annui lordi
di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono così
modificati:
Qualifica |
Stipendio |
3 |
4.800.000
|
4 |
5.800.000
|
5 |
7.450.000
|
6 |
7.500.000
|
7 |
8.900.000
|
8 |
10.400.000
|
9 |
12.500.000
|
3. Lo
stipendio annuo del nono livello compete al personale direttivo.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1988,
agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo
iniziale di lire tredicimilionicentomila; il maggiore importo
annuo lordo di lire quattromilionisettecentomila rispetto al
precedente stipendio di lire ottomilioniquattrocentomila, è
attribuito nella misura di lire unmilionequattrocentodiecimila
annue dal 1° gennaio 1986, di lire
unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1° gennaio 1987 e di
ulteriori lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1°
gennaio 1988.
5. Ai
docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, appartenenti all'ottava qualifica, è
attribuito dalla data del 1° gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo
di L. 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al
precedente stipendio di L. 7.800.000, è attribuito nelle misure di
L. 1.260.000 annue dal 1° gennaio 1986, di lire 1.470.000 dal 1°
gennaio 1987 e di ulteriori lire 1.470.000 dal 1° gennaio 1988.
6.
L'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
come rideterminata dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, è ulteriormente rideterminata
nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il
personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il
personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue
rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila
sono corrisposte in ragione di L.90.000 dal 1° gennaio 1986, di
lire 105.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori lire 105.000 dal
1° gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000
dal 1° gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1° gennaio 1987 e di
ulteriori L. 175.000 dal 1° gennaio 1988 al personale ispettivo
tecnico periferico. Detta indennità, salvi gli altri casi previsti
dal predetto art. 54, è corrisposta pro-quota, nel periodo in cui
il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo
ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, lo sostituisce.
7. La
stessa indennità prevista per il personale direttivo è integrata
per il personale docente preposto alla direzione delle accademie
di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi di
effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza
tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei
conservatori di musica e quello in godimento.
8. Il
personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge
11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal
comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico
corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta
servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola
secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o
elementare.
9. Ai
fini dell'applicazione del comma 8, ferma restando
l'obbligatorietà dell'orario complessivo di servizio previsto
dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario
d'insegnamento con trattamento economico intero è costituito con
un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle
scuole materne, elementari e secondarie.
10. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i
periodi computati ai sensi della normativa concernente
l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili,
nei limiti previsti per il personale di ruolo per Ia
determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che
costituiscono la retribuzione individuale di anzianità degli
insegnanti di cui all'art. 3.
11.
Il valore per classi e scatti è determinato secondo il sistema e
sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
3.
Retribuzione individuale di anzianità.
- 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre
1986, compreso quello relativo all'indennità di funzione di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A
del presente decreto, cori l'aggiunta dei ratei di classi e scatti
maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione
individuale di anzianità. Tale retribuzione è corrisposta in
dodicesimi dal 1° gennaio 1987 nella misura intera per la parte
costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali
maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla
tabella allegato A, sono corrisposti con le modalità indicate
nella medesima.
2. I
ratei di anzianità ricadenti in classi triennali si valutano con
riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato
corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore
sarà posto in detrazione.
3.
Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento
stipendiale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali delle
classi e scatti nello stesso articolo previsti.
4. In
assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che
dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la
retribuzione individuale di anzianità di cui ai commi precedenti
verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di un
importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti
secondo il sistema previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, e
sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al
personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il
predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati
dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988.
Nel caso di passaggio qualifica funzionale o a livello retributivo
superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi
maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella
qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo
inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le
classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed
eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di
anzianità per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la
restante parte viene posta in detrazione degli aumenti
contrattuali relativi al 1986.
6.
L'anzianità complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e
benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, è valutata ai fini
della determinazione della retribuzione individuale di anzianità,
dedotto il periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 e la data di
decorrenza del provvedimento di riconoscimento.
7.
Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il
settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che
l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è considerata
utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella
classe di primo inquadramento e nelle classi successive.
8. Le
nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei
precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio
1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da
disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le
ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi
dovuti per indennità integrativa speciale.
9. Le
presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al
personale non di ruolo.
4.
Passaggi di qualifica o di livello retributivo.
- 1. Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori
conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo
stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la
retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del
passaggio.
2. I
benefici di cui al comma I, non sono cumulabili con quelli
derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti
della carriera dalle vigenti norme.
5.
Lavoro straordinario. -
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per
esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2.
Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di
lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere
compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con
modalità che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze
dell'amministrazione.
3. Le
autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono
disciplinate sulla base della normativa vigente.
4.
Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
-
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
-
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
-
rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
5. La
maggiorazione di cui al comma 4 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario
notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa
sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni
straordinarie autorizzabili.
6.
Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal
personale docente in attività non di insegnamento in eccedenza al
normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4, e 5.
6.
Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento.
- 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di
ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i
docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei
tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo,
i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno
diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione
commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale
obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione
mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità
integrativa speciale.
2. Al
personale docente che presta servizio su cattedre con orario
settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18
settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.
7.
Indennità di istituto.
- 1. Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1° settembre
1987, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 5 delle
norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6
dell'art. 2, anche una indennità di istituto, non utile ai fini
dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai
carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessità
dell'istituzione scolastica cui esso è preposto.
2.
Detta indennità di istituto è volta a compensare tutte le
prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del
normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento
dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe,
pertanto, i compensi per lavoro straordinario.
3.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di
apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale,
saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione
della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei criteri
indicati nel comma 1.
4.
L'indennità di istituto è corrisposta su un fondo costituito dagli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del
personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a
partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di
vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue
per il numero di unità di personale interessato.
8.
Indennità di carica. -
1. Le misure delle indennità di carica che possono essere
attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della
biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo
dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi,
indennità da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi
istituti, sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.
2. Il decreto di cui al comma 1
determina anche la misura delle indennità di carica relative agli
anni precedenti.
9.
Fondo di incentivazione.
- 1. Il fondo di incentivazione, previsto dall'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà
destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare
l'efficienza e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al
fondo è aperto a tutto il personale della scuola sulla base della
dichiarata disponibilità a partecipare a programmi relativi in
particolare ad attività di tipo didattico, di collaborazione con
gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di
innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo,
di documentata partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di
miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con
specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e
dell'informatizzazione dei servizi.
2. Il
fondo sarà pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere
dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale della
scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei
artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi
preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra,
ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6
- abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di
cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terrà conto degli
specifici carichi di lavoro.
3. Il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine
e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle
attività di cui al comma 1.
4. Le
modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui al
presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono
definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sede di negoziazione decentrata nazionale.
5.
Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi
possono essere corrisposti a carico del fondo al personale
comandato presso gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, la Biblioteca di
documentazione pedagogica ed il Centro europeo dell'educazione a
seguito delle apposite procedure concorsuali.
6. Al
personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.
8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al comma
decimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché al
personale mantenuto ad esaurimento ai sensi del quarto comma
dell'art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso
il Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti
disposizioni, il compenso è corrisposto a carico del fondo.
Capo III - Aggiornamento, formazione e mobilità del personale -
Organizzazione del lavoro.
10. Aggiornamento e formazione in servizio del personale.
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, definisce un programma pluriennale delle
attività di aggiornamento e di formazione in servizio, comprese
anche iniziative di formazione a distanza. In relazione a detto
programma, saranno, con la stessa procedura, definiti i criteri e
le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, tenendo
conto sia delle esigenze per le attività di aggiornamento
programmate dalle unità scolastiche, che costituiscono il
riferimento primario per lo sviluppo delle attività di
aggiornamento, sia di quelle relative all'attività degli
I.R.R.S.A.E. e dell'Amministrazione.
2.
Gli obiettivi da perseguire come prioritari sono i seguenti:
A)
Personale ispettivo tecnico.
Problematiche attinenti ai processi innovativi nella scuola ed ai
compiti di promozione e verifica propri della funzione ispettiva.
B)
Personale direttivo.
Problematiche organizzative e didattiche attinenti ai processi
innovativi nella scuola.
Problematiche relative ai compiti di coordinamento e di gestione
conseguenti alla prospettata più ampia autonomia delle istituzioni
scolastiche.
C)
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Problematiche culturali e didattiche relative agli specifici
insegnamenti, anche in relazione all'uso delle nuove tecnologie
educative.
Riconversione dei docenti interessati a processi di mobilità
professionale.
Problematiche attinenti all'educazione plurilingue nelle zone di
minoranza linguistica.
Problematiche attinenti all'integrazione degli alunni portatori di
handicaps.
Problemi attinenti all'educazione all'ambiente.
D)
Personale docente della scuola materna.
Problemi relativi alla programmazione educativa.
Problemi connessi alla continuità pedagogica - curriculare ed
organizzativa tra scuola materna ed elementare, a partire dal
personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici
progetti di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui
sopra.
E)
Personale docente della scuola elementare.
Problemi connessi all'attuazione dei nuovi ordinamenti e dei nuovi
programmi con riferimento alle fasce di personale progressivamente
interessato.
Problemi connessi al raccordo con la scuola materna e con la
scuola media.
Preparazione dei docenti per l'attivazione dell'insegnamento della
lingua straniera, nel quadro dei nuovi ordinamenti per la scuola
elementare avendo riguardo alle esigenze derivanti dalla tutela
delle minoranze linguistiche, ove presenti.
E)
Personale docente della scuola media.
Problemi connessi alla programmazione interdisciplinare ai fini di
una più completa applicazione dei programmi di insegnamento
vigenti.
Problemi dell'orientamento scolastico.
Problemi relativi alla valutazione degli alunni.
Problemi connessi ai fenomeni di abbandono e ripetenza con
particolare riferimento alle aree di crisi ed ai transiti dalla
scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore.
Problemi connessi all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze.
G)
Personale docente della scuola dell'obbligo.
Problemi relativi alle attività di istruzione degli adulti
finalizzate al conseguimento dei titoli di studio.
Formazione polivalente degli insegnanti di sostegno a partire
dalla riconversione del titolo monovalente per il personale in
servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna.
H)
Personale docente della scuola secondaria superiore.
Problemi connessi alla programmazione ed alla valutazione nella
scuola secondaria superiore.
Problemi connessi ai nuovi programmi ed a nuovi ordinamenti della
scuola secondaria superiore.
Problemi connessi alla diffusione delle metodologie e dei
linguaggi informatici, anche in collegamento con il piano
nazionale per l'informatica già in atto.
Problemi relativi all'orientamento ed al passaggio dalla scuola
alla vita attiva, con particolare riferimento alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro.
Problemi dell'educazione alla salute e della prevenzione delle
tossicodipendenze.
I)
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Problemi connessi alla nuova organizzazione del lavoro derivante
dall'introduzione dei profili professionali.
Problemi conseguenti alla rafforzata autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Problemi connessi con l'introduzione delle tecnologie informatiche
per la gestione amministrativa delle scuole.
L)
Personale delle istituzioni educative.
Problematiche relative alle esigenze specifiche delle istituzioni
educative.
3. La
quota parte dei fondi da riservare in bilancio secondo quanto
previsto dall'art. 10, comma 1, è ripartita sentite le
organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di personale
cui si riferiscono le attività finanziate, tenendo particolarmente
conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di
innovazione in atto.
4. I
fondi sono ripartiti annualmente, di norma, entro il 1° settembre
tra le province secondo un parametro definito in proporzione al
numero dei circoli didattici, delle scuole medie, degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica e delle
altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in ciascuna
provincia e del numero delle unità di personale direttivo,
docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio. Tale parametro sarà integrato mediante la maggiorazione
fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per le province che,
sentite le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal
Ministro della pubblica istruzione come aree richiedenti
interventi particolari.
5. I
criteri di ripartizione sopra definiti possono essere modificati,
con la stessa procedura di cui al comma 1, qualora vengano ad
emergere nuove esigenze.
6. Il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le
modalità per la partecipazione del personale interessato alle
iniziative di aggiornamento di carattere nazionale.
7.
Per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio,
programmate per ambiti di utenza più ampi di quelli della singola
unità scolastica, i provveditori agli studi dispongono
l'affissione di apposito avviso all'albo dell'ufficio scolastico
provinciale. Si osserva la stessa procedura per le iniziative di
aggiornamento e formazione in servizio, organizzata a livello
nazionale o regionale, delle quali deve essere data comunicazione
ai singoli provveditori.
8.
Delle iniziative medesime è data altresì comunicazione a tutte le
scuole della provincia. I capi di istituto dispongono
conseguentemente l'affissione di apposito avviso all'albo della
scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione
del programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di
norma, entro il mese di aprile a livello regionale ed entro il
mese di giugno a livello provinciale e delle singole scuole.
9.
Alle attività di aggiornamento o di formazione in servizio da
realizzare nell'ambito di ciascuna unità scolastica, sarà
destinato almeno un quinto dell'orario di servizio riguardante le
attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della
scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
10.
Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le
organizzazioni sindacali, definisce i criteri con cui procedere
all'elaborazione graduale di un'anagrafe dei formatori per
l'aggiornamento del personale docente, direttivo educativo, ATA,
che costituirà la base per la compilazione di albi provinciali. A
tal fine sarà definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, una apposita scheda di rilevazione,
la cui impostazione sarà concordata con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11.
L'elaborazione di tale anagrafe avrà come fase preliminare la
ricognizione di coloro che sono stati chiamati ad operare, quali
formatori, nelle attività documentate di aggiornamento sinora
svolte dall'Amministrazione direttamente o in regime di
convenzione con enti o associazioni professionali o da IRRSAE,
CEDE, BDP, registrandone, mediante la scheda di cui al comma 10, i
requisiti culturali e professionali, nonché le esperienze da essi
compiute nelle attività specifiche di cui trattasi.
12.
Saranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, definiti i requisiti e titoli di accesso agli
albi provinciali. A ciò si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione da emanarsi sulla base di intese raggiunte in
sede di accordo decentrato a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto.
13.
Nel definire i requisiti per l'iscrizione all'albo, si tiene conto
dei titoli universitari, dei titoli di specializzazione
post-laurea e delle esperienze documentate di formazione, siano
esse quelle compiute in qualità di docente siano esse quelle
compiute in qualità di discente, nonché delle esperienze
documentate in attività di innovazione e sperimentazione didattica
delle esperienze, sempre documentate, compiute nei gruppi di
lavoro presso i provveditorati agli studi.
14.
In sede di prima applicazione del presente decreto potranno
accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori coloro
che risulteranno inclusi nell'anagrafe in base alla ricognizione
preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei
requisiti stabiliti dall'apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione e che dichiarino disponibilità a frequentare i
corsi di formazione di cui al comma 15.
15.
Contestualmente alla progressiva formazione dell'anagrafe e degli
albi provinciali sarà data attuazione ad un piano pluriennale di
formazione dei formatori, i cui criteri saranno definiti previa
consultazione delle organizzazioni sindacali sopra indicate. Per
le attività di formazione svolte dopo la costituzione degli albi
provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze
necessarie, queste saranno ricercate all'interno dell'anagrafe
periodicamente aggiornata.
16.
Con la stessa procedura di cui al comma 10 saranno definite le
modalità di verifica dell'attuazione dei criteri previsti per
l'aggiornamento e la formazione in servizio, modalità che dovranno
prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio
ispettivo tecnico e nell'ambito delle rispettive funzioni
specifiche, del personale direttivo.
17.
Per il personale direttivo e ATA l'aggiornamento può svolgersi
durante l'orario di servizio ordinario e, in via prioritaria,
durante i periodi di sospensione delle lezioni.
18.
Fermo restando il diritto al rimborso delle spese viaggio ed al
trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, per le
attività di aggiornamento fuori sede, senza esonero dal servizio,
rientranti in programmi specificamente approvati
dall'Amministrazione le ore eccedenti il normale obbligo di
servizio verranno retribuite secondo il regime dello straordinario
per tutto il personale della scuola, sempre che l'attività non
risulti compensata con il fondo di incentivazione.
19.
Le spese conseguenti alle attività di cui ai precedenti commi, a
qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i rimborsi
previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti
iscritti negli appositi capitoli di bilancio per l'aggiornamento.
11. Criteri di attuazione della mobilità.
- 1. I passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417 e, dall'art. 57
della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo
i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale
delle cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30 per
cento e non superiore al 50 per cento. La percentuale da applicare
annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali,
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, sulla base
delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in
volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto
conto anche della necessità di assorbimento di eventuali
soprannumero. Nella tabella di valutazione di titoli sarà
prevista, ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a
quella secondaria superiore, l'attribuzione di un particolare
punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola
media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte.
2.
Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti
ai fini dell'accesso ai passaggi di cui al presente articolo.
3. La
verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti
ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilità od
all'utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede
di negoziazione decentrata nazionale.
4. Le
disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del
secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state
definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter
consentire all'Amministrazione di programmare i necessari
interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere
effetto a decorrere da data anteriore, sempre che, a giudizio
dell'Amministrazione, siano compatibili con le esigenze della
programmazione operativa.
5.
Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato
giuridico stabiliti dalla legge, nonché le competenze proprie
degli organi di governo della scuola.
6.
Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti
principi e criteri generali:
a) i
trasferimenti si attuano annualmente;
b)
tutto il personale direttivo o docente di ruolo ha titolo a
partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed
annuale; il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha
titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;
c)
saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla
precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il
personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva
per un triennio, a domanda, la titolarità nella scuola o plesso di
provenienza;
d)
l'ordine delle operazioni di trasferimento deve essere
determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i
vari settori;
e) le
situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno
individuate con riferimento alle singole tipologie; per i
trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di
viciniorietà definite sulla base delle distanze reali determinate,
a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune.
7. I
passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417/1974, sono effettuati con i
criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi
nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili.
8. Le
assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
disponibili dell'organico di fatto ad eccezione di quelli
richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi
nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di
precedente titolarità.
9. I
provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo
che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale
docente dei posti DOA che non richieda ed ottenga la conferma su
posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e
disponibili nell'organico di fatto della scuola.
10.
Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui al
presente articolo, deve essere prevista la precedenza assoluta per
la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario
nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento;
ciò qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreché per lo
stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i
passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di
posto orario ovvero di posto della medesima tipologia.
11.
Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali
non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei
titoli di specializzazione, viene data precedenza
all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda,
dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze
didattiche sul sostegno.
12. I
docenti rientranti nel contingente del posti DOA sono utilizzati
su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di
titolarità. Qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà
essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso
dichiarato affine.
13.
Sono consentiti per i docenti delle accademie e dei conservatori
di musica a domanda ed in presenza di disponibilità di posto,
utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per insegnamenti
diversi da quelli di titolarità, secondo nuove apposite tabelle
stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI,
per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi
speciali.
14.
Tali norme sono applicate anche al personale assistente.
15.
Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi
corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli
artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.
12. Orario di lavoro. -
1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo
impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti
nell'orario di attività didattica.
2. Le funzioni dell'insegnante di
scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché quelle
previste dall'art. 8 comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n.
463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito
dell'istituzione scolastica.
3. La
disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere
dall'anno scolastico 1987-88.
4. Al
fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si
trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il
collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del
personale tenuto al completamento, individuando la collocazione
degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri
di certezza e di professionalità.
5. Il
collegio dei docenti programma annualmente le attività, non di
insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui
all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni
adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell'art.
6, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
6. Il
programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione
alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e dei collegi
dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti,
l'aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente.
7.
[Le attività programmate sono svolte sulla base di un monte ore
annuo di 210 ore].
8.
Nella programmazione delle varie attività il collegio dei docenti
terrà conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di
ciascun docente, in modo da realizzare la massima omogeneità
possibile nella ripartizione degli impegni.
9. La
convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire
con un preavviso di almeno cinque giorni.
10.
L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo può
essere articolato secondo i criteri di flessibilità in relazione
ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni
nell'ambito territoriale di competenza.
11.
La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni
ordine e grado non dà diritto a compensi ad esclusione di quella
relativa alle commissioni degli esami di maturità.
12.
Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai
componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.
Capo IV - Negoziazione
decentrata
13. Accordi. - 1. La
negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
1983, n. 93, è da riferire, per il comparto scuola a livello
provinciale, alle seguenti materie:
a)
criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA
e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la
normativa vigente riserva agli organi della scuola;
b)
determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro
straordinario del personale ATA;
c)
proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente
di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali,
delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi
collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4
agosto 1977, n. 517;
d)
criteri e modalità per l'utilizzazione dei servizi sociali da
mettere a disposizione del personale;
e)
criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di
aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA,
docente, direttivo;
f)
individuazione di priorità e distribuzione delle risorse relative
al fondo di incentivazione;
g)
misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo
sviluppo delle relazioni sindacali.
14. Titolari del potere di negoziazione decentrata.
- 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
a) per la parte pubblica, una
delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o
da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo, nei casi
previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici
direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;
b)
per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa
nel settore interessato che abbiano adottato codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali
a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale;
2.
Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella
provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare
rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la
delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del
Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici
interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.
3.
Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per
la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di
istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere
esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere
permanente in riferimento a particolari materie; con tale
provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla
legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto,
dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità
di conduzione e di risultati fra gli organi periferici
dell'Amministrazione.
4.
Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di
uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella
medesima regione, la delegazione di parte pubblica e presieduta
dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle
regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la
Sicilia.
15. Livelli di negoziazione decentrata.
- 1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello
nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici,
istituti o servizi di particolare rilevanza purché diretti da
funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie
di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente
decreto.
16. Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata.
- 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di
dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto
formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette
delegazioni.
2. Le
trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni
caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero
dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse
entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
3.
Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo,
il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della
delegazione sindacale, può disporre con l'osservanza dei termini
di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie
attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a
quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e
presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale
dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se
non intende presiederla personalmente.
4.
Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia
raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento
delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte
pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed
al Ministro della pubblica istruzione.
5. All'intervento delle medesime
delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al
comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate
alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per
la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di
parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del
Governo.
17. Procedure. - 1.
L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla
parte sindacale.
2. Le
organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano
partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie
osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in
provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di
quindici giorni dalla sua conclusione.
3.
L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri
atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il
decreto del Ministro è comunque necessario:
a)
quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o
comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione
interessata;
b)
quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non
ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico
organo amministrativo periferico;
c) se
le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste
da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non
abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento
di delega relativo a quell'accordo decentrato.
5. Gli accordi decentrati,
riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede
nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario
di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
19. Visite mediche di controllo.
- 1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia del personale Sono espletate dalle unità sanitarie locali
alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la
certificazione sarà portata a conoscenza del l'Amministrazione di
appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
20. Informazione. - 1.
L'Amministrazione della pubblica istruzione assicura una
preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati più
rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie
del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente,
educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed
educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano
il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli
organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni
tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro.
2. A
livello centrale l'informazione è assicurata attraverso incontri
periodici, in cui potrà essere effettuata anche la verifica delle
modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali.
3. A
livello regionale e provinciale l'informazione è assicurata
attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente,
dall'art. 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24
della legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme
procedurali di cui al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978.
4. In
occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi
informativi a base informatica o di modifica dei sistemi
preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola,
le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro
caratteristiche generali. Potranno essere altresì costituiti
gruppi misti con funzioni consultive.
5.
L'informazione sarà fornita secondo modalità tali da assicurare,
in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.
21. Verifica. - 1. Con
decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal Presente decreto,
effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo
stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività,
ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia
dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle
predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e
proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre
a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla
compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
22. Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei
profili professionali.
- 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal
D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588, possono essere, nell'ambito delle
declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 45 della
L. 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze
derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle
competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche,
ovvero da ampliamento di servizi.
2. Il
Ministro della pubblica istruzione individuerà, d'intesa con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare
o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento
della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista
dall'art. 6 della L. 29 marzo 1983, n. 93.
3. Nella stessa sede si farà luogo,
ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai
singoli profili e dei requisiti necessari.
23. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
- 1. Nei confronti del personale ATA riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del
proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà
procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima
di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le
strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità
organiche dell'Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio
attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del
profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale
o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica
funzionale inferiore.
2.
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la
dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento.
Capo VI - Relazioni
sindacali
24. Locali per le rappresentanze sindacali.
- 1. Salvo quanto disposto dalla
legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità scolastica con
almeno 200 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni,
l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della
struttura.
2.
Nelle unità scolastiche con un numero inferiore di dipendenti le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno
diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della
struttura.
25. Diritto di affissione.
- 1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di
affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno
dell'unità scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a materie di interesse sindacale e del lavoro.
26. Garanzie nelle procedure disciplinari.
- 1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve
essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa
con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di
un rappresentante sindacale.
27. Patronato sindacale.
- 1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato
sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti
organi dell'amministrazione di appartenenza.
2.
Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela
dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina
preventiva, come previsto dal D.Lgs.C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804.
28. Referendum. - 1.
L'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di «referendum», sia generale che di
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti
dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità
scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
29. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
- 1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei dirigenti
sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni
sindacali, può essere disposto previo nulla osta delle
organizzazioni sindacali di competenza.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine
dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.
30. Assemblea. - 1. Il
personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per
dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.
Capo VII - Trattamento di
missione e quiescenza
31. Trattamento di missione.
- 1. Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione
deve anticipare a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75
per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
2. Al
medesimo personale è data facoltà di chiedere, dietro
presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate
con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite
complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.
32. Trattamento di quiescenza.
- 1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal
servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per
decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi
hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data
di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del
1° gennaio 1987 e del 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date
medesime.
33. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale.
- 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verrà conglobata nello
stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una
quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue
lorde.
2.
Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa
speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L.
1.081.000 annue lorde.
3.
Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza
successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa
speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della L. 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di
pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione
provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è
sospesa o non spetta, è portata in detrazione dalla pensione
dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di
reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescienza
successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di
servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo
lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota
di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse
modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è
attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata
in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
Capo VIII - Norme
particolari per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario
34. Organici. - 1.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sarà costituita una commissione mista, composta da rappresentanti
dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, del
Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso
il Ministero della pubblica istruzione, che dovrà formulare, entro
la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei
criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le
accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative
in sede legislativa.
36. Orario flessibile.
- 1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri,
i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per
l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di
organizzazione del lavoro.
2.
L'orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare
l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di
uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà.
3.
Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e
salvaguardando i periodi in cui siano previste attività
programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della
scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto
dell'orario settimanale d'obbligo del personale.
4. L'adozione della flessibilità
dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche
dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate,
dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei
riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può
provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici
ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche,
nonché delle caratteristiche del territorio in cui la se la è
collegata.
All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il
ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli
organi collegiali delle scuole previo confronto con le
organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione
scolastica.
6. Le
ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario
dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre
ore consecutive.
7.
L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare
tutto il personale di un medesimo profilo professionale; in altri,
quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti
dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato anche secondo
criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso
profilo professionale.
37. Turnazione. - 1.
Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e
l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di
determinati servizi legati ad attività didattiche, pomeridiane o
serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata
ordinariamente su turni.
2.
L'adozione di una organizzazione del lavoro su turni può essere
altresì attuata quando la collocazione fuori dell'orario
antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili
professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori
livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche
alle complesse e diversificate domande di attività di supporto
all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.
3. In
sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti
e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso
alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del
lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi
collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali
eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute
presenti le possibilità di adesione volontaria da parte dei
singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in
considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità
della scuola.
4.
Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai
seguenti criteri:
a)
prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre
valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando
altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);
b)
l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non
sopprimibili o comprimibili.
38. Mobilità professionale.
- 1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali,
nei limiti del 20% della disponibilità di posti nell'organico
provinciale, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili
della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di
amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in
possesso dei prescritti requisiti.
39.
Mobilità per incompatibilità. - 1. Il trasferimento d'ufficio
per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può
essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi
delle incompatibilità da parte dell'organo competente a
predisporre il trasferimento stesso.
2. Il
dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha
diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il
procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di
accertamento.
3. Le
disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della
scuola.
41. Diritto alla salute.
- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, saranno attivate le procedure per la rilevazione delle
malattie professionali sulla base delle proposte avanzate
dall'apposita commissione ministeriale.
42. Acconti. - 1. Ai
fini della corresponsione dei benefici economici derivanti
dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (18).
43. Copertura finanziaria.
- 1. All'onere di lire 2.178 miliardi derivante dall'applicazione
del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute
a titolo di anzianità e ivi compreso l'onere relativo all'anno
1986, si provvede quanto a lire 700 miliardi con utilizzo di lire
350 miliardi e lire 350 miliardi, rispettivamente, delle
disponibilità in conto residui dei capitoli 6858 e 6868 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;
quanto a lire 1.349 miliardi e lire 129 miliardi, mediante
corrispondente riduzione, rispettivamente, dei capitoli 6868 e
6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario.
2.
All'onere di lire 2.306 miliardi derivante dall'applicazione del
presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto
delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede quanto a
lire 2.152 miliardi e lire 154 miliardi con utilizzo,
rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni
medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1987.
3. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto
residui.
44.
Entrata in vigore.
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IMPORTI ANNUI AGGIUNTIVI, PER LIVELLO E CLASSI DI ANZIANITA',
VALIDI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI ANZIANITA',
SPETTANTI DAL 1° GENNAIO 1988
ALLEGATO B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCZIO DEL
DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL -
CISL - UIL - CONFSAL - CIDA - CISAL - CISAS-USPPI.
Organizzazioni sindacali: CGIL
Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL - SINASCEL, UIL Scuola,
CONFSAL - SNALS, CISAL Scuola, CISAS Scuola, USPPI Scuola, SNIA,
UNAMS.
Premessa
Le sottoscritte organizzazioni
sindacali decidono autonomamente il presente codice di
autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso
sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli
alunni.
L'efficacia del presente codice di
comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il
rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento
sindacale da parte della pubblica amministrazione.
Articolo
1
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce
un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le
procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in
conformità ai principi fissati dal presente codice di
autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza
preventiva comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di
sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la
trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello
sciopero.
In ogni caso, indipendentemente
dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo
l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non
essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il capo di istituto che aderisce
ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire
l'amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e
la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni
patrimoniali di pertinenza dell'istituto.
Il personale ausialiario tenuto
alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo
sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si
riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il
patrimonio deperibile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle
azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei
sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero
stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma,
rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle
azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei
sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero
stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma,
rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Articolo 4
Modalità di effettuazione dello
sciopero
4.1. - Pubblicità.
All'atto della programmazione
dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della
scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei
contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno
determinata e delle modalità dell'azione sindacale.
4.2. - Preavviso.
In conformità all'art. 11 della
legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero
non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti
le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero
con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di
servizio.
4.3. - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di
qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera
giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza
non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la
possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate
diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non
insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali
obblighi di servizio.
4.4. - Comunicazioni alle
controparti.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica e
al Ministero della pubblica istruzione così pure per la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate
nazionali.
La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di
posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in
ogni caso al provveditore agli studi o al sovrintendente
scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al
precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di
lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori
tentativi di conciliazione con le strutture competenti per
territorio.
4.5.
Quando lo sciopero è proclamato
per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita
con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni,
conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario
predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Articolo 5
Garanzie per l'utenza
Con riferimento alla particolare
funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte
organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si
impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la
più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad
assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e
nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Articolo 6
Sospensione ed esclusione degli
scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere,
dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle
singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di
particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le
stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o
conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni
tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi
aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella
fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai
periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che
rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Articolo 7
Sanzioni
Il presente codice vincola le
strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione
firmataria.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed
è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Articolo 8
Termini di validità
Il presente codice di
autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza
contrattuale.
ALLEGATO C
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale: CISNAL.
Organizzazione sindacale:
CISNAL-Scuola.
Premessa
Le sottoscritte organizzazioni
sindacali decidono autonomamente il presente codice di
autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso
sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli
alunni.
L'efficacia del presente codice di
comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il
rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento
sindacale da parte della pubblica amministrazione.
Articolo 1
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce
un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le
procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in
conformità ai principi fissati dal presente codice di
autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza
preventiva comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di
sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la
trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello
sciopero.
In ogni caso, indipendentemente
dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo
l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non
essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il
capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo
di preavvertire l'amministrazione di non essere in grado di
garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la
conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.
Il personale ausiliario tenuto
alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo
sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si
riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il
patrimonio deperibile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle
azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei
sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero
stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma;
rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Articolo 3
Titolarità
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le
modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Articolo 4
Modalità di effettuazione dello
sciopero
4.1. - Pubblicità.
All'atto della programmazione
dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della
scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei
contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno
determinata e delle modalità dell'azione sindacale.
4.2. - Preavviso.
In conformità all'art. 11 della
legge n. 93/1983 il preavviso della produzione dello sciopero non
sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le
materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero
con il preavviso dovuto esonera i partecipanti di ogni obbligo di
servizio.
4.3. - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di
qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera
giornata; ciascuna azione successiva relativa alta stessa vertenza
non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la
possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate
diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non
insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali
obblighi di servizio.
4.4. - Comunicazioni alle
controparti.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica e
al Ministero della pubblica istruzione così pure per la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate
nazionali.
La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di
posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in
ogni caso al provveditore agli studi o al sovrintendente
scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al
precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di
lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori
tentativi di conciliazione con le strutture competenti per
territorio.
4.5.
Quando lo sciopero è proclamato
per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita
con riferimento all'orario predeterminato in sede di
programmazione cui dovranno at tenersi le relative convocazioni;
conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario
predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Articolo 5
Garanzie per l'utenza
Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini
di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la
categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle
istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti
scolastici.
Articolo 6
Sospensione ed esclusione degli
scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole
organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare
gravità.
Per gli stessi motivi e con le
stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o
conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si
impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni
tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi
aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella
fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai
periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che
rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Articolo 7
Sanzioni
Il presente codice vincola le
strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione
firmataria.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione dei rispettivi statuti di Organizzazione ed
è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Articolo 8
Termini di validità
Il presente codice di
autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza
contrattuale. |