Decreto Presidente Repubblica 6 marzo 2001, n. 190
(in GU 23 maggio 2001, n. 118)
Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5o, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Sentite, in data 12 ottobre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 31 gennaio 2001, 1o febbraio 2001 e 7 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa
1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: "I.R.R.E.", sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e le altre agenzie formative.
3. Gli I.R.R.E. supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:
a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;
c) selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
e) collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
f) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricoli ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.
4. Gli I.R.R.E. si coordinano e collaborano con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, al fine di favorire la diffusione delle metodologie e delle pratiche di valutazione e di autovalutazione.
5. Gli I.R.R.E., per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici.
Art. 2.
Organi
1. Gli I.R.R.E. sono dotati dei seguenti organi:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
Art. 3.
Presidente
1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei propri membri.
2. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'I.R.R.E. e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
4. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
Art. 4.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso è composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione. Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
2. Il consiglio di amministrazione, per l'attuazione delle finalità dell'I.R.R.E.:
a) approva annualmente il programma di ricerca;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;
e) valuta l'attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;
g) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
4. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Art. 5.
Direttore
1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalità specifiche dell'istituto, nonché di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E., dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) cura l'applicazione del regolamento interno;
f) predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.
4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sulla base di quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.
5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.
Art. 6.
Consulenza tecnico-scientifica
1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
2. Il comitato è composto da cinque membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.
Art. 7.
Verifiche di regolarità amministrativa e contabile
1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
Art. 8.
Regolamento interno
1. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:
a) l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in relazione alle esigenze connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;
c) i criteri per la scelta dei destinatari dei contratti di prestazione d'opera;
d) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Art. 9.
Conferenza nazionale dei presidenti
1. Al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, la Conferenza nazionale dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare i direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, nonché rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.
Art. 10.
Personale
1. A ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio. Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la scuola di titolarità, previe apposite selezioni per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
2. Ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, inoltre, è dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui al comma 1. Tale personale è reclutato tra il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui al comma 1.
3. L'assegnazione all'I.R.R.E. del personale di cui al comma 2, per la durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma. Il personale collocato fuori ruolo può essere restituito nel ruolo di provenienza, prima della scadenza del termine, a domanda ovvero d'ufficio, per gravi e documentate ragioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al momento del rientro il personale può scegliere tra le sedi disponibili.
4. Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
5. Gli I.R.R.E., per la realizzazione di specifici progetti cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con esperti contratti di prestazione d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi.
Art. 11.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) il contributo assegnato dall'amministrazione della pubblica istruzione, determinato annualmente, comprensivo di un contributo generale e di contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;
b) eventuali erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività.
Art. 12.
Vigilanza
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'approvazione, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
Art. 13.
I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia
1. Nell'ambito dell'I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento di cui all'articolo 8, è istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.
2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, può partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'I.R.R.E., che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.
5. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E. è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Resta fermo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 15.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute negli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto delle istituzioni scolastiche autonome.".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, com-ma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative. 2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative. 3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'art. 11. 3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: "Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. 3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse. 5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'art. 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: Omissis; d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).". "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -1. L'attività di valutaziobe e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda nella nota all'art. 4.
Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 2 (Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo). - 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui il presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 287 (Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 2. Gli istituti hanno il compito di: a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; b) condurre studi e ricerche in campo educativo; c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche; d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; e) nel fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.". 3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione. Art. 288 (Articolazione interna degli istituti regionali). - 1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.". Art. 289 (Organi degli istituti regionali). - 1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'art. 288. 6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. 7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto. 8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 290 (Centro europeo dell'educazione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. 2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali. 4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche: a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione; c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione; d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; e) sull'impiego delle tecnologie educative. Art. 291 (Organi del Centro europeo dell'educazione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'art. 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno. 6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro. 7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 292 (Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. 2. La biblioteca svolge le seguenti attività: a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. 3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. 4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. 9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 293 (Conferenza dei presidenti). - 1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti. 2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. 3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. 4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti. Art. 294 (Personale degli istituti). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo. 2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. 3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate. 4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo. 5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto, nella scuola. 6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. 8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 295 (Finanziamenti). - 1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività: a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. 2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.".