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Decreto Presidente Repubblica 6 marzo 2001, n. 190
(in GU 23 maggio 2001, n. 118)

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5o, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto  l'articolo  76  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Sentite,  in  data  12  ottobre  2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o dicembre 2000;

Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Acquisiti  i  pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 31 gennaio 2001, 1o febbraio 2001 e 7 febbraio 2001;

Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa

1.  Gli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa,  di  seguito denominati:  "I.R.R.E.",  sono  enti strumentali dell'amministrazione della   pubblica  istruzione,  dotati  di  personalità  giuridica  e autonomia  amministrativa  e  contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2.  Gli  I.R.R.E.,  nel  quadro degli interventi programmati dagli uffici   scolastici   di  ambito  regionale  e  delle  iniziative  di innovazione  degli  ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze  delle  comunità  e  degli  enti  locali  e  delle regioni, svolgono  funzioni  di  supporto  alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di  livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca   nell'ambito   didattico-pedagogico   e   nell'ambito  della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per  l'innovazione  e  la  ricerca educativa, con le università e le altre agenzie formative.

3.   Gli   I.R.R.E.   supportano   l'autonomia  delle  istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:

a)  collaborazioni  e  partecipazione  attiva alla progettazione e attuazione  di  programmi  di  ricerca  educativa  e  della  relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999, n. 275, anche con riguardo  alle  problematiche  concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione,    l'integrazione    dei    soggetti    svantaggiati, l'integrazione  europea,  l'educazione  degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
b)  collaborazioni  alla  costruzione di percorsi formativi per il personale  della  scuola  coerenti  con  le  scelte di programmazione dell'offerta formativa;
c)  selezione,  individuazione  e  comunicazione  alle  scuole  di particolari  progetti  formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
e)  collaborazione  all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli  ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
f)  approfondimento  degli  obiettivi formativi e delle competenze connesse   con   i   diversi   curricoli   ai  fini  dell'innovazione metodologica e disciplinare.

4.  Gli  I.R.R.E.  si  coordinano  e  collaborano  con  l'Istituto nazionale  di  valutazione  del  sistema  dell'istruzione, al fine di favorire   la  diffusione  delle  metodologie  e  delle  pratiche  di valutazione e di autovalutazione.

5.  Gli  I.R.R.E.,  per  il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici.

Art. 2.
Organi

1. Gli I.R.R.E. sono dotati dei seguenti organi:

a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.

Art. 3.
Presidente

1.  Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei propri membri.

2.  Il  presidente  rappresenta  l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3.  Il  presidente,  nel quadro degli interventi programmati dagli uffici  scolastici  regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti   scolastici,   formula   le  proposte  al  consiglio  di amministrazione  ai  fini  dell'approvazione  del  programma  annuale dell'I.R.R.E.  e  della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

4. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la  proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 4.
Consiglio di amministrazione

1.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica tre anni e ciascuno  dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per  un  altro  triennio. Esso è composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio  scolastico  regionale,  di  cui  uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso  la  regione,  due  del  consiglio scolastico regionale ed uno della  regione. Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle    esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato.  Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  per  l'attuazione  delle finalità dell'I.R.R.E.:

a) approva annualmente il programma di ricerca;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c)  delibera  il  bilancio  di  previsione  e  il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d)  conferisce  l'incarico  di  direttore  sulla  base  di criteri preventivamente deliberati;
e)  valuta l'attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri  preventivamente  deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f)  valuta  annualmente,  sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione  del  programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;
g)  nomina  i  componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.

3.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d), e dell'articolo  6  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

a)  individua  le  cause  dell'eventuale  mancata  rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

4.  Il  consiglio  si  riunisce  per  l'approvazione del programma annuale  e  per  deliberare  il bilancio di previsione, e le relative variazioni,  nonché  il  conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art. 5.
Direttore

1.  L'incarico  di  direttore  è  conferito con contratto a tempo determinato  di  durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di   competenze   amministrative   e  di  organizzazione  del  lavoro pertinenti  con le finalità specifiche dell'istituto, nonché di una sperimentata  conoscenza  del  sistema  scolastico.  Esso può essere conferito  ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a  personale  in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

2.  Il  direttore,  nel  rispetto  degli  indirizzi generali della gestione   determinati   dal   consiglio   di   amministrazione,   è responsabile del funzionamento complessivo    dell'I.R.R.E., dell'attuazione  del  programma,  dell'esecuzione delle deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e della gestione del personale. A tal  fine  adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a)  predispone,  in  attuazione  del  programma  dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b)  assicura  le  condizioni  per  la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;
c)  adotta  gli  atti  di  organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d)  stipula  i  contratti  di prestazione d'opera necessari per la realizzazione  dei  progetti  previsti  dal  programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) cura l'applicazione del regolamento interno;
f)  predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.

3.   Il   direttore   partecipa   alle  sedute  del  consiglio  di amministrazione  senza  diritto  di  voto.  La  sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

4.  Il  trattamento  economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione,  sulla  base  di  quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.

5.  L'incarico  è  revocato  dal consiglio di amministrazione nei casi  di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 6.
Consulenza tecnico-scientifica

1.  Il  comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per  la  predisposizione  del  programma  e  per la valutazione delle attività  scientifiche.  Il  comitato  fornisce,  inoltre,  i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

2. Il comitato è composto da cinque membri, scelti tra professori universitari  ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa,   al   suo  interno,  un  coordinatore  scegliendolo  tra  i professori universitari.

3.   Il   consiglio   di   amministrazione,  sentito  il  comitato tecnico-scientifico,  può  istituire  altri  organismi di consulenza tecnico-scientifica,  individuali  o collegiali, composti da non più di  tre  membri,  in  relazione  a  motivate  esigenze  connesse allo sviluppo  di  singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività.  Essi  restano  in  carica  per  la  durata  stabilita dal consiglio  di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.

Art. 7.
Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

1.  Le  verifiche  di  regolarità  amministrativa  e contabile da effettuarsi  a  norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori  contabili,  dei  quali  due  designati  dal Ministero della pubblica   istruzione,  sentito  il  dirigente  preposto  all'ufficio scolastico  regionale  e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  con  funzioni  di  presidente.  Le predette  amministrazioni  designano, altresì, ciascuna un supplente per  l'eventuale  sostituzione,  in  caso  di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

Art. 8.
Regolamento interno

1.  Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo  insediamento,  adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno  dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della pubblica  istruzione,  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il  regolamento  si  intende  approvato  ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:

a)  l'organizzazione  dell'attività  dell'istituto, le competenze degli  uffici  e  dei  servizi  e  i  criteri  per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in  relazione alle esigenze connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;
c) i  criteri  per  la  scelta  dei  destinatari dei contratti di prestazione d'opera;
d) i   criteri   della   gestione   e   le   relative  procedure amministrativo-contabili  e  finanziarie  in  modo  da  assicurare la rapidità,  l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e  l'equilibrio  finanziario  del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento  contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 9.
Conferenza nazionale dei presidenti

1.  Al  fine  di  assicurare  strategie  unitarie  di intervento a livello  nazionale  è  istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,  la  Conferenza  nazionale  dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare  i  direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto    nazionale    per    la   valutazione   del   sistema dell'istruzione  e  dell'Istituto  nazionale  di  documentazione  per l'innovazione  e  la  ricerca educativa, nonché rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.

Art. 10.
Personale

1.  A  ciascun  I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione  scolastica  di appartenenza, è assegnato un contingente di  personale  docente  e  dirigente  della  scuola,  determinato con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  d'intesa con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del  Ministro  per  la  funzione  pubblica, su proposta del dirigente preposto  all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di  comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle  attività  cui  sono  riferiti; non possono comunque protrarsi oltre  un  triennio.  Essi  vengono  disposti  con atto del dirigente preposto  all'ufficio  scolastico  della  regione  in  cui ha sede la scuola   di   titolarità,  previe  apposite  selezioni  per  titoli, integrate  da  un  colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base  di  uno  schema  tipo  di  bando  adottato  dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente  attinenti  ai  compiti  degli  I.R.R.E. con particolare riferimento   alle   metodologie   ed  alle  tecniche  della  ricerca nell'ambito  didattico-pedagogico  e  in  quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso   gli   Istituti   regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e aggiornamento educativi.

2.  Ciascun  I.R.R.E.,  in  rapporto  anche alla consistenza della popolazione  scolastica  di  appartenenza,  inoltre,  è dotato di un contingente  stabile  di  personale,  con  compiti organizzativi e di supporto  scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui  al  comma  1.  Tale  personale  è  reclutato  tra  il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui al comma 1.

3.  L'assegnazione  all'I.R.R.E.  del personale di cui al comma 2, per  la  durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in  posizione  di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo  indeterminato,  un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti  fuori  ruolo  di  cui  al  presente comma. Il personale collocato   fuori   ruolo   può   essere  restituito  nel  ruolo  di provenienza,  prima  della  scadenza  del  termine,  a domanda ovvero d'ufficio,  per  gravi  e  documentate ragioni, con deliberazione del consiglio  di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al  momento  del  rientro  il  personale  può  scegliere tra le sedi disponibili.

4.  Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
5.  Gli  I.R.R.E.,  per la realizzazione di specifici progetti cui non  possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con  esperti  contratti  di  prestazione  d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi.

Art. 11.
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

a)  il  contributo  assegnato  dall'amministrazione della pubblica istruzione,  determinato  annualmente,  comprensivo  di un contributo generale  e  di  contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;
b)  eventuali  erogazioni  di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività.

Art. 12.
Vigilanza

1.  I  bilanci  preventivi  e  le  relative  variazioni  e i conti consuntivi,  insieme  alle  relazioni  del  collegio dei revisori dei conti  e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per  l'approvazione,  nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2.  I  suddetti  documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 13.
I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia

1.  Nell'ambito  dell'I.R.R.E.  del  Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento  di  cui  all'articolo  8,  è istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 14.
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto   della   designazione   dei   membri   del   consiglio   di amministrazione,  il  consiglio  scolastico  regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate,  rispettivamente,  dal  dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.

2.  Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale  di  ricerca  sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito  denominato  I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente  regolamento è confermato fino all'espletamento della prima selezione  da  indire,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  consiglio di amministrazione   dell'I.R.R.E.   In   deroga   a   quanto   previsto dall'articolo  10,  può  partecipare  alla  prima selezione anche il personale   amministrativo   non   appartenente  al  comparto  scuola comandato  in  servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8,  continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di  controllo  previste  dal  vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni   di   bilancio   necessarie  a  fare  fronte  al  periodo transitorio.

4.  Il  consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E.  restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del  consiglio  di  amministrazione  e  del collegio dei revisori dei ciascun  I.R.R.E.,  che  deve  intervenire  nei quarantacinque giorni successivi  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento. Il   segretario   di   ciascun  I.R.R.S.A.E.  resta  in  carica  fino all'assunzione  dell'incarico  da  parte del direttore dell'I.R.R.E., che   deve  avvenire  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della deliberazione   del   consiglio   di  amministrazione  con  cui  sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione  deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

5.  Il  compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E.  è  determinato  con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6.  Resta  fermo  per  le regioni a statuto speciale e le province autonome  di  Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7.  L'attuazione  del  presente regolamento non può comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.
Abrogazioni

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento,  sono  abrogate  le  disposizioni relative agli Istituti regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi contenute  negli  articoli  da  287  a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sarà inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333

Avvertenza:  

Il  testo  delle  note  qui  pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  è  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  

Note al preambolo:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce  al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le  leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.  - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  (disciplina  dell'attività  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.  2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potestà  regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".  -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 10, della legge  15  marzo  1997,  n.  59  (delega  al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):  "10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi  nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni  scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca, sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come enti  finalizzati al supporto delle istituzioni scolastiche autonome.".  
-   Si   riporta  il  testo  dell'art.  76  del  decreto legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):  "Art.  76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione   e  aggiornamento  educativi).  -  1.  Gli  Istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e  aggiornamento   educativi   (IRRSAE)  sono  trasformati  in  Istituti   regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE).  Tali  istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica,  dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  che, nel  quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici  di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli  ordinamenti  scolastici, svolgono funzioni di supporto agli  uffici dell'amministrazione,     anche    di    livello  sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti  e  consorzi,  ai sensi dell'art. 21, com-ma 10, della legge  15  marzo  1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione  con  l'Istituto nazionale di documentazione per   l'innovazione  e  la  ricerca  educativa,  l'Istituto nazionale  per  la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.  2.  Gli  istituti  di  cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico  e  nell'ambito  della  formazione del personale  della  scuola,  e  si  coordinano con l'Istituto nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa,  con  le  università  e  con  le  altre agenzie formative.  3.   L'organizzazione  amministrativa,  organizzativa  e finanziaria    degli   IRRE   è   definita   dall'apposito regolamento  di  cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.   59,   che   ne  individua  gli  organi  di  direzione, scientifici  e di controllo e i relativi poteri, le risorse di  personale  e  finanziarie  e  definisce  i raccordi con l'amministrazione  regionale.  Si  applica  l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".  -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.  275, reca: "Regolamento recante norme in materia di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".  Note all'art. 1:  -  Per  il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note al preambolo.  -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del Presidente   della   Repubblica   8   marzo  1999,  n.  275 (Regolamento  recante  norme  in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):  "Art.   6   (Autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra  loro  associate,  esercitano  l'autonomia  di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto  culturale,  sociale  ed  economico  delle realtà locali e curando tra l'altro:  a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;  b)   la   formazione   e   l'aggiornamento  culturale  e professionale del personale scolastico;  c) l'innovazione metodologica e disciplinare;  d)  la  ricerca  didattica  sulle  diverse valenze delle tecnologie  dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;  e)  la  documentazione  educativa  e  la  sua diffusione all'interno della scuola;  f)  gli  scambi  di informazioni, esperienze e materiali  didattici;  g)  l'integrazione  fra  le  diverse  articolazioni  del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti,  fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.  2.  Se  il  progetto  di  ricerca e innovazione richiede modifiche  strutturali  che  vanno  oltre  la flessibilità curricolare    prevista   dall'art.   8,   le   istituzioni scolastiche    propongono   iniziative   finalizzate   alle innovazioni con le modalità di cui all'art. 11.  3.  Ai  fini  di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche   sviluppano   e   potenziano   lo  scambio  di documentazione  e  di  informazioni  attivando collegamenti reciproci,  nonché  con il Centro europeo dell'educazione, la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento educativi;   tali   collegamenti   possono   estendersi   a università  e  ad  altri  soggetti  pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.".  
-  Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:  "Art.  11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1. Il  Ministro  della  pubblica istruzione, anche su proposta del  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, del Servizio  nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o  più istituzioni  scolastiche,  di  uno o più Istituti regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamenti educativi,  di  una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente   sostenendoli   con  appositi  finanziamenti disponibili   negli   ordinari  stanziamenti  di  bilancio, progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra   sistemi   formativi,  i  processi  di  continuità  e orientamento.  Riconosce  altresì  progetti  di iniziative innovative    delle    singole    istituzioni   scolastiche riguardanti  gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai  sensi  dell'art.  8.  Sui  progetti  esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.  2.  I  progetti  devono  avere  una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base  dei  quali  possono essere definiti nuovi curricoli e nuove  scansioni  degli  ordinamenti  degli  studi,  con le procedure   di   cui   all'art.  8.  Possono  anche  essere riconosciute  istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.  3.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 possono essere elaborate  e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma  dell'art.  2,  commi  203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  4.  è  riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli  alunni  nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1,  secondo  criteri  di corrispondenza fissati con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  che  promuove o riconosce le iniziative stesse.  5.  Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei  relativi  decreti,  le  specificità  ordinamentali  e organizzative  delle scuole riconosciute ai sensi dell'art. 278,  comma  5,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".

Nota all'art. 4:

-  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e  dell'art.  6  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei  risultati   dell'attività   svolta  dalle  amministrazioni pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):  "Art.  1 (Principi generali del controllo interno). - 1.  Le  pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:  Omissis;  d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di  attuazione  dei  piani, programmi ed altri strumenti di determinazione   dell'indirizzo  politico,  in  termini  di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).".  "Art.  6 (La valutazione e il controllo strategico). -1. L'attività  di  valutaziobe  e controllo strategico mira a verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti  di  indirizzo  politico.  L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e materiali  assegnate,  nonché  nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.  2.  Gli  uffici  ed i soggetti preposti all'attività di valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.  3.  Nelle  amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione dell'ufficio  può essere dal Ministro affidata anche ad un organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilità  di ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica  istituiti  ai  sensi  del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322. Essi redigono almeno annualmente una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con proposte   di   miglioramento   della  funzionalità  delle amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.".

Nota all'art. 5:

-  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):  "Art.   1  (Finalità  ed  ambito  di  applicazione). - Omissis.  2.  Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunità montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".

Nota all'art. 7:

-  Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda nella nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la  classificazione  delle  entrate  e  delle  spese  e per l'amministrazione  e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".

Nota all'art. 12:

-  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei procedimenti  di  approvazione  e di rilascio di pareri, da parte  dei  Ministeri  vigilanti,  in  ordine alle delibere adottate  dagli  organi  collegiali degli enti pubblici non economici  in  materia  di  approvazione  dei  bilanci e di programmazione  dell'impiego  di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):  "Art.  2  (Delibere  di  approvazione  del  bilancio  di previsione  e  del  conto  consuntivo). - 1. Le delibere di approvazione  del  bilancio  di  previsione, delle relative variazioni  e  del conto consuntivo degli enti pubblici non economici,  qualora  siano  sottoposte  ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse,  entro  dieci  giorni  dalla data delle delibere stesse,  al  Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

Nota all'art. 14:

-  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 20, della legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):  "20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui il presente articolo nel rispetto e nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di attuazione.".

Nota all'art. 15:

-  Si  riporta  il testo degli articoli da 287 a 295 del decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):  "Art. 287 (Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione   e  aggiornamento  educativi).  -  1.  Gli istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione e aggiornamento  educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno personalità  giuridica  di  diritto  pubblico ed autonomia  amministrativa.  Essi  sono  sottoposti  alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.  2. Gli istituti hanno il compito di:  a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;  b) condurre studi e ricerche in campo educativo;  c)  promuovere  ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione   a   cui   collaborino   più  istituzioni scolastiche;  d)  organizzare  ed  attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;  e)  nel  fornire  consulenza  tecnica  sui  progetti  di sperimentazione  e  sui programmi, sui metodi e sui servizi di  aggiornamento  culturale  e professionale dei docenti e collaborare   all'attuazione   delle   relative  iniziative promosse a livello locale.".  3.  Per  l'attuazione  dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si   avvalgono   in   via   prioritaria   della collaborazione  di  cattedre  e istituti universitari della stessa o di altra regione.  Art.   288   (Articolazione   interna   degli   istituti regionali).  -  1.  Gli istituti regionali si articolano in sezioni  per  la  scuola materna, per la scuola elementare, per  la  scuola media, per la scuola secondaria superiore e per  l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente,  ed  in  servizi  comuni di documentazione e di informazione,   di   metodi   e   tecniche   della  ricerca sperimentale   e   di  organizzazione  delle  attività  di aggiornamento.   La  sezione  dell'istruzione  artistica  e competente  anche  per  i  licei  artistici  e gli istituti d'arte.  2.  Le  sezioni  operano  unitariamente  per  materie  e attività di interesse comune.".  Art. 289 (Organi degli istituti regionali). - 1. Ciascun istituto  è  retto  da  un  consiglio direttivo formato da esperti,  nominato  con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:  a)  cinque  rappresentanti  del personale  direttivo  o docente,   eletti  al  di  fuori  del  proprio  ambito  dai rappresentanti   delle  corrispondenti  categorie,  facenti parte  dei  consigli  scolastici  provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;  b)  tre  rappresentanti  designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;  c)  tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei  nominativi  proposti  dal  Consiglio  nazionale  della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;  d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su  otto  nominativi  proposti  dal Consiglio universitario nazionale,  in  modo  da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.  2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.  3.  Al  consiglio  direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 294.  4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro quinquennio.  5.  Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri  membri i responsabili delle sezioni di cui all'art. 288.  6.   Il   consiglio   direttivo   delibera  il  bilancio preventivo  e  il conto consuntivo; delibera annualmente il programma  di  attività  e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti,   istituzioni   ed   esperti;   adotta   ogni   altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.  7.   Il   presidente   ha   la   legale   rappresentanza dell'istituto.  8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.  9.  Il  consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori  tecnici,  facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.  Art.  290  (Centro  europeo  dell'educazione).  -  1. Il Centro  europeo  dell'educazione,  istituito  a  norma  del decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,   con   sede   in   Frascati,   villa  Falconieri,  ha personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e autonomia amministrativa.  2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.  3.  Il  Centro  europeo  ha  il  compito  di  curare  la raccolta,    l'elaborazione    e    la   diffusione   della documentazione  pedagogico-didattica italiana e straniera e di  condurre  studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di  altri  Paesi  con  particolare  riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.  4.  In  particolare  il  Centro  europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:  a)   sulla   programmazione  e  sui  costi  dei  sistemi educativi;  b)  sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche   con   riferimento  ai  rapporti  tra  formazione  e occupazione;  c)  sui  problemi  dell'apprendimento  e  della relativa valutazione;  d)  sull'innovazione  educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;  e) sull'impiego delle tecnologie educative.  Art.  291 (Organi del Centro europeo dell'educazione). - 1.  Il  Centro  europeo  dell'educazione  è  retto  da  un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto  del  Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:  a)  cinque  rappresentanti  del  personale  direttivo  o docente,   eletti  al  di  fuori  del  proprio  ambito  dai rappresentanti   delle  corrispondenti  categorie,  facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;  b)  tre  scelti  dal Ministro della pubblica istruzione, sentito   il  Ministro  dell'università  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;  c)  tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei   nominativi   proposti   dal  Consiglio  universitario nazionale,  in  modo  da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.  2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.  3.  Al  consiglio  direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'art. 294.  4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro quinquennio.  5.   Il   consiglio   direttivo   delibera  il  bilancio preventivo  ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma  di  attività  e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti,   istituzioni   ed   esperti;   adotta   ogni   altro provvedimento  occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.  6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.  7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.  8.  Il  consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori  tecnici,  facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.  Art.  292  (Istituzione  e  organi  della  biblioteca di documentazione   pedagogica).   -   1.   La  biblioteca  di documentazione  pedagogica,  istituita  a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede  in  Firenze,  ha  personalità  giuridica  di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.  2. La biblioteca svolge le seguenti attività:  a)   raccolta, conservazione   e   valorizzazione  del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica  in  collaborazione  con  gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;  b)  sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale  a  servizio  delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.  3.  La  biblioteca  è  retta  da un consiglio direttivo formato  da  esperti,  che  è  nominato  con  decreto  del Ministro  della  pubblica  istruzione  e composto da undici membri, dei quali:  a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;  b)  tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei  nominativi  proposti  dal  Consiglio  nazionale  della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;  c)  uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due  nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;  d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal   Ministro   della   pubblica   istruzione  su  quattro nominativi  proposti  dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.  4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.  5.  Il  direttore  della  biblioteca  di  documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie  del  segretario,  sovrintende al funzionamento dei vari  servizi  e delle eventuali sezioni in cui si articola la  biblioteca  e  partecipa,  senza  diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.  6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per  cinque  anni  e  possono  farne  parte  per  un  altro quinquennio.  7.   Il   consiglio   direttivo   delibera  il  bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni  con  università  e  con  enti, istituzioni ed esperti;  adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento  della  biblioteca  e  delibera  circa il suo ordinamento interno.  8.  Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza della biblioteca.  9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.  10.  Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori  tecnici,  facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.  Art.  293 (Conferenza dei presidenti). - 1. I presidenti degli    istituti    regionali, del Centro europeo dell'educazione   e   della  Biblioteca  di  documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della  pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al  fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse  e  di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.  2.  Alle  riunioni  partecipa anche un membro eletto nel proprio  seno  da  ogni  consiglio direttivo delle predette istituzioni.  3.  La  conferenza  è  presieduta  dal  Ministro  della pubblica istruzione o da un suo delegato.  4.  Annualmente  la  conferenza redige una relazione sui risultati  delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.  Art.  294  (Personale  degli istituti). - 1. Il Ministro della   pubblica  istruzione  nomina  il  segretario  degli istituti  regionali,  del Centro europeo della educazione e il  direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo   tra  gli  ispettori  tecnici,  il  personale direttivo  e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo.  2.  A  ciascun  istituto  regionale,  al  Centro europeo dell'educazione,    alla   Biblioteca   di   documentazione pedagogica  il  Ministro  della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del  personale  amministrativo,  in  numero  adeguato  alle accertate  esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.  3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli   indetti   presso   ciascuna  istituzione,  secondo modalità  da  stabilirsi  con  decreto  del Ministro della pubblica  istruzione,  sentiti  i  consigli direttivi delle istituzioni interessate.  4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un  altro  quinquennio  su  decisione  del  consiglio direttivo.  In  attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni  il comando può essere ulteriormente rinnovato di  anno  in  anno,  per  un  massimo  di  tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo.  5.  Il  servizio prestato in posizione di comando presso dette  istituzioni  è  valido,  a  tutti gli effetti, come servizio d'istituto, nella scuola.  6.  Il  numero  complessivo  dei comandi, il contingente relativo  ai  diversi  ruoli  e  la distribuzione dei posti presso  gli  enti  sono  stabiliti con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.  7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche  gli  istituti  regionali,  il  Centro europeo dell'educazione   e   la   Biblioteca   di   documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.  8.  Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare  tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.  Art.  295  (Finanziamenti). - 1. Gli istituti regionali, il  Centro  europeo  dell'educazione  e  la  Biblioteca  di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:  a)  con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;  b)  con  le  erogazioni  di enti pubblici e privati e di singole persone;  c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;  d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.  2.  L'ammontare  degli  stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.".

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