Roma, 14 ottobre 2004
Il Presidente della Repubblica
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e le successive modificazioni;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera i);
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare gli allegati C e D;
VISTA l'Intesa del 26 maggio 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
D E C R E T A
Articolo 1
1. Sono approvati gli Obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole secondarie di I grado statali e paritarie, di cui all'allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.