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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata Direzione Generale
Centro Servizi Amministrativi - area di Potenza

Prot.n. 8389 C/7
Potenza 4 agosto 2004

IL DIRIGENTE

VISTO il DLg.vo del 16 Aprile 1994 n.297, con particolare riferimento all’art.554;

VISTA la legge 124 del 3.5.99;

VISTO il D.M. 23.7.99 “Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato”, pubblicato sulla G.U.n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento agli artt.4 e 6;

VISTO il D.M.n.430 del 13.12.2000 pubblicato nella G.U. del 24.01.01 n.19, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;

VISTA l’O.M.n.57 /02 concernente la indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2003/04;

VISTA la graduatoria permanente definitiva pubblicata in data 18/12/03 profilo di Assistente Amministrativa nella quale la sig.ra Cilumbriello Maria Luisa n.1/9/65 a Potenza risulta inserita con punti 28,15;

VISTO l’esposto senza data, pervenuto allo scrivente il 23.7.04, con il quale si lamenta l’attribuzione alla Cilumbriellodi punteggio relativo ad un servizio prestato presso il Comune di Banzi per mesi 12 dal 4.9.90 al 4.9.91;

VERIFICATO che tale servizio è stato attestato tramiteautodichiarazione;

ACCERTATO attraverso atti giacenti presso questo Ufficio che la certificazione rilasciata dal Comune di Banzi, relativa al servizio inquestione, attesta che la sig.ra Cilumbriello ha prestato il contestato servizio nell’ambito del “Progetto n.274/89, ai sensi art.23 L.67/88;

ACCERTATO che tale tipo di progetto non prevede un rapporto diretto tra il lavoratore e l’Ente locale e che, pertanto, tale servizio non può essere oggetto di valutazione, in quanto sia l’ordinanza 57/02, all’allegato 1 punto 9, che la comunicazione del MIUR.n.7822 del 13.11.00 richiedono che il medesimo, per essere valutato, deve essere prestato alle dirette dipendenze dell’Ente locale;

ACCERTATO che per mero errore materiale il servizio in questione è stato attribuito alla sig.ra Cilumbriello;

VERIFICATO che l’attribuzione del punteggio in questione non ha comunque determinato, di per sé, la stipula di contratti a tempo determinato, in quanto la Cilumbriello ha maturato diritto a contratto in relazione alla posizione occupata in seconda fascia, ovverossia nella graduatoria per incarichi e supplenze di assistente amministrativo, nella quale non risulta compreso il contestato punteggio;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla rettifica del punteggio della candidata Cilumbriello Maria Luisa nata a Potenza l’1/9/65, atteso che il punteggio di cui trattasi non compete;

D E C R E T A

Per le motivazioni suindicate e qui integralmente richiamate il punteggio attribuito alla sig.ra Cilumbriello Maria Luisa nata a Potenza l’1/9/65, nella graduatoria permanente del concorso per titoli di I^Fascia di assistente amministrativo, per l’a.s.2003/04, relativo al servizio prestato presso il Comune di Banzi dal 4.9.90 al 4.9.91, è annullato. Nella vigente graduatoria di I^Fascia, valida per l’a.s.2004/05, la suddetta ha diritto a p. 31,05 anzicchèp.31,65.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Dr Gaetano INCAMICIA

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