Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Via Mazzini, 80 – 85100 Potenza - Tel . 0971/330711 - Fax: 0971/410381

Prot.n. 241 Seg.

Potenza, 15 luglio 2005

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTA la Legge n. 426 del 6 ottobre 1998;
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTO il D.P.R. 19 novembre 2003;
VISTO il D. M. n. 61 dell’8 luglio 2005 concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA, con allegate le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione per ordine e grado di scuola, del numero massimo di assunzioni da effettuare;
VISTI i risultati dell’incontro con le O.O. S.S. della scuola nel quale è stata determinata la ripartizione dei posti di sostegno tra i vari ordini di scuola;
CONSIDERATO che le assunzioni vanno disposte per il 50% agli inclusi nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami e per l’altro 50% agli inclusi nelle graduatorie per soli titoli;
CONSIDERATO che per le classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999 conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi;
CONSIDERATO altresì che la procedura concorsuale è unica e va recuperato, in relazione alle precedenti operazioni di assunzione, lo stato di parità tra le due procedure;
CONSIDERATO altresì che in caso di posto dispari, dopo aver effettuato il recupero sulle precedenti operazioni di assunzione, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine;
CONSIDERATO che le nomine in ruolo per diritto di riserva, nel limite delle percentuali stabilite dalla legge, calcolate sulla consistenza dell’organico della singola classe di concorso, al netto del numero dei docenti già in servizio per diritto di riserva, non possono superare il 50% dei posti annualmente destinati alle nomine in ruolo per ciascuna procedura concorsuale;
ACCERTATA la effettiva disponibilità dei posti comuni e di sostegno nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e verificata la indisponibilità di posti e/o l’assenza o l’esaurimento delle graduatorie nella provincia di Matera per le classi di concorso:
A047 – Matematica, A246 Francese, C040 Esercitazioni aeronautiche, C500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina,
e nella provincia di Potenza per le classi di concorso:
A042 Informatica, A048 Matematica applicata, A050 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, C500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina, D605 Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti, e l’impossibilità di assegnare i relativi posti del contingente provinciale assegnato;
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 6 del D. M. n. 61 dell’8 luglio 2005 consente, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero delle eccedenze a favore di altre graduatorie;
RITENUTO, pertanto, di dover effettuare la compensazione con altre classi di concorso ove risulti accertata una maggiore disponibilità di posti, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esiste la disponibilità del posto anche in considerazione di quanto scaturito nell’incontro con le OO. SS. della scuola;
RITENUTO, pertanto, di poter assegnare per la provincia di Matera alle classi di concorso A050, A051, A052, A035 e per la provincia di Potenza alle classi di concorso A051, A052, A346 il contingente di posti inizialmente previsto per le classi di concorso che presentano indisponibilità di posti o per assenza o esaurimento delle graduatorie;

D E C R E T A
per quanto indicato in premessa, per l’anno scolastico 2005/2006, i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro tempo indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sono determinati e ripartiti per singola provincia, come riportato nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 12.3.1999 n. 68, nella C. M. n. 248 del 7.11.2000 e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato. Resta inteso che i posti assegnati alle riserve, se non coperti, in tutto o in parte, per assenza dei relativi beneficiari, vanno coperti con altrettante nomine dalla graduatoria di merito.

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE

TOPTOPTOP