Trattamento di fine rapporto al
personale scolastico
Uff. Rag. Andriulli
tel. 0835/315221
Matera,
31 marzo 2003
Oggetto:
T.F.R. - Trattamento di fine rapporto al personale scolastico -
Sono
pervenuti a questo Ufficio, anche per le vie brevi, richieste di
chiarimenti circa la modalità di versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente (2,50%) e
del datore di lavoro (7,10%) in applicazione del D.P.C.M. del
20.12.1999 e il successivo D.P.C.M. del 2.5.2001 relativi al
trattamento di fine rapporto al personale precario in servizio
nelle Istituzioni Scolastiche alla data del 29.05.2000.
Nel richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle
disposizioni contenute nella C.M. 121 del 7.11.2002 e nella
Circolare INPDAP n. 30 dell'1.08.2002 si ritiene opportuno fornire
alcuni chiarimenti.
Applicazione delle ritenute per TFR e fondo credito per
prestazioni rese da gennaio 2003. A partire da gennaio 2003
sulle competenze dovute al personale supplente breve e saltuario
vanno effettuate le ritenute per opera di previdenza nella misura
del 7,10% e del 2,50% ed entro il 15 di ogni mese le SS.LL.
dovranno provvedere ad effettuare all'INPDAP i versamenti per
Opera di Previdenza (9,60%) e fondo credito (0,35%) secondo le
modalità riportare nella C.M.121 del 7.11.2002.Copia dell'avvenuto
pagamento sarà inviato all'INPDAP unitamente all'elenco dei
nominativi per i quali si è provveduto al versamento.
Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici sul rispetto del
termine entro il quale inviare il modello TFR/1 all'INPDAP, al
fine di non incorrere nella sanzione della corresponsione degli
interessi legali per ritardato pagamento.
Ad evitare disguidi e ritardi nell'invio mensile del modello TFR/1
è opportuno che, a fine contratto di lavoro a tempo determinato,
ogni Dirigente Scolastico rilasci al proprio personale un
certificato di servizio dal quale risulti con esattezza il periodo
di servizio prestato, di modo che, in presenza di più servizi
prestati nello stesso mese senza soluzione di continuità, l'ultima
scuola sia immediatamente in grado di valutare se sussista o meno
il diritto al TFR.
Questa Direzione Regionale provvederà ad erogare le risorse
finanziarie alle II.SS. tramite i CSA di riferimento che, per il
periodo pregresso, finanzieranno la spesa dal capitolo delle
supplenze brevi e saltuarie mentre, per il corrente anno, i
finanziamenti saranno attinti dal capitolo delle ritenute per
oneri sociali a carico dell'Amministrazione.
Per il corrente anno le SS.LL., in attesa di ricevere le risorse
finanziarie necessarie, sono autorizzate ad anticipare con fondi
di bilancio nei limiti delle giacenze di cassa.
Applicazione delle ritenute per T.F.R. per servizi in corso
alla data del 29 maggio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Per quanto concerne la sistemazione del periodo pregresso, per il
quale non è stata operata alcuna ritenuta sulle liquidazioni
effettuate al personale precario si possono riscontrare due
situazioni:
-
il
T.F.R. non risulta erogato in questo caso l'Istituzione
Scolastica nel trasmettere il Mod. T.F.R. /1 all'INPDAP -
completo di autorizzazione del dipendente ad effettuare la
trattenuta - deve evidenziare l'ammontare della ritenuta del
2,50 % per Opera di Previdenza affinchè l'INPDAP nel determinare
l'indennità spettante possa liquidare la differenza al
dipendente.
Successivamente il suddetto istituto provvederà a versare alle
Istituzione Scolastiche l'importo dell'O. P. trattenuto al
dipendente mediante accredito sul c/c Bancario della singola
Scuola.
A tal proposito è opportuno che tutte le II.SS. comunichino le
coordinate bancarie dei propri istituti cassieri.
Nel caso in cui la documentazione in questione sia stata inviata
all'INPDAP priva dell'autorizzazione del dipendente - quadro
G del mod. TFR/1 - l'indennità di fine rapporto sarà
corrisposta al dipendente al lordo della ritenuta per O.P..
Le II.SS. rileveranno tali situazioni dalle copie dei pagamenti
inviate dall'INPDAP e dovranno invitare il personale interessato
a provvedere direttamente al versamento, secondo le modalità
indicate al punto 2 della C. M. 121 del 7.11.2002.
-
Il
T.F.R. è stato erogato in tal caso le II.SS. dovranno
invitare il personale ad estinguere il debito con le stesse
modalità indicate al punto 2 della medesima C.M. 121/2002.
Non è
superfluo rammentare alle SS.LL. che come da Circolare INPDAP n.
30/2002 comma 3 punto 5, il debito verso l'erario sussiste anche
per il personale che ha prestato servizio per numero di giorni
inferiori a 15 e, pertanto, anche questi saranno invitati ad
effettuare il versamento delle somme a debito al Tesoro dello
Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - con la causale "restituzione
maggiori assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998,
n. 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.1999)".
Al versamento del contributo a carico del datore di lavoro
provvederà l'Amministrazione Scolastica.
Per il personale che è stato retribuito dalla Direzione
Provinciale dei Servizi vari le SS.LL. provvederanno a versare
l'importo della ritenuta a carico del dipendente ed invieranno a
detto Ufficio copia delle ricevute di versamento affinchè esso
possa provvedere al versamento del restante contributo a carico
del datore di lavoro ( 7,10%).
Infine, si richiama l'attenzione delle SS.LL. medesime su quanto
riportato nella C.M. 121 del 07.11.2002 riguardo al rimborso del
credito erariale che il dipendente potrà richiedere in sede di
dichiarazione dei redditi con mod. 730 o con mod. UNICO.
IL
DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
Destinatari
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado di Potenza e Matera
Ai Dirigenti Coordinatori dei centri
di servizi amministrativi
Loro Sedi
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