Trattamento di fine rapporto al personale scolastico


Uff. Rag. Andriulli
tel. 0835/315221
 

Matera, 31 marzo 2003

 

Oggetto: T.F.R. - Trattamento di fine rapporto al personale scolastico -

Sono pervenuti a questo Ufficio, anche per le vie brevi, richieste di chiarimenti circa la modalità di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente (2,50%) e del datore di lavoro (7,10%) in applicazione del D.P.C.M. del 20.12.1999 e il successivo D.P.C.M. del 2.5.2001 relativi al trattamento di fine rapporto al personale precario in servizio nelle Istituzioni Scolastiche alla data del 29.05.2000.
Nel richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle disposizioni contenute nella C.M. 121 del 7.11.2002 e nella Circolare INPDAP n. 30 dell'1.08.2002 si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
Applicazione delle ritenute per TFR e fondo credito per prestazioni rese da gennaio 2003. A partire da gennaio 2003 sulle competenze dovute al personale supplente breve e saltuario vanno effettuate le ritenute per opera di previdenza nella misura del 7,10% e del 2,50% ed entro il 15 di ogni mese le SS.LL. dovranno provvedere ad effettuare all'INPDAP i versamenti per Opera di Previdenza (9,60%) e fondo credito (0,35%) secondo le modalità riportare nella C.M.121 del 7.11.2002.Copia dell'avvenuto pagamento sarà inviato all'INPDAP unitamente all'elenco dei nominativi per i quali si è provveduto al versamento.
Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici sul rispetto del termine entro il quale inviare il modello TFR/1 all'INPDAP, al fine di non incorrere nella sanzione della corresponsione degli interessi legali per ritardato pagamento.
Ad evitare disguidi e ritardi nell'invio mensile del modello TFR/1 è opportuno che, a fine contratto di lavoro a tempo determinato, ogni Dirigente Scolastico rilasci al proprio personale un certificato di servizio dal quale risulti con esattezza il periodo di servizio prestato, di modo che, in presenza di più servizi prestati nello stesso mese senza soluzione di continuità, l'ultima scuola sia immediatamente in grado di valutare se sussista o meno il diritto al TFR.
Questa Direzione Regionale provvederà ad erogare le risorse finanziarie alle II.SS. tramite i CSA di riferimento che, per il periodo pregresso, finanzieranno la spesa dal capitolo delle supplenze brevi e saltuarie mentre, per il corrente anno, i finanziamenti saranno attinti dal capitolo delle ritenute per oneri sociali a carico dell'Amministrazione.
Per il corrente anno le SS.LL., in attesa di ricevere le risorse finanziarie necessarie, sono autorizzate ad anticipare con fondi di bilancio nei limiti delle giacenze di cassa.
Applicazione delle ritenute per T.F.R. per servizi in corso alla data del 29 maggio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Per quanto concerne la sistemazione del periodo pregresso, per il quale non è stata operata alcuna ritenuta sulle liquidazioni effettuate al personale precario si possono riscontrare due situazioni:

  1. il T.F.R. non risulta erogato in questo caso l'Istituzione Scolastica nel trasmettere il Mod. T.F.R. /1 all'INPDAP - completo di autorizzazione del dipendente ad effettuare la trattenuta - deve evidenziare l'ammontare della ritenuta del 2,50 % per Opera di Previdenza affinchè l'INPDAP nel determinare l'indennità spettante possa liquidare la differenza al dipendente.
    Successivamente il suddetto istituto provvederà a versare alle Istituzione Scolastiche l'importo dell'O. P. trattenuto al dipendente mediante accredito sul c/c Bancario della singola Scuola.
    A tal proposito è opportuno che tutte le II.SS. comunichino le coordinate bancarie dei propri istituti cassieri.
    Nel caso in cui la documentazione in questione sia stata inviata all'INPDAP priva dell'autorizzazione del dipendente - quadro G del mod. TFR/1 - l'indennità di fine rapporto sarà corrisposta al dipendente al lordo della ritenuta per O.P..
    Le II.SS. rileveranno tali situazioni dalle copie dei pagamenti inviate dall'INPDAP e dovranno invitare il personale interessato a provvedere direttamente al versamento, secondo le modalità indicate al punto 2 della C. M. 121 del 7.11.2002.
     

  2. Il T.F.R. è stato erogato in tal caso le II.SS. dovranno invitare il personale ad estinguere il debito con le stesse modalità indicate al punto 2 della medesima C.M. 121/2002.

Non è superfluo rammentare alle SS.LL. che come da Circolare INPDAP n. 30/2002 comma 3 punto 5, il debito verso l'erario sussiste anche per il personale che ha prestato servizio per numero di giorni inferiori a 15 e, pertanto, anche questi saranno invitati ad effettuare il versamento delle somme a debito al Tesoro dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 - con la causale "restituzione maggiori assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.1999)".
Al versamento del contributo a carico del datore di lavoro provvederà l'Amministrazione Scolastica.
Per il personale che è stato retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi vari le SS.LL. provvederanno a versare l'importo della ritenuta a carico del dipendente ed invieranno a detto Ufficio copia delle ricevute di versamento affinchè esso possa provvedere al versamento del restante contributo a carico del datore di lavoro ( 7,10%).
Infine, si richiama l'attenzione delle SS.LL. medesime su quanto riportato nella C.M. 121 del 07.11.2002 riguardo al rimborso del credito erariale che il dipendente potrà richiedere in sede di dichiarazione dei redditi con mod. 730 o con mod. UNICO.
 

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI


Destinatari
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado di Potenza e Matera

Ai Dirigenti Coordinatori dei centri
di servizi amministrativi
Loro Sedi

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