Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale  per la Basilicata

 

Prot. nr. 12731                                                                                     Potenza, 11 novembre 2002

 

 

                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituzioni

                                                                                       di ogni Ordine e Grado della Provincia

                                                                                    di                                 P  O  T  E  N  Z  A

                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituzioni

                                                                                         di ogni Ordine e Grado della Provincia

                                                                                     di                                    M  A  T  E  R  A

                                                                                  All’ Albo            -       S    E    D   E       -

                                                                                  Al Dirigente del C. S. A.

                                                                                    di                                   P  O  T  E  N  Z  A

                                                                                  Al Dirigente del C. S. A.

                                                                                    di                                    M  A  T  E  R  A

                                                          e, p. c.             Alle OO. SS. della Scuola delle Province

                                                                                    di                         POTENZA e MATERA

                                                          e, p. c.            Alla Regione BASILICATA

                                                                                                                         P  O  T  E  N  Z  A

                                                          e, p. c.             All’Amministrazione Provinciale

                                                                                    di                         POTENZA e MATERA

 

                                                          e, p. c.             Ai Sindaci dei Comuni della Regione Basilicata

                                                                                                                        LORO     SEDI

 

 

 

OGGETTO: Operazioni sulle istituzioni scolastiche.

 

 

            Con Circolare  - prot. UFF. V/3224 del 30/10/2002, il M.I.U.R. – Dipartimento per i Servizi nel Territorio – Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio – Uff. V -, facendo seguito alla ministeriale nr. 1244 del 25/05/2001, ha rappresentato l’opportunità, nell’immediato di non procedere ad attività che incidano nelle operazioni di dimensionamento già effettuato, né  alla costituzione e soppressione di nuovi indirizzi di studio, attesa l’imminente riforma degli Ordinamenti Scolastici, che “imporrebbe di non ampliare gli attuali percorsi formativi nelle more della riorganizzazione degli stessi”.

            Con l’occasione, avuto riguardo agli indirizzi i corsi autorizzati nell’a.s. 2001/02, si precisa che gli stessi, ove attivati in presenza dell’indispensabile numero di alunni prescritto dalle vigenti disposizioni, non potranno assolutamente comportare eccedenza rispetto alle dotazioni organiche che saranno attribuite dal M.I.U.R. a questa Direzione Regionale.

            Le Istituzioni Scolastiche autorizzate  nel decorso anno scolastico ad attivare nuovi indirizzi o corsi, comunicheranno l’effettiva attivazione degli stessi, previa attestazione della sussistenza dei necessari ed indispensabili presupposti per il loro funzionamento (numero di alunni prescritto, delibera di assunzione degli oneri di legge da parte degli Enti Locali competenti, disponibilità di locali idonei e, soprattutto, della stretta osservanza delle disposizioni concernenti il rispetto dell’organico di diritto e della situazione di fatto relativa alle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche).

            Al riguardo si chiarisce che la legge finanziaria per il 2003, in corso di approvazione, prevede la rideterminazione dell’organico nella misura dell’1%.

   Pertanto, al fine di evitare che gli indirizzi ai corsi autorizzati, ed eventualmente attivati comportino aumento di classi e, conseguentemente di personale docente, si dispone quanto segue.

Ciascuna Istituzione, tenuto conto dei locali di cui dispone, dovrà fissare in via preventiva il numero massimo di classi che potranno essere formate recando la stretta osservanza  dei parametri previsti dalle vigenti disposizioni e che, qui di seguito, si riassumono.

·        SCUOLA MATERNA

Le sezioni dovranno funzionare con un minimo massimo di 25 bambini e con un minimo di 15 (ridotto a 10 per le Sezioni uniche funzionanti nei Comuni di montagna e nelle piccole isole). Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le diverse Sezioni, senza superare il tetto di 28 bambini per Sezione.

Le Sezioni con bambini diversamente abili sono costituite con non più di 20 bambini a condizione che sia esplicitata e motivata la riduzione numerica in relazione al piano individualizzato;

·        SCUOLA ELEMENTARE

Le classi dovranno essere formate di norma con 25 alunni.

Le classi con alunni diversamente abili non potranno avere più di 20 alunni, alle condizioni previste per le scuola materna.

Le pluriclassi devono essere costituite con non più di 12 alunni.

Nelle scuole in cui si svolgono anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo degli alunni.

All’uopo i consigli di Circolo indicheranno i criteri generali di ammissione nel caso di eccesso di richieste per il tempo pieno rispetto alle classi da formare;

·        SCUOLA MEDIA

Le prime classi sono costituite , di norma, con non più di 25 alunni e non meno di 15. Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata , senza superare il massimo di 28 alunni per classe, fermo restando che la presenza di 29 alunni comporterà la formazione di un’unica classe ;

Le classi con alunni diversamente abili dovranno essere costituite  con non più di 20 alunni alle condizioni prescritte per la scuola materna.

Le classi successive alla prima sono costituite in numero pari a quelle delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico a condizione che il numero degli alunni non sia inferiore a 15. In caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, tenendo distinte le classi a tempo prolungato da quelle a tempo normale;

·        SCUOLA SUPERIORE

Le classi iniziali sono costituite, di regola con non meno di 25 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi dello stesso istituto (sede centrale – sede coordinata – sezione staccata o aggregata) senza superare le 28 unità per classe, fermo restando la formazione di un'unica classe in presenza di 29 alunni iscritti.

Le prime classi delle sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. Tale limite è valido anche in presenza di documentati elementi quali limitate dimensioni delle aule e dei laboratori , ecc.

Negli Istituti Tecnici, d’Arte e Licei Artistici è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo, purchè gli insegnamenti comuni siano prevalenti e a condizione che ciascun gruppo sia costituito da non meno di 10 alunni.

Le classi iniziali dei cicli conclusivi (1° L.C.- 3° L.Sc. – 3° L. Pedag. – 4° I. Art. – 2° L. Art. – 4° I. Professionale – 3° I. Tenici) sono costituiti con la stessa modalità delle prime classi.

Le classi intermedie e terminali sono costituite, rispettivamente, in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell’anno scolastico in corso, purchè siano formate da non meno di 20 alunni.

I suddetti criteri di formazione delle classi si applicano anche alle scuole di ogni ordine o grado annesse ai Convitti Nazionali.

Le classi che accolgono alunni diversamente abili sono costituite con 20 alunni, a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell’alunno e il progetto articolato di integrazione definiva espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall’insegnante  di sostegno.

Le disposizioni che precedono saranno tenute presenti dalle Istituzioni scolastiche della Regione ai fini della corretta formazione delle classi e dell’acquisizione al sistema informativo dei relativi dati elementari.

Con l’occasione si rappresenta che in sede di contratto dei dati suddetti, ove necessario, saranno apportate  le dovute  rettifiche, previa contestuale notifica alle istituzioni scolastiche interessate.

Si resta in attesa di accusazione di ricevuta e di assicurazione di adempimento.

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                Franco INGLESE

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