Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Prot.
nr. 12731
Potenza, 11 novembre 2002
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole e Istituzioni
di ogni Ordine e Grado
della Provincia
di
P O T E N Z A
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole e Istituzioni
di ogni Ordine e Grado
della Provincia
di M A T E R A
All’ Albo
- S E D E -
Al Dirigente del C. S. A.
di
P O T E N Z A
Al Dirigente del C. S. A.
di
M A T E R A
e, p. c.
Alle OO. SS. della Scuola delle Province
di
POTENZA e MATERA
e, p. c.
Alla Regione BASILICATA
P O T E N Z A
e, p. c.
All’Amministrazione Provinciale
di
POTENZA e MATERA
e, p. c.
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Basilicata
LORO SEDI
OGGETTO: Operazioni sulle istituzioni scolastiche.
Con Circolare - prot. UFF. V/3224 del 30/10/2002, il
M.I.U.R. – Dipartimento per i Servizi nel Territorio – Direzione
Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio – Uff. V
-, facendo seguito alla ministeriale nr. 1244 del 25/05/2001, ha
rappresentato l’opportunità, nell’immediato di non procedere ad
attività che incidano nelle operazioni di dimensionamento già
effettuato, né alla costituzione e soppressione di nuovi
indirizzi di studio, attesa l’imminente riforma degli Ordinamenti
Scolastici, che “imporrebbe di non ampliare gli attuali percorsi
formativi nelle more della riorganizzazione degli stessi”.
Con l’occasione, avuto riguardo agli indirizzi i corsi
autorizzati nell’a.s. 2001/02, si precisa che gli stessi, ove
attivati in presenza dell’indispensabile numero di alunni
prescritto dalle vigenti disposizioni, non potranno assolutamente
comportare eccedenza rispetto alle dotazioni organiche che saranno
attribuite dal M.I.U.R. a questa Direzione Regionale.
Le Istituzioni Scolastiche autorizzate nel decorso
anno scolastico ad attivare nuovi indirizzi o corsi,
comunicheranno l’effettiva attivazione degli stessi, previa
attestazione della sussistenza dei necessari ed indispensabili
presupposti per il loro funzionamento (numero di alunni
prescritto, delibera di assunzione degli oneri di legge da parte
degli Enti Locali competenti, disponibilità di locali idonei e,
soprattutto, della stretta osservanza delle disposizioni
concernenti il rispetto dell’organico di diritto e della
situazione di fatto relativa alle dotazioni organiche del
personale docente delle istituzioni scolastiche).
Al riguardo si chiarisce che la legge finanziaria per
il 2003, in corso di approvazione, prevede la rideterminazione
dell’organico nella misura dell’1%.
Pertanto, al fine di evitare che gli indirizzi ai corsi
autorizzati, ed eventualmente attivati comportino aumento di
classi e, conseguentemente di personale docente, si dispone quanto
segue.
Ciascuna Istituzione, tenuto conto dei locali di cui dispone,
dovrà fissare in via preventiva il numero massimo di classi che
potranno essere formate recando la stretta osservanza dei
parametri previsti dalle vigenti disposizioni e che, qui di
seguito, si riassumono.
·
SCUOLA MATERNA
Le sezioni dovranno funzionare con un minimo massimo di 25 bambini
e con un minimo di 15 (ridotto a 10 per le Sezioni uniche
funzionanti nei Comuni di montagna e nelle piccole isole). Le
iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le diverse
Sezioni, senza superare il tetto di 28 bambini per Sezione.
Le Sezioni con bambini diversamente abili sono costituite con non
più di 20 bambini a condizione che sia esplicitata e motivata la
riduzione numerica in relazione al piano individualizzato;
·
SCUOLA ELEMENTARE
Le classi dovranno essere formate di norma con 25 alunni.
Le classi con alunni diversamente abili non potranno avere più di
20 alunni, alle condizioni previste per le scuola materna.
Le pluriclassi devono essere costituite con non più di 12 alunni.
Nelle scuole in cui si svolgono anche attività di tempo pieno il
numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla
base del numero complessivo degli alunni.
All’uopo i consigli di Circolo indicheranno i criteri generali di
ammissione nel caso di eccesso di richieste per il tempo pieno
rispetto alle classi da formare;
·
SCUOLA MEDIA
Le prime classi sono costituite , di norma, con non più di 25
alunni e non meno di 15. Le iscrizioni in eccedenza devono
essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o
sezione staccata , senza superare il massimo di 28 alunni per
classe, fermo restando che la presenza di 29 alunni comporterà la
formazione di un’unica classe ;
Le classi con alunni diversamente abili dovranno essere
costituite con non più di 20 alunni alle condizioni prescritte
per la scuola materna.
Le classi successive alla prima sono costituite in numero pari a
quelle delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno
scolastico a condizione che il numero degli alunni non sia
inferiore a 15. In caso contrario si deve procedere alla
ricomposizione delle classi, tenendo distinte le classi a tempo
prolungato da quelle a tempo normale;
·
SCUOLA SUPERIORE
Le classi iniziali sono costituite, di regola con non meno di 25
alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza devono essere
ripartite tra le classi dello stesso istituto (sede centrale –
sede coordinata – sezione staccata o aggregata) senza superare le
28 unità per classe, fermo restando la formazione di un'unica
classe in presenza di 29 alunni iscritti.
Le prime classi delle sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni
di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo
corso dovranno essere costituite con un numero di alunni non
inferiore a 20. Tale limite è valido anche in presenza di
documentati elementi quali limitate dimensioni delle aule e dei
laboratori , ecc.
Negli Istituti Tecnici, d’Arte e Licei Artistici è consentita la
costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso
indirizzo, purchè gli insegnamenti comuni siano prevalenti e a
condizione che ciascun gruppo sia costituito da non meno di 10
alunni.
Le classi iniziali dei cicli conclusivi (1° L.C.- 3° L.Sc. – 3° L.
Pedag. – 4° I. Art. – 2° L. Art. – 4° I. Professionale – 3° I.
Tenici) sono costituiti con la stessa modalità delle prime classi.
Le classi intermedie e terminali sono costituite, rispettivamente,
in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori
funzionanti nell’anno scolastico in corso, purchè siano formate da
non meno di 20 alunni.
I suddetti criteri di formazione delle classi si applicano anche
alle scuole di ogni ordine o grado annesse ai Convitti Nazionali.
Le classi che accolgono alunni diversamente abili sono costituite
con 20 alunni, a condizione che sia esplicitata e motivata la
necessità della riduzione numerica in rapporto alle esigenze
formative dell’alunno e il progetto articolato di integrazione
definiva espressamente le strategie e le metodologie adottate dai
docenti della classe e dall’insegnante di sostegno.
Le disposizioni che precedono saranno tenute presenti dalle
Istituzioni scolastiche della Regione ai fini della corretta
formazione delle classi e dell’acquisizione al sistema informativo
dei relativi dati elementari.
Con l’occasione si rappresenta che in sede di contratto dei dati
suddetti, ove necessario, saranno apportate le dovute
rettifiche, previa contestuale notifica alle istituzioni
scolastiche interessate.
Si resta in attesa di accusazione di ricevuta e di assicurazione
di adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE |