Prot. n. ______
Potenza, 10.4.2001
OGGETTO: Anno di formazione del personale docente neo-immesso in ruolo.
Lanno di formazione, come è noto, è stato previsto dalla legge 20.5.1982, n. 270 per il personale docente immesso in ruolo a seguito di superamento di concorso ordinario per esami e titoli; successivamente la legge 27.12.1989, n. 417 ha previsto l'anno di formazione anche per il personale docente immesso in ruolo a seguito di utile collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.
La legge 3.5.1999, n. 124 nulla ha innovato in relazione all'anno di formazione, cui è sottoposto il personale docente con contratto a tempo indeterminato ai fini della conferma, per cui si rende necessario programmare sia l'attività di formazione, di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali, sia la nomina del "Tutor" da parte delle SS.LL.
Tuttavia, nella consapevolezza che il corrente anno scolastico è stato contrassegnato da varie vicissitudini e ritardi, in misura diversa fra le varie province, si reputa necessario inviare alcune indicazioni di massima, per l'organizzazione delle 40 ore di attività di formazione e per l'individuazione del personale in prova.
Preliminarmente va precisato che il personale docente che sia transitato da un ruolo all'altro attraverso la mobilità professionale, è tenuto, nei casi previsti solamente alla prova, che si esaurisce nella prestazione, senza demerito, di almeno 180 giorni di servizio nell'anno scolastico.
Il personale docente che ha stipulato il contratto a tempo indeterminato a seguito di utile collocazione nelle graduatorie dei concorsi ordinari oppure nelle graduatorie permanenti è assoggettato all’anno di formazione che prevede, come prima detto, sia la frequenza delle 40 ore di attività di formazione, sia l’assegnazione del tutor e sia, infine, la prestazione di servizio o cattedra di nomina per almeno 180 giorni nell’anno scolastico.
In considerazione della complessità delle operazioni di nomina, una parte delle quali possono essere state disposte ai soli fini giuridici, appare opportuno precisare che il personale docente neo nominato in ruolo, sia ai soli fini giuridici che anche ai fini economici e che stia prestando servizio per una classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo, deve comunque poter svolgere l'anno di formazione, purché al posto di ruolo ed a quello di effettivo servizio si acceda con il medesimo titolo di studio, vale a dire purché le classi di concorso interessate siano affini tra di loro, come previsto dalla legge 14.8.1974, n. 391.
Al fine, quindi, di consentire agli Uffici Scolastici Provinciali, di organizzare le attività di formazione, si invitano le SS.LL. a comunicare all'Ufficio Scolastico di competenza, con l'urgenza che il caso richiede, i nominativi dei docenti neo nominati nell'anno in corso, con a fianco di ciascuno indicato il posto di ruolo o la classe di concorso di nomina in ruolo e, eventualmente, il posto o la classe di effettivo servizio.
Si pregano le SS.LL. di voler indicare, altresì, eventuali docenti che, immessi in ruolo l'anno scolastico scorso, non abbiamo frequentato le attività di formazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
Pasquale Palmiero