Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
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PROT. N. 3279
Potenza, 14 giugno 2007
OGGETTO: anno scolastico 2007/2008 - Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 51 del 12 giugno 2007, di pari oggetto, disponibile sulla rete INTRANET del M. P. I. si forniscono le seguenti istruzioni a cui le S.S. LL. vorranno personalmente e scrupolosamente attenersi al fine di consentire, nei tempi previsti dalla normativa vigente (31 luglio), di completare le complesse operazioni di assegnazione del personale docente, educativo ed ATA e conseguentemente realizzare un regolare ed ordinato avvio di anno scolastico 2007/2008.
Si premette che l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, per le finalità che qui interessano, si realizza solo ed esclusivamente in quelle particolari situazioni in cui siano riscontrabili variazioni, in aumento o in diminuzione, nel numero degli alunni rispetto ai dati elaborati in organico di diritto, tali da giustificare, secondo i parametri della normativa vigente, l'aumento o la diminuzione delle classi.
Si ricorda che ai dirigenti scolastici compete l'attivazione di nuove classi per far fronte ad incremento di alunni non previsto nella fase di determinazione dell'organico di diritto, ma allo stesso modo incombe l'obbligo di disporre accorpamento di classi nei casi in cui il numero degli alunni risulti inferiore a quello previsto e non si giustifichino le classi autorizzate.
E' quanto mai opportuno il richiamo della c. m. citata, all'esigenza che eventuali nulla osta al trasferimento in altra scuola siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate, e fermo restando che ciò non potrà comportare modifiche nel numero delle classi già autorizzate.
Al fine di realizzare quanto sopra detto si suggerisce, ancor prima di concedere il nulla osta, di accertarsi con la scuola di destinazione, dell'effettiva capienza in relazione alle classi ivi funzionanti. E’ fatto divieto di accettare nuove iscrizioni senza il preventivo nulla osta della scuola di provenienza.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 333/2001 le S. S. L. L. disporranno, con proprio motivato provvedimento, entro e non oltre il 10 luglio 2007, l'attivazione di nuove classi e/o gli accorpamenti realizzati. Tali provvedimenti vanno immediatamente comunicati ai Dirigenti degli U. S. P. competenti per territorio, ai quali è riservato il controllo sulla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Si richiama l'attenzione delle S. S. L. L. sull'osservanza delle procedure previste dall'art. 6 del CCNL del 24.7.2003 concernente l'informazione preventiva alla delegazione sindacale d'istituto delle proposte relative alla formazione delle classi e alla determinazione del relativo organico.
Al fine di consentire agli U. S. P. la determinazione del quadro complessivo delle disponibilità in tempo utile per procedere alle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria, nomine in ruolo ed incarichi a tempo determinato le S. S. L. L. , nei casi in cui si realizzino variazioni nel numero delle classi, e conseguente ulteriore disponibilità dei posti, avranno cura di effettuare le relative complete comunicazioni agli U. S. P. (da anticipare via fax) non attendendo la scadenza del 10 luglio e secondo le modalità organizzative che ogni ufficio riterrà opportuno adottare e che saranno tempestivamente comunicate alle S. S. L. L.
Allo stesso modo, nel caso in cui la riduzione di classi dovesse determinare posizione di soprannumero, vanno immediatamente individuati i destinatari che saranno invitati a produrre domanda di utilizzazione da far pervenire, con la massima urgenza, al competente ufficio provinciale, complete delle graduatorie formulate.
I dati variati, riferiti agli alunni ed alle classi, dovranno essere immediatamente rilevati al S.I.D.I., secondo le modalità definite dall'EDS.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Nel rinviare ad un particolare approfondimento del D. M. n. 41 del 25 maggio 2007, relativo all’applicazione dell’art. 1 comma 605, lett. f) della Legge n. 296 del 27.12.2006, si ricorda che “…nulla viene modificato nei quadri orari con riguardo sia all’area comune che all’area di indirizzo.”
N. B. La data del 10 luglio è assolutamente perentoria, dal momento che, come detto, ha diretta influenza sulle operazioni di avvio dell’anno scolastico e soprattutto per la definizione dei contratti per le immissioni in ruolo. Pertanto, i dirigenti scolastici attiveranno ogni opportuna soluzione organizzativa per la tempestiva comunicazione dei dati riguardanti il procedimento in questione. Particolare riferimento riguarda i dirigenti impegnati nello svolgimento degli esami di stato nelle scuole di I e II grado, i quali ancor più predisporranno puntuale organizzazione per l’eventuale invio dei dati in questione, che incidono, come detto, anche per le immissioni in ruolo.
SOSTEGNO
Ai sensi dell'art. 35 comma 7 della Legge 289/2002 spetta allo scrivente emanare i provvedimenti autorizzativi dei posti in deroga rispetto a quelli previsti in organico di diritto.
Al fine di garantire l'assegnazione delle ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, le S. S. L. L. faranno pervenire le richieste di deroga direttamente agli U. S. P. competenti e secondo la modulistica e le modalità organizzative previste dai rispettivi dirigenti. Questi ultimi, a seguito del parere espresso dal Gruppo di lavoro provinciale, determineranno il numero dei posti in deroga, per singolo ordine di scuola, da richiedere allo scrivente.
Si ricorda che le operazioni sui posti di sostegno previste dal contratto sulle utilizzazioni vanno effettuate con priorità rispetto a quelle sulle singole discipline; a tal fine è necessario avere al più presto il quadro complessivo definitivo.
A. T. A.
L’organico di diritto determinato per il personale ATA, secondo i parametri fissati dalla C. M. del 23 aprile 2007 di trasmissione del decreto interministeriale, ha tenuto conto delle nuove tabelle operanti dall’anno scolastico 2007/2008. Nel limite dei posti assegnati alla Regione Basilicata si è tenuto conto delle indicazioni pervenute dai singoli dirigenti circa la necessità, in particolare per il profilo di collaboratore scolastico, di derogare dalle predette tabelle e conseguentemente sono state soddisfatte le motivate richieste pervenute. Ciò nella considerazione che le risorse assegnate non rendevano possibile il regolare funzionamento dei servizi.
In considerazione di quanto sopra e della esplicita previsione della C. M. n. 51, l’istituzione di nuovi posti per il personale ATA si rende possibile solo nei casi in cui vi sia accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione.
Le S. S. L. L. , anche in tale ipotesi, formuleranno ai rispettivi dirigenti degli U. S. P., soltanto dopo una efficace verifica della organizzazione del lavoro, apposita motivata richiesta che, dopo essere stata attentamente vagliata dai medesimi, determinerà la richiesta allo scrivente finalizzata all’adozione del formale provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE