VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTA la Legge n. 426 del 6 ottobre 1998;
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTO il D.P.R. 19 novembre 2003;
VISTO il D. M. n. 50 del 30 giugno 2006 concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, educativo ed ATA, con allegate le tabelle analitiche
che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione per ordine e grado di scuola, del
numero massimo di assunzioni da effettuare;
VISTI i risultati dell’incontro con le O.O. S.S. della scuola nel quale è stata determinata la
ripartizione dei posti di sostegno tra i vari ordini di scuola;
CONSIDERATO che le assunzioni vanno disposte per il 50% agli inclusi nelle graduatorie del
concorso per titoli ed esami e per l’altro 50% agli inclusi nelle graduatorie per soli titoli;
CONSIDERATO che per le classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami
e titoli nel 1999 conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi;
CONSIDERATO altresì che la procedura concorsuale è unica e va recuperato, in relazione alle precedenti operazioni di assunzione, lo stato di parità tra le due procedure;
CONSIDERATO altresì che in caso di posto dispari, dopo aver effettuato il recupero sulle
precedenti operazioni di assunzione, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria
penalizzata nella precedente tornata di nomine;
CONSIDERATO che le nomine in ruolo per diritto di riserva, nel limite delle percentuali stabilite
dalla legge, calcolate sulla consistenza dell’organico della singola classe di concorso, al
netto del numero dei docenti già in servizio per diritto di riserva, non possono superare il
50% dei posti annualmente destinati alle nomine in ruolo per ciascuna procedura
concorsuale;
ACCERTATO che occorre preliminarmente effettuare i recuperi previsti dal punto A16
dell’Allegato “A”al D. M. n. 50 del 30.6.2006 ed in particolare:
- per la provincia di Matera bisogna recuperare n. 3 posti per la classe di concorso C500
che nell’anno scolastico 2005/2006 sono stati assegnati alle classi di concorso A050, A051
e A052;
- per la provincia di Potenza bisogna recuperare n. 1 posto per la classe di concorso
C500 che nell’anno scolastico 2005/2006 è stato assegnato alla classe di concorso A051;
ACCERTATA la effettiva disponibilità dei posti comuni e di sostegno nelle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado e verificata la indisponibilità di posti e/o l’assenza o
l’esaurimento delle seguenti graduatorie:
nella provincia di Matera per le classi di concorso: A047 – Matematica e A035
Elettrotecnica
e nella provincia di Potenza per le classi di concorso: A004, Arte del tessuto della moda e
del costume, A019 Discipline giuridiche ed economiche e A246 Lingua e civiltà francese, e
l’impossibilità di assegnare i relativi posti del contingente provinciale assegnato;
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 5 del D. M. n. 50 del 30 giugno 2006 consente, fermo
restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero delle eccedenze a
favore di altre graduatorie;
RITENUTO, pertanto, di dover effettuare la compensazione con altre classi di concorso ove risulti
accertata una maggiore disponibilità di posti, in relazione alle esigenze accertate in sede
locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esiste la
disponibilità del posto anche in considerazione di quanto scaturito nell’incontro con le OO.
SS. della scuola;
RITENUTO, pertanto, di poter assegnare per la provincia di Matera alle classi di concorso A051 e
A052, e per la provincia di Potenza alle classi di concorso A050 e A051 il contingente di
posti inizialmente previsto per le classi di concorso che presentano indisponibilità di posti
o per assenza o esaurimento delle graduatorie;
per quanto indicato in premessa, per l’anno scolastico 2006/2007, i posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro tempo indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sono determinati e ripartiti per singola provincia, come riportato nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 12.3.1999 n. 68, nella C. M. n. 248 del 7.11.2000 e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato. Resta inteso che i posti assegnati alle riserve, se non coperti, in tutto o in parte, per assenza dei relativi beneficiari, vanno coperti con altrettante nomine dalla graduatoria di merito.
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE