Prot. n. 2677
OGGETTO: Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi.
L’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi costituisce un potere spettante alle pubbliche Amministrazioni, in forza del quale è possibile annullare propri provvedimenti, illegittimi ab origine, della cui invalidità ci si sia avveduti solo ad un successivo esame.
La materia, oggetto di costante attenzione dottrinaria e giurisprudenziale, è stata disciplinata per la prima volta nell’anno 2005. Ciò è avvenuto con la legge n.15/05, che ha introdotto l’art.21 nonies nella legge n.241/90, e con la legge n.311/04, art.1, comma 136 (legge finanziaria per il 2005).
Sul punto è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, con la direttiva del 17/10/05, che si allega, ed alla quale si rinvia per una più completa conoscenza della problematica e per un corretto esercizio del citato potere di autotutela.
Appare, tuttavia, opportuno precisare che le SS.LL. potranno procedere all’annullamento d’ufficio di propri atti amministrativi solo in presenza dei seguenti presupposti:
Confidando nella consueta collaborazione si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento sul tema.
IL DIRIGENTE
f.to Mario Trifiletti