Oggetto: “Facile raggiungibilità”.
Con nota prot. 9755 del 29.11.2005, avente per oggetto “contratti a tempo determinato del personale docente a. sc. 2005/06” è stato rappresentato che, previa intesa con le OO. SS. della Scuola, la facile raggiungibilità tra sedi scolastiche era contenuta nel limite di Km 50.
Al riguardo si chiarisce che quell’intesa si riferisce agli accorpamenti fatti da questo CSA ai fini delle cattedre orario.
Il suddetto limite di Km 50 non è operante per i completamenti di competenza delle Istituzioni scolastiche, atteso che la “facile raggiungibilità” deve essere oggetto di autonoma valutazione da parte delle Istituzioni Scolastiche autonome, le quali dovranno tenere conto di tutte le situazioni riguardanti la specifica fattispecie ( quali, ad es.: frazionabilità delle ore, compatibilità degli orari delle diverse istituzioni scolastiche, ecc.).
Ne consegue che ciascuna Istituzione scolastica potrà valutare in piena autonomia, ai sensi dell’art. 21 della legge 59/97 e del DPR 275/99, la facile raggiungibilità esistente tra la sede di servizio e quella di completamento.
In merito si richiama la recentissima giurisprudenza del Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro (sentenza n. 2211 del 13.11.2004).
Ovviamente, ciascuna Istituzione, in piena autonomia, potrà ricondursi all’intesa fatta da questo CSA, ove ritenuta adeguata alla situazione della rispettiva realtà.
IL DIRIGENTE
Dr Gaetano INCAMICIA