MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Ufficio Scolastico REgionale PER la Basilicata
Centro Servizi Amministrativi di MaterA
Prot.nr.857
Matera,
05/02/2004
Oggetto: divieto di più
proroghe del collocamento a riposo per età.
Continuano a pervenire a quest’Ufficio
richieste di ulteriori proroghe del collocamento a riposo per età
presentate da personale già autorizzato a permanere in servizio
oltre il limite di età del sessantacinquesimo anno.
Ciò premesso e ferma restando la
competenza delle SS.LL. circa l’accoglimento delle predette
domande, al fine di fare chiarezza in materia e di sgombrare il
campo da qualsiasi incertezza interpretativa delle relative norme,
si ritiene opportuno precisare che il principio secondo cui non è
possibile per il personale del “comparto scuola” ottenere più
proroghe del collocamento a riposo per età a diverso titolo e una
successiva all’altra è stato affermato definitivamente dalla Corte
Costituzionale con l’ordinanza nr.195 del 7 - 13 giugno 2000, a
suo tempo trasmessa da quest’Ufficio con nota prot.nr.829 del 14
luglio 2000.
Il personale che abbia raggiunto il
suddetto limite di età dei sessantacinque anni e che intenda
permanere in servizio, può richiedere il mantenimento in servizio:
a)
per il periodo
strettamente necessario al raggiungimento dell’anzianità massima
e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, semprechè
fosse in servizio alla data del 1° ottobre 1974 in scuole
statali con nomina di ruolo o di incarico a tempo indeterminato
comportante l’iscrizione all’INPDAP (ex conto entrata Tesoro) -
art.509, comma 2, del d. leg.vo 16/04/1994, nr.297;
b)
per il periodo
strettamente necessario al raggiungimento dell’anzianità minima e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di età. In questo caso,
qualora il richiedente anche con il computo del periodo di
permanenza in servizio non dovesse raggiungere l’anzianità minima,
il mantenimento in servizio non viene concesso - art.509, comma
3, del d. leg.vo 16/04/1994, nr.297;
c)
per un periodo massimo
di un biennio, a prescindere da quale anzianità di servizio il
richiedente possegga alla data del raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età - art.509, comma 5, del d. leg.vo
16/04/1994, nr.297.
Le SS.LL., pertanto, vorranno
attenersi a quanto sancito dalla suprema Corte con la citata
ordinanza e informare gli interessati che soltanto al compimento
dei sessantacinque anni di età è possibile richiedere l’unica
proroga del collocamento a riposo, invocando la norma che si
intende far valere, o che si può far valere in base alla sopra
riportata casistica, e non anche successivamente al termine del
periodo di permanenza in servizio.
Sicchè, al compimento dei
sessantacinque anni di età, in materia di proroga del collocamento
a riposo per età, vale la regola: electa
una via, non datur recursus ad alteram.
I L D I R I G E N T E
F.to: dott. Mario Trifiletti |