MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico REgionale PER la Basilicata

Centro Servizi Amministrativi di MaterA

                            

Prot.nr.857                                                                                                            Matera, 05/02/2004

 

 

Oggetto: divieto di più proroghe del collocamento a riposo per età.

 

Continuano a pervenire a quest’Ufficio richieste di ulteriori proroghe del collocamento a riposo per età presentate da personale già autorizzato a permanere in servizio oltre il limite di età del sessantacinquesimo anno.

Ciò premesso e ferma restando la competenza delle SS.LL. circa l’accoglimento delle predette domande, al fine di fare chiarezza in materia e di sgombrare il campo da qualsiasi incertezza interpretativa delle relative norme, si ritiene opportuno precisare che il principio secondo cui non è possibile per il personale del “comparto scuola”  ottenere più proroghe del collocamento a riposo per età a diverso titolo e una successiva all’altra è stato affermato definitivamente dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza nr.195 del 7 - 13 giugno 2000, a suo tempo trasmessa da quest’Ufficio con nota prot.nr.829 del 14 luglio 2000.

Il personale che abbia raggiunto il suddetto limite di età dei sessantacinque anni e che intenda permanere in servizio, può richiedere il mantenimento in servizio:

a)    per il periodo strettamente necessario al raggiungimento dell’anzianità massima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, semprechè fosse in servizio alla data del  1° ottobre 1974  in scuole statali con nomina di ruolo o di incarico a tempo indeterminato comportante l’iscrizione all’INPDAP (ex conto entrata Tesoro) - art.509, comma 2, del d. leg.vo 16/04/1994, nr.297;

b)   per il periodo strettamente necessario al raggiungimento dell’anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. In questo caso, qualora il richiedente anche con il computo del periodo di permanenza in servizio non dovesse raggiungere l’anzianità minima, il mantenimento in servizio non viene concesso -  art.509, comma 3, del d. leg.vo 16/04/1994, nr.297;

c)    per un periodo massimo di un  biennio, a prescindere da quale anzianità di servizio il richiedente possegga alla data del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età - art.509, comma 5, del d. leg.vo 16/04/1994, nr.297.

Le SS.LL., pertanto, vorranno attenersi a quanto sancito dalla suprema Corte con la citata ordinanza e informare gli interessati che soltanto al compimento dei sessantacinque anni di età è possibile richiedere l’unica  proroga del collocamento a riposo, invocando la norma che si intende far valere, o che si può far valere in base alla sopra riportata casistica, e non anche successivamente al termine del periodo di permanenza in servizio.

Sicchè, al compimento dei sessantacinque anni di età, in materia di proroga del collocamento a riposo per età, vale la regola: electa una via, non datur recursus ad alteram.

I L   D I R I G E N T E

F.to:    dott. Mario Trifiletti

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