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Trattenute sugli stipendi di febbraio

Nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sui cedolini stipendiali dei dirigenti scolastici compaiono ulteriori trattenute, che i colleghi, in molti casi, non sanno spiegarsi. Quest’anno, poi, ad aumentare la confusione, la dizione con cui viene identificata una di queste trattenute è cambiata rispetto a quella utilizzata negli anni scorsi.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

1.codice 800/390, “conguaglio fondo pensione”, denominato sino al 2006 “ applicazione legge 335/95”, trattenuta effettuata per 4 mesi (febbraio – maggio)

Di cosa si tratta?

Come è noto la pensione dei dirigenti scolastici (e degli altri dipendenti pubblici) è calcolata prendendo a riferimento non il 100% dello stipendio, ma il 118% dello stipendio (anzi: di tutte le voci retributive di carattere fisso e ricorrente: stipendio tabellare, RIA, retribuzione di posizione): questo consente ovviamente di godere di una pensione più alta.
La trattenuta in questione corrisponde proprio all’8,75% di contributi pensionistici che, in base all’art. 15 della legge 724/94 (finanziaria 1995), occorre pagare sul 18% dello stipendio dell’anno precedente.
In questo modo i contributi pensionistici vengono pagati non sul 100% dello stipendio di ciascun anno ma sul 118%: i contributi relativi al 100% sono stati pagati nel corso dell’anno precedente, ogni mese; i contributi relativi al 18% “aggiuntivo” vengono pagati, appunto, in 4 rate, tra febbraio e maggio, nell’anno successivo a quello di riferimento.
In realtà la somma pagata tra febbraio e maggio non corrisponde esattamente al contributo dell’ 8,75% sul 18% (aggiuntivo) dello stipendio. Nell’anno di riferimento (quello precedente), infatti, al dirigente scolastico possono essere stati corrisposti compensi accessori (ad esempio: la retribuzione di risultato), compensi che non entrano nel calcolo della pensione se la loro somma non supera il 18% dello stipendio, ma sui quali, comunque, il contributo dell’8,75% ai fini pensionistici è stato pagato. Poiché questi contributi andrebbero “persi”, la somma pagata tra febbraio e maggio corrisponde al contributo dell’8,75% sul 18 % dello stipendio, detratti i contributi pensionistici pagati sui compensi accessori che, non superando il 18% dello stipendio, non entrano nel calcolo della pensione.
Nel caso (che si verifica raramente), in cui i compensi accessori, percepiti nell’anno di riferimento, superino la soglia del 18 %, ovviamente non è dovuto alcun conguaglio fondo pensione e la quota di accessorio eccedente tale soglia entra a pieno titolo nella base pensionabile del dirigente scolastico.

2. codice 800/389, “addizionale legge 438/92, art.3 ter”, trattenuta effettuata per 4 mesi (febbraio – maggio).

Anche in questo caso si tratta di un conguaglio contributivo, conguaglio relativo ad una trattenuta (indicata nel cedolino mensile sotto la voce ADDIZ. PENSION.) a favore del regime pensionistico pubblico. La trattenuta di cui parliamo è una aliquota aggiuntiva pari all’1 % su tutte le quote di retribuzione eccedenti la cosiddetta “prima fascia di retribuzione pensionabile” La “prima fascia”, per l’anno solare 2006, è stata fissata in 39.297,00 euro su base annua e 3.274,00 su base mensile. Su tutta la retribuzione eccedente questa “prima fascia”, dunque, occorre pagare un 1% di contributo aggiuntivo.
Il conguaglio deriva dal fatto di aver subito mensilmente tale trattenuta aggiuntiva solo sulle 12 mensilità, ad esclusione della 13.ma e del salario accessorio comunque percepito nell’anno di riferimento.

3. codice 800/394, “conguaglio fondo credito”, trattenuta effettuata per 1 mese (febbraio).

Il discorso è analogo a quello già fatto per il punto 1. Ai sensi dell’art. 1 – comma 242 – della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), infatti, anche questo tipo di trattenuta (pari allo 0,35%) deve essere applicata sul 118 % (e non sul 100 %) delle voci retributive di carattere fisso e continuativo. Nel corso dell’anno precedente è stata applicata solo al 100% dello stipendio, ora viene applicata alla “maggiorazione” del 18%.
La misura della trattenuta (0,35 % sul 18 % delle voci retributive fisse e continuative, detratti eventuali compensi accessori), giustifica l’esiguità della somma ed il conseguente recupero in un solo mese.

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