Direttiva n. 65 del 26 luglio 2007
Ministero della Pubblica Istruzione
Registrata alla Corte dei Conti il 1 agosto 2007, visto n. 18
Roma, 26 luglio 2007
IL MINISTRO
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 6,e l'articolo 2, comma 1, lettera d);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico sulle norme per l'istruzione;
CONSIDERATO che il nuovo Esame di Stato, attivato a partire dall'anno scolastico 2006/2007, è caratterizzato da un più rigoroso accertamento della preparazione degli alunni;
CONSIDERATO che ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1 sopra citata agli alunni che superano l'esame di Stato con il punteggio massimo superiore a cento senza usufruire della integrazione derivante dal credito scolastico, può essere attribuita dalla Commissione la lode;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della predetta legge il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione";
CONSIDERATO che la normativa delegata si applicherà a regime a decorrere dallo svolgimento degli Esami di Stato indetti per la sessione dell'anno scolastico 2007/2008;
CONSIDERATO che gli Esami di Stato relativi all'anno scolastico 2006/2007 si sono svolti secondo le disposizioni e con le finalità previste dalla citata legge n. 1/2007;
CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità di riconoscere anche agli studenti che hanno svolto le prove degli Esami di Stato nel corrente anno scolastico, conseguendo il punteggio massimo di cento punti e con l'attribuzione della lode da parte della Commissione, incentivi, in via sperimentale, in attesa della definizione dell'apposito decreto legislativo sopra citato;
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
Articolo 1
In attesa che vengano definite, con l'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, le modalità organizzative e le procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze ottenute dagli studenti, sulla base dei percorsi di istruzione, ogni istituzione scolastica, statale o paritaria, sede di Esami di Stato, provvederà ad istituire un apposito registro in cui sono iscritti gli studenti che hanno conseguito un punteggio di cento alle prove degli esami di stato nell'anno scolastico 2006/2007,con l'attribuzione della lode da parte della commissione.
Articolo 2
La presente iniziativa viene assunta a titolo sperimentale ed i risultati della prima attuazione di quanto previsto dalla più volte citata legge n. 1/2007 sulla valorizzazione delle eccellenze costituirà una valida base di riferimento per la migliore attuazione del decreto legislativo che la stessa legge prevede per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.
Articolo 3
L'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 1 è effettuata a cura del dirigente di ciascuna istituzione scolastica sulla base dei risultati contenuti nell'apposito verbale redatto dai componenti della Commissione al quale sono allegati i verbali redatti in occasione degli scrutini di ammissione e degli esami dei singoli candidati.
Articolo 4
Al fine della opportuna forma di pubblicizzazione dell'eccellenza conseguita, il registro di cui all'articolo 1 viene affisso in un apposito albo presso l'istituzione scolastica sede di esame. I dati relativi agli alunni meritevoli, opportunamente individuati per tipologie di scuole, saranno inviati all'Ufficio Scolastico Provinciale per essere successivamente trasmessi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del territorio di rispettiva competenza. I nominativi degli alunni che hanno conseguito risultati di eccellenza,successivamente trasmessi a questo Ministero,saranno inclusi in un apposito Albo Nazionale che sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione per essere utilizzato dalle Università, dalle Istituzioni di Alta Cultura, dalle Comunità scientifiche ed accademiche e dalle imprese ed aziende interessate. Nell'albo nazionale sono altresì inclusi gli studenti che sono risultati vincitori di competizioni scolastiche di livello particolarmente elevato: olimpiadi nelle varie discipline scolastiche, certamina, competizioni nazionali.
Articolo 5
Agli studenti che conseguono un punteggio di cento alle prove degli esami di stato nell'anno scolastico 2006/2007,con l'attribuzione della lode da parte della commissione,vengono assegnati i buoni da utilizzare per l'acquisto dei libri ed altri sussidi didattici, testi universitari, abbonamenti a riviste scientifiche. Per il corrente anno, in considerazione della sperimentalità dell'iniziativa, l'entità degli importi dei buoni, da trarre dal relativo capitolo di bilancio, sarà determinata con successivo provvedimento.
Articolo 6
La consegna dei buoni agli alunni che hanno conseguito le eccellenze sarà effettuata dal competente dirigente scolastico presso la scuola dove i medesimi hanno frequentato l'ultimo anno di corso. Una rappresentanza dei predetti alunni - scelta dal Dipartimento per l'Istruzione in modo da assicurare la presenza di tutte le Regioni - riceverà il buono nel corso della cerimonia che si terrà nel prossimo mese di settembre, alla presenza del Capo dello Stato, per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2007/2008.
Articolo 7
La presente direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
Roma, 26 luglio 2007
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni