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Decreto Ministeriale 8 giugno 2006

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2006 n.135

Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria (SSIS). A.A. 2006/2007
Direzione Generale per l'Università Ufficio IX

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche;

VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il D.Leg.vo 18 maggio 2008 n. 181 ed in particolare l’art. 1 comma 8;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999, n .509 e 22 ottobre 2004 n. 270 “Regolamenti recanti norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO il D.Leg.vo 17 ottobre 2005 n. 227 che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;

CONSIDERATO che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato Decreto legislativo;

VISTO il D.M. 12 aprile 2006, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/99;

VISTI i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l’istruzione;

PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/99;

RITENUTO di dover determinare per l’a.a. 2006/2007 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario;

DECRETA
Art. 1

Limitatamente all’a.a. 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11.647 e ripartito fra le Università secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 giugno 2006
IL MINISTRO

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